CassazionedecretoSezione 1Decisione del 14 febbraio 2023
Cassazione n. 15231/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al nr. 9942/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA] srl, elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] 172, presso lo Studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli avv.ti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] srl, in persona dei curatori dr. [OSCURATO:PERSONA] e avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in [OSCURATO:PERSONA] nr 4 presso lo studio dell’avv. [OSCURATO:PERSONA], rappresentata difesa dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza -intimati - avverso la sentenza nr. 405/2018 della Corte d’Appello di Venezia depositata in data 19/2/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 14 febbraio 2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. In data [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] srl (di seguito, per brevità, «ILI» ) , avente ad oggetto l’attività di produzione e commercio di preziosi, presentava doman da di ammissione al concordato preventivo con cessione dei beni,depositando il piano e gli allegati previsti dalla legge; con decreto del 27/5/2014 il Tribunale di Vicenza dichiarava l’apertura della procedura; la proposta veniva approvata dai creditori ma il Tribunale, con decreto del 26/11/2015, revocava l’ammissione al concordato preventivo e con coeva sentenza, su richiesta del Pubblico Ministero, dichiarava il fallimento di ILI; la Corte d’Appello di Venezia, in accoglimento del reclamo, revocava la dichiarazione di fallimento; il procedimento di concordato riprendeva il suo corso, ma, sulla base dei rilievi mossi dal nuovo Commissario giudiziale, si apriva un nuovo procedimento ex art 173 l. fall., all’esito del quale il tribunale revocava nuovamente l’ammissione al concordato e dichiarava, sempre su richiesta del PM, il fallimento di ILI, rilevando: i) che gli inaffidabili bilanci degli esercizi 2012 e 2013 della società, approvati in corso di procedura, esponevano nei conti d’ordine rilevanti quantità (292 e 267 kg) di oro in prestito d’uso presso l’azienda, mentre nel piano e nella proposta si parlava di una giacenza di soli 9 kg e si indicava un maggior debito verso [OSCURATO:PERSONA] SA, fornitrice dell’oro, ma non si spiegava quale fine avesse fatto la materia prima, e che ciò lasciava supporre che l’appostazione del debito fosse fittizia e volta a dissimulare la sottrazione dell’oro; ii ) che nel piano di concordato era inoltre esposta un a passività fittizia, per un debito inesistente verso [OSCURATO:PERSONA], poi eliminata mediante un’improbabile compensazione con un altrettanto inesistente contro credito di ILI . 1.1 La Corte d’Appello di Venezia, con sentenza del 19 febbraio 2018,rigettava il reclamo proposto dalla società contro la sentenza dichiarativa osservando: i ) che nella domanda di concordato, secondo la ricostruzione del nominato ctu, ILI aveva correttamente indicato fra le passività il credito di [OSCURATO:PERSONA] e tra le attività un quantitativo di oro in giacenza di soli 9 kg, posto che gli altri kg indicati nei conti d’ordine dei bilanci 2012 e 2013 erano stati consumati; ii) che tuttavia né il ricorso, né l’attestazione fornivano la dovuta illustra zione della ragioni di formazion e del credito predetto (che era passato da € 597.112, al 31/1/2014, ad un valore stimato alla medesima data di € 7.076.743) e d elle variazione nei conti d’ordine, per le effettuate movimentazione, dei «beni di terzi presso l’impresa»; iii ) che la necessità di una corretta e trasparente esposizione al riguardo si rendeva tanto più necessaria in quanto avrebbe consentito di acclarare, in funzione dell’obbligo di una corretta e completa informazione da fornire ai creditori, che l’avere appostato una tanto rilevante passività per la prima volta solo nella domanda di ammissione al concordato preventivo, invece che registrare tra i costi il consumo dell’oro secondo il principio della competenza- correlato al ricavo per la vendita del prodotto- aveva portato a gonfiare artificialmente il risultato d’esercizio e a falsare la rappresentazione del bilancio quantomeno a partire dal 2008, come accertato dal ctu; iv ) che, quindi, solo grazie all’espletamento della consulenza erano state acquisite informazioni e valutazioni dirette a rappresentare in modo completo la situazione economico-patrimoniale della società, e i creditori non avevano avuto adeguate e trasparenti informazioni sui dati e sulle operazioni, aventi significative ricadute sulla determinazione del passivo concordatario, concernenti i prestiti d’uso e la loro corretta contabilizzazione; v) che , inoltre, nella proposta originaria era statoesposto fra le passività un credito di € 2.929.167 di [OSCURATO:PERSONA] srl ( conduttrice dei beni immobili di proprietà di ILI in forza di contratto di locazione avente durata di quindici anni) per anticipato pagamento dei canoni , corrisposto sotto forma di accollo del debito che ILI aveva nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena, in realtà inesistente, posto che il mutuo non era stato estinto eche, non avendo l’accollo natura liberatoria ed essendo stato sciolto anticipatamente il contratto di locazione, [OSCURATO:PERSONA] dei Paschi di Siena era ancora creditore di ILI con privilegio ipotecario; vi) che non contribuiva a rendere veritieri i dati esposti, ma anzi ingenerava ulteriore confusione in riferimento alla consistenza dell’attivo e del passivo, l’escamotage ideato dalla debitrice di eliminare, con la proposta modificativa dell’[OSCURATO:DATA_NASCITA], tale posta passiva ricorrendo alla suggestiva ed artificiosa operazione di compensazione tra l’inesistente credito della conduttrice e il controcredito di regresso di ILI altrettanto inesistente, in quanto derivante da un contratto di locazione sciolto; vii) che , benché l ’operazione fosse contabilmente neutra, la rappresentazione di un credito di ingente importo inesistente comportava il mancato rispetto di una delle condizioni di ammissibilità della domanda di concordato, costituita dalla attestazione della veridicità dei dati aziendali, rilevabil e anche in sede di reclamo. 2. ILI ha proposto ricorso per la c assazione della sentenza sulla base di quattro motivi,illustrati con memoria ; il Fallim ento non ha svoltotempestive difese, ma, in prossimità della data fissata per la camera di consiglio, ha depositato «controricorso» con richiesta di remissione in termini. [OSCURATO:PERSONA] 1. Va preliminarmente disattesa la richiesta del Fallimento di remissione in termini per il deposito del controricorso, in quanto la ragione addott a (l’avvocato domiciliatario non avrebbe tempestivamente consegnato il ricorso per cassazione notificato al difensore munito di procura per la rappresentanza in giudizio) non integra causa di inimputabilitàdel ritardo . 1.1Lo scritto difensivo, quand’anche qualificato – come prospettato dal Fallimento - memoria per l’adunanza camerale va dichiarato irricevibile,in quanto, secondo la giurisprudenza di questa Corte, in mancanza di controricorso la parte non può presentare memoria (cfr. Cass. 27140/2017, 20029/2011 e 2114/2004) 1.2 Né può trovare applicazione ratione temporis l'art. 1 del Protocollo di intesa sulla trattazione dei ricorsi presso le Sezioni civili della Corte di cassazione intervenuto in data 15.12.2016 tra il Consiglio nazionale Forense, l'Avvocatura generale dello Stato e questa Corte, nel quale è disposto che « per i ricorsi già depositati alla data del 30 ottobre 2016 per i quali venga successivamente fissata adunanza camerale, l'intimato che non abbia provveduto a notificare e a depositare il controricorso nei termini di cui all'art.370 c.p.c., ma che, in base alla pregressa normativa, avrebbe ancora la possibilità di partecipare alla discussione orale, possa, per sopperire al venir meno di siffatta facoltà, presentare memorie, munita di procura speciale, nei medesimi termini entro i quali può farlo il controricorrente». 2. Con il primo motivo di ricorso ILI denuncia «nullità della sentenza per violazione degli artt. 101 comma 2° e 183 nr 4 cpc, avendo la c orte d’ a ppello riqualificato a sorpresa il supposto occultamento dell’attivo e la supposta esposizione di passività inesistenti, già contestati alla società in apertura del procedimento ex art 173 l.fall., in una mancanza di c o ndizioni di ammissibilità del concordato preventivo ». La ricorrente s ostiene che la corte di merito,prima di sussumere i fatti emersi, prospettati nell’apertura del procedimento come ipotesi di cui all’art 173, 1 ° comma , l.fall (dissimulazione e/o occultamento di componenti dell’attivo ed indicazioni di passività inesistenti), nel diverso schema della mancanza delle condizioni di ammissibilità di cui al 3° comma dell’art 173 l.fall., avrebbe dovuto assegnare alle parti i termini previsti per svolgere deduzioni e controdeduzioni. 2.1 Il motivo è infondato. 2.2 Secondo la stessa prospettazione della ricorrente, la Corte di Appello di Venezianon ha valorizzato fatti diversi rispetto a quelli dedotti in giudizio e sui quali si è svolto un ampio contraddittorio anche mediante lo svolgimento di una CTU in appello, ma si è limitata ad operarne una diversa qualificazione giuridica , in applicazione del principio iura novit curia : non ricorre, pertanto, l’ipotesi disciplinata dall’art. 101 cpv. c.p.c., che impone al giudice di sottoporre al contraddittorio le question i rilevat e d’ufficio, sull e quali intende fondare la decisione, che comporti no nuovi sviluppi della lite non presi in considerazione dalle parti o una modificazione del quadro fattuale, cui vanno riconnesse le facoltà delle parti medesime di modificare domande e eccezioni, allegare nuovi documenti o articolare nuovi mezzi istruttori (Cass. 11453/2014, 24861/2013;Cass. S.U. n. 20945/09). 3.Con il secondo motivo viene dedotta «falsa applicazione dell’art . 173 comma 3, nel punto in cui la sentenza impugnata riconduce ad una condizione di ammissibilità al concordato preventivo “l’adeguatezza dell’informazione che viene fornita ai creditori». L a ricorrente assume, in primo luogo, che i creditori av evano ricevuto una completa informazione circa il trattamento riservato ai prestiti d’uso di oro, nell’ambito della stima delle passività operata in sede di ricorso introduttiv o (laddove alla voce “debiti verso altri finanziatori” era stato iscritto l’ammontare dell’equivalente valore dell’oro concesso in prestito d’uso da [OSCURATO:PERSONA]), essendo del tutto evidente che la presentazione della domanda di concordato, secondo quanto previsto dall’art. 59 l. fall., richiamato dall’art. 169 l. fall., aveva trasformato ipso iure in credito scaduto ed esigibile quellaposizione “ latente ” che, in forza del prestito d’uso, avrebbe avuto bisogno dell’esercizio da parte del mutuatario dell’opzione d’acquisto dell’oro prestato dal mutuante. Osserva, inoltre, che non è corretto riferire qualunque, supposta, mancanza di adeguate informazioni ad un difetto delle condizioni di ammissibilità del concordato, in quanto l’insufficienza informativa, ove non integrante la fattispecie degli “atti di frode”, non è riconducibile all’astratta fattispecie disciplinata dall’art. 173, 3° comma, l. fall. 3.1 Il motivonon merita accoglimento. 3.2 Il mezzo, in primo luogo, non si confronta appieno con la prima delle rationes decidendi sulle quali si fonda la sentenza impugnata, che, sulla scorta degli accertamenti demandati al ctu, ha ricondotto il deficit informativo alla mancata indicazione da parte di ILI della risalente falsità dei suoi bilanci (quantomeno a partire dall’esercizio 2008) in ragione della mancata appostazione del debito man mano maturato nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in corrispondenza dei consumi dell’oro ottenuto in prestito, debito che era stato invece esposto per la prima volta, nel suo rilevantissimo, complessivo ammontare, solo nella domanda di ammissione al concordato. 3.2 La corte d’appello ha accertato che solo grazie all’espletamento della CTU erano state acquisite informazioni e valutazioni dirette a rappresentare in modo completo e veritiero la situazione economico -patrimoniale della società; in particolare, ha riportato i passi della ctu in cui l’ausiliario riferiva che « se è pur vero che gli impegni nascenti dai contratti di prestito d’uso sono stati indicati tra i conti d’ ordine … .. è evidente come negli anni 2012 e 2013 ( e anche nei tre precedenti) i bilanci non abbiano tenuto conto dei consumi d’oro avvenuti negli esercizi precedenti nonostante essi abbiano, comportato per l’azienda un “utilizzo” dell’oro di terzi ceduto con ricavi passati a bilancio, senza che in alcun modo il “costo” ed il “debito da utilizzo” siano transitati a bilancio , fornendo cosìuna errata informativa ed una grave lesione del principio di competenza» e concludeva evidenziando che« … per un ’ azien da in crisi, la rilevazione dei ricavi senza procedere alla rilevazione dei consumi si traduca in un metodo per occultare perdite d’esercizio ed esporre un patrimonio netto non reale». 3.3 Per la c orte del merito , quindi, l’inadeguatezza dell’informazione fornita ai creditori, anche al fine di consentire loro di valutare la sussistenza di responsabilità dell’organo gestorio ai fini dell’esercizio della relativa azione, ha inciso negativamente sulla libera e consapevole espressione del votodei creditori. 3.4 Contrariamente a quanto opinato dal ricorrente, i giudici distrettuali, pur non citando espressamente l’art 173, 1°comma 1 l.fall., hanno sostanzialmente attribuito all’incompleta ed opaca esposizione relativa ai prestiti d’uso ed alla mancata contabilizzazione dell’utilizzazione del materiale prezioso come costo valenza decettiva per i creditori chiamati ad esprimersi, con il voto, sulla sua proposta concordataria e, quindi , rilevanti ai fino della sopracitata disposizione. 3.5 E’ stato, pertanto, fatto buon governo dei consolidati principi enunciati da questa Corte secondo i quali «Gli atti di frode vanno intesi, sul piano oggettivo, come le condotte volte ad occultare situazioni di fatto idonee ad influire sul giudizio dei creditori, aventi valenza potenzialmente decettiva per l'idoneità a pregiudicare il consenso informato degli stessi sulle reali prospettive di soddisfacimento in caso di liquidazione, in quanto inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza o anche solo nella loro completezza ed integrale rilevanza, a fronte di una precedente rappresentazione del tutto inadeguata, purché siano caratterizzati, sul piano soggettivo, dalla consapevole volontarietà della condotta, di cui, invece, non è necessaria la dolosa preordinazione» ( cfr tra le tante Cass. 15013/2018, 17191/2014). 3.6 Al riguardo sempre questa Corte ha di recente avuto modo di precisare che «Nell'interpretare la categoria "aperta" degli atti di frode, si è così affermato che essi si sostanziano in fatti o atti la cui esistenza è non solo taciuta o mistificata dal proponente il concordato, ma anche (e solo) indicata in modo inadeguato o incompiuto (Cass. 25165/2016, 15695/2018 , 25458/2019 , 29243/2021, 6772/2022 ), alla luce delle verifiche e analisi compiute dal commissario giudiziale, sempre che il conseguente deficit informativo dei creditori sia idoneo ad incidere sulle valutazioni che essi sono chiamati a compiere, a prescindere dal pregiudizio loro eventualmente arrecato in concreto (Cass.16858/2018, 30537/2018 , 25458/2019 , 29243/2021 ) ed indipendentemente dal voto espresso in adunanza pur dopo essere stati resi edotti degli accertamenti svolti dal commissario giudiziale (Cass. 14552/2014, 15695/2018). Ci ò che dunque rileva, ai fini della revoca ai sensi della L.Fall., art. 173, è che si tratti di fatti "accertati" dal commissario giudiziale con la precisazione che rientrano in tale categoria non solo quelli "scoperti", perché prima del tutto ignoti nella loro materialità, ma anche quelli, appunto, "non adeguatamente e compiutamente esposti nella proposta concordataria e nei suoi allegati" (Cass. 16856/2018) - e che gli stessi siano potenzialmente idonei a pregiudicare il cd. consenso informato dei creditori sulle reali prospettive di soddisfacimento, per come prospettate nella proposta concordataria, dovendo il giudice verificare, quale garante della regolarità della procedura, che siano forniti ai creditori tutti gli elementi necessari per una corretta valutazione della sua convenienza (Cass. 22663/2021). In altri termini, si tratta di istituto volto a neutralizzare il valore decettivo delle omissioni, alterazioni, incompletezze o inadeguatezze delle informazioni fornite ai creditori con la proposta di concordato, da valutare al momento del deposito della domanda (a prescindere da eventuali "ravvedimenti postumi" del debitore che si trasfondano in modifiche della proposta, specie se al cospetto di verifiche degli organi concorsuali: cfr. Cass.22663/2021), che quindi copre non solo l'area delle condotte volte propriamente ad occultare circostanze inizialmente ignorate dagli organi della procedura e dai creditori e successivamente accertate nella loro sussistenza, ma anche - si ribadisce ancora una volta - quelle "dirette a non farle percepire nella loro completezza ed integrale rilevanza, rispetto ad una rappresentazione esistente, ma del tutto inadeguata" (Cass. 15013/2018; conf. Cass. 2773/2017, 16856/2018, 25458/2019, 6772/2022). La ratio sottesa è che dal combinato disposto della L.Fall., artt. 161 e 172 emerge l'obbligo per il debitore di una effettiva disclosure su tutti i fattori relativi alle condizioni dell'impresa e alla convenienza della proposta,proprio in funzione informativa del ceto creditorio (Cass. 20870/2021).» (cfr. Cass. 12115/2022) 4 Con il terzo motivo si lamenta la «falsa applicazione dell’art 173 comma 3 l.fall., nel punto in cui la sentenza riconduce ad una condizione di ammissibilità al concordato preventivo la veridicità dei bilanci anteriori al deposito della domanda di concordato [ rif. Art. 360 1 nr 3 cpc]» 3.1 Il motivo è inammissibile in quanto non si confronta con la ratio decidendidella sentenza. 3.2 Come ampiamente spiegato con l’esame del secondo motivo, il concordato è stato revocato non per la inattendibilità e la non intellegibilità ex sè dei bilanci della società redatti dal 2008 in poi ma perché, anche attraverso la redazione di dati che riportavano risultati di esercizio falsati, erano state fornite informazioni inadeguate, disvelate solo grazie all’espletamento della CTU, sulla situazione economico patrimoniale idonea ad incidere sulla libera e consapevole espressione del voto dei creditori. 5. Con il quarto motivo la ricorrente prospetta «violazione e falsa applicazione dell’art 173 l.fall., laddove la sentenza impugnata riconduce ad una condizione di ammissibilità al concordato preventivo qualunque supposta ipotesi di non veridicità dei dati aziendali non rientrante nei casi tipicamente previsti dal comma 1 dell’art. ult. cit.[ rif. Art. 360 1° nr. 3 cpc]»; si contesta che l’esposizione di una inesistente posta passiva, peraltro eliminata con la modifica del piano, possa condurre ad un giudizio di non veridicità dei dati aziendali e costituire una causa di inammissibilità della procedura. 4. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse a seguito del rigetto del secondo motivo e dell’inammissibilità del quarto motivo. 4.1 Difatti, quando una decisione di merito, impugnata in sede di legittimità, si fonda su distinte ed autonome "rationes decidendi" ognuna delle quali sufficiente, da sola, a sorreggerla, perchè possa giungersi alla cassazione della stessa è indispensabile, da un lato, che il soccombente censuri tutte le riferite "rationes", dall'altro che tali censure risultino tutte fondate. Ne consegue che, rigettato (o dichiarato inammissibile) il motivo che investe una delle riferite argomentazioni, a sostegno della sentenza impugnata, sono inammissibili, per difetto di interesse, i restanti motivi, atteso che anche se questi ultimi dovessero risultare fondati, non per questo potrebbe mai giungersi alla cassazione della sentenza impugnata, che rimarrebbe pur sempre ferma sulla base della ratio ritenuta corretta (Cass. 12372/2006 ,2108/2012, S.U. 7931/2021 e 11493/2018). 4.2 E’ evidente che nel caso di specie, essendo state disattese le censure sul capo della sentenza che ha confermato la revoca dell’ammissione al concordato preventivo per non essere state fornite ai creditori adeguate informazioni ai creditori sulle vicende dei prestiti d’uso, ratio decidendi da sola sufficiente a sorreggere la decisione, la eventuale fondatezza del motivo avente ad oggetto la diversa ragione fondante la decisione, non potrebbe di per sé condurre all'accoglimento del ricorso. 5. In conclusione il ricorso va rigettato 6 Nulla è da statuire sulle spese del presente giudizio non avendo la curatela svolto rituale attività difensiva. PQM La Corte, rigetta il ricorso Dà atto, ai sensi dell'art.13, comma 1 quater del d.P.R. del 30.05.2002 n.115, della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte