CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 ottobre 2021
Cassazione n. 04935/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da PROCURATORE della REPUBBLICA presso il TRIBUNALE di NAPOLI Nel procedimento a carico di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] Avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIBUNALE del RIESAME di NAPOLIvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso la Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata udito l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] che si riporta alla memoria depositata il 27 ottobre 2021 e conclude per la inammissibilità del ricorso. Dato atto che su richiesta del difensore del ricorrente è stata disposta la trattazione orale della causa. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1.Con l'ordinanza impugnata, il Tribunale del Riesame di Napoli ha annullato quella del Giudice per le indagini preliminari di quella stessa città - che aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere a [OSCURATO:PERSONA], gravemente indiziato del reato dei cui all'art. 416 bis cod. pen., come contestato nel capo b) della provvisoria imputazione. 1.1. L'annullamento si fonda sulla ravvisata violazione del c.d. giudicato cautelare, giacchè, dopo che il G.I.P. aveva rigettato la iniziale domanda cautelare, ritenendo non utilizzabile una intercettazione, il Pubblico Ministero aveva reiterato l'istanza, allegando una relazione di consulenza di trascrizione della stessa intercettazione ( n. 43/2006), che il G.I.P., nella nuova ordinanza, qui impugnata, ha valutato ritenendola elemento indiziario sopravvenuto. Secondo il Tribunale distrettuale, sulla questione che il G.I.P. ha rivalutato, pervenendo a opposte conclusioni, si era formata una efficacia preclusiva endoprocessuale, laddove, invece, il P.M. avrebbe potuto proporre appello avverso il provvedimento di rigetto originario del G.I.P., con la facoltà, in quella sede, di prospettare una diversa lettura della conversazione in questione. 2. Ricorre per cassazione il Procuratore della Repubblica di Napoli, il quale svolge un unico motivo, lamentando violazione dell'art. 310 cod. proc. pen. Sostiene che - secondo gli approdi anche dalle Sezioni Unite ( Sez. Un. n. 11 del 1994) - tra i fatti nuovi suscettibili di superare la preclusione processuale rilevano anche quelli, pur non sopravvenuti, che, tuttavia, non siano stati esaminati nelle pregresse decisioni. 3.11 ricorso è inammissibilmente proposto. Esso sconta la genericità della deduzione con la quale il Procuratore ricorrente evoca principi di diritto affermati anche dal Massimo consesso di legittimità senza calarli nella specifica vicenda processuale sottoposta al vaglio della Corte. E invero, nel ricorso ci si limita a prospettare - in modo del tutto a-specifico - che il Tribunale avrebbe errato nel non considerare come elemento nuovo, non valutato, ab initio, dal G.I.P., la trascrizione della intercettazione n. 43/2006, eseguita dal consulente incaricato dall'Inquirente, senza, tuttavia, fornire alcun concreto elemento di valutazione in ordine alla affermata "novità" del contenuto di siffatto elemento di prova. Tanto più che, come emerge dalla lettura della ordinanza impugnata, il G.I.P. di prime cure aveva, comunque, avuto a disposizione la conversazione in questione, in quanto allegata alla informativa di p.g., ( progr. 43 a pag. 284 del file in cartella), ne aveva fatto una valutazione compiuta e l'aveva ritenuta irrilevante ai fini del riscontro alle propalazioni collaborative a carico del Parente. 3.1.In assenza di ulteriori indicazioni, più specifiche, da parte del ricorrente, in ordine agli elementi di novità che sarebbero emersi dalla trascrizione della conversazione, il ricorso resta irrimediabilmente viziato da genericità, nè detto vizio può ritenersi superato dal mero rinvio alle censure articolate nel precedente atto di gravame senza indicarne il contenuto, atteso che, anche nella materia cautelare, è necessario che il ricorso rispetti i necessari requisiti di specificità stabiliti dall'art. 581, lett. c), cod. proc. pen., al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità. (Sez. 6 n. 11008 del 11/02/2020 Rv. 278716 ). 4. Giova aggiungere che, correttamente, il Tribunale del riesame ha fatto riferimento alla possibilità per il Pubblico Ministero, attraverso l'appello, ex art. 310 cod. proc. pen., avverso il primo provvedimento reiettivo della richiesta di misura cautelare personale, da parte del G.I.P., di produrre legittimamente documentazione relativa a elementi probatori "nuovi", preesistenti o sopravvenuti, riguardanti lo stesso fatto contestato con l'originaria richiesta cautelare, così come riconosciuto nella giurisprudenza di questa Corte anche nel suo più autorevole Consesso (Sez. U,n. 18339 del 31/03/2004 Rv. 227357 ). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso dei Pubblico Ministero. Così deciso in Roma, 15 novembre 2021 il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] ori P 'dente jrcU- Grazia ìRosa [OSCURATO:PERSONA] U-• CORTE DI