CassazionesentenzaSezione LDecisione del 21 marzo 2025
Cassazione n. 10313/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n.23863/2021 R.G. proposto da : DELL’[OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 100/C presso l’avvocato D’[OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA], 11, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO NAPOLI n. 1279/2021 pubblicata il 19/03/2021. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21/03/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Napoli, con la sentenza n.1279/2021 pubblicata il 19/03/2021, ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA]Aversanonella controversia con il Comune di Arzano; la controversia ha per oggetto il pagamento del compenso aggiuntivo previsto dall’art.24 del CCNL Enti locali per il periodo 01/01/2004 al 31/12/2008 e il risarcimento del danno da usura psico-fisica per non avere goduto del riposo settimanale, avendo lavorato anche la domenica nel numero di giorni specificato nell’atto introduttivo del giudizio; per la cassazione della sentenza della corte territoriale ricorre la Dell’Aversano, con ricorso affidato a cinque motivi; il Comune di Arzano resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], il difensore della ricorrente ha depositato memoria, contenente dichiarazione di rinuncia al ricorso per cassazione; l’atto di rinuncia non è stato sottoscritto personalmente dalla parte ricorrente e il difensore, Avv. [OSCURATO:PERSONA] G. Senatore, in base alla procura speciale alle liti rilasciatagli per il giudizio di legittimità non ha il potere di rinunciare al ricorso per cassazione; che l’insussistenza dei requisiti previsti dall’art. 390 secondo comma cod. proc. civ., rendono il suddetto atto inidoneo a produrre l’effetto dell’estinzione del giudizio di cassazione (cfr. già Cass.21/05/1976, n.1844; successivamente, Cass. 26/03/2010, n. 7242; Cass. 20/01/2015, n. 901), rivelando, tuttavia, il sopravvenuto difetto di interesse dei ricorrenti a proseguire il giudizio (ex multis: Cass. 06/12/2004, n. 22806; Cass.11/10/2013, n. 23161; Cass. 27/07/2018, n. 19907); in ragione della sopravvenienza del difetto di interesse alla decisione del ricorso, il ricorso stesso va dichiarato inammissibile, con compensazione delle spese tra le parti costituite; vertendosi in ipotesi di inammissibilità per sopravvenuto difetto di interesse, non sussistono i presupposti processuali di cui all’art. 13, comma 1-quater, del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115, introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012 n. 228; P.Q.M dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Compensa le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella Cam