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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 45147/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso avvocato ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla propria menzionata memoria e ha depositato conclusioni scritte, con procura speciale e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 13/07/2017 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati di illecita influenza sull'assemblea (art. 2626 cod. civ.), appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui ai capi, rispettivamente, a), b) e c) dell'imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, condannando, tuttavia, lo stesso Veneruso al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidare davanti al giudice civile, e al pagamento di una provvisionale di € 275.000,00.

Secondo i capi d'imputazione, i menzionati reati erano stati contestati al Veneruso: quello di illecita influenza sull'assemblea, «perché, [...] quale amministratore e socio di maggioranza della "[OSCURATO:SOCIETA]" [...], con la condotta fraudolenta [...] consistita nel produrre una falsa procura del socio [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e redigere un falso verbale assembleare attestante la presenza in assemblea del Carnevale a mezzo del Varriale, determinava[...] la unanimità nella assemblea sociale del 22.12.2012, deliberando la riduzione della quota del Carnevale, contro la sua volontà, da euro 350.000,00 ad euro 75.000,00, allo scopo di procurar[si] il vantaggio consistente nell'ampliamento gratuito della propria partecipazione societaria percentuale, e allo scopo di procurare alla sua società un incremento patrimoniale pari al profitto del reato di cui al capo b» di appropriazione indebita» (capo a); quello di appropriazione indebita, «perché, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], per procurare un ingiusto profitto alla società [da lui] amministrata e di cui era socio di maggioranza, si appropriava della somma di 275.000,00 euro che avrebbe dovuto liquidare a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della riduzione della quota sociale prodotta all'esito del reato [di illecita influenza sull'assemblea] sub a, avendo il possesso di quella somma in ragione del proprio ufficio di amministratore» (capo b); quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, «perché, [...] nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]" e di presidente dell'assemblea societaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [...] formava[...] un verbale di assemblea che attestava falsamente la presenza del socio [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del delegato [OSCURATO:PERSONA], [...] nella consapevolezza [...] della falsità della procura rilasciata a favore del Varriale stesso».

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi.

2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 228, 229 e 230 dello stesso codice, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza impugnata.Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe disatteso le proprie eccezioni di nullità della perizia grafologica disposta dalla stessa Corte sulla delega che sarebbe stata rilasciata dal Carnevale al Varriale - sollevate per le ragioni che, da un lato, le operazioni necessarie sarebbero continuate, dopo il primo incontro del 30 giugno 2020, senza alcuna convocazione dei propri consulenti tecnici e che, dall'altro lato, il perito avrebbe solo fatto proprie le conclusioni dell'elaborato del proprio ausiliario - limitandosi a richiamare le ovvie giustificazioni fornite al riguardo dagli stessi perito e ausiliario e «calpestando» le risultanze documentali, segnatamente: il verbale dell'incontro del 30 giugno 2020, nel quale si affermava che «gli stessi accertamenti già eseguiti alla presenza dei CCTTP verranno completati in maniera esaustiva»; la depositata relazione dell'ausiliario [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi asseriva che il perito [OSCURATO:PERSONA]Alessandro lo aveva «incaric[ato] di esaminare la sottoscrizione in verifica [...] ascritta al sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare se la firma apposta sia originale o risulti invece ottenuta tramite fotocopia o scansione di firme originali», cioè il quesito devoluto al perito, e concludeva che «la sottoscrizione in verifica ascritta al sig. [OSCURATO:PERSONA] è oggettivamente caratterizzata dalla presenza di numerose e sintomatiche incoerenze morfologiche che autorizzano a ritenerla artificiosa ovvero ottenuta mediante la tecnica fraudolenta denominata falso per decalco», cioè la riposta al quesito devoluto, invece, al perito.

2.2. Con il secondo motivo - relativo all'addebito di illecita influenza sull'assemblea - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art.606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2636 cod. civ.

Dopo avere premesso che, in base alla lettera di tale disposizione, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti siano funzionali a «determina[re] la maggioranza in assemblea» e che, nel caso in esame, il Veneruso, al fine di approvare la delibera di riduzione della quota del Carnevale, non aveva alcuna necessità di falsificare la menzionata delega in quanto, in base allo statuto di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., disponeva già della maggioranza delle quote necessaria per la stessa approvazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli abbia ritenuto, ciò nonostante, l'integrazione del delitto de quo sulla base del fatto che, mediante la falsificazione della delega, il Veneruso era riuscito determinare l'unanimità nell'assemblea societaria.

2.3. Con il terzo motivo - relativo all'addebito di appropriazione indebita - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato in ordine alla questione, prospettata con l'atto di appello, che la delibera di riduzione della quota del Carnevale altro non aveva realizzato che «il riallineamento alla realtà del capitale sociale all'esito delle distrazioni di tale capitale sociale precedentemente consumate» dallo stesso Carnevale, sicché il denaro di cui il Veneruso si sarebbe appropriato «già da anni non esisteva più nel patrimonio [OSCURATO:SOCIETA] in quanto da altrettanto tempo già distratto dal Carnevale», sicché la quota di partecipazione al capitale sociale del Carnevale era «soltanto astratta», con la conseguente mancanza degli elementi materiale e psicologico del reato di appropriazione indebita, non integrabile, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d'appello, sul presupposto della mera «disponibilità in senso tecnico delle somme». [OSCURATO:PERSONA]

1. Il primo motivo è manifestamente infondato.

1.1. Quanto alla prima censura sollevata dal ricorrente con tale motivo, secondo cui, dopo il primo incontro del 30 giugno 2020 (che si era svolto presso lo studio dell'ausiliario Marras in Roma), le operazioni peritali sarebbero continuate senza alcuna convocazione dei propri consulenti tecnici, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha proceduto, all'udienza del 2 febbraio 2021, a sentire sia il perito D'Alessandro sia il suo ausiliario Marras, i quali avevano concordemente dichiarato che tutti gli accertamenti peritali si erano svolti in occasione del predetto incontro del 30 giugno 2020, alla presenza dei consulenti tecnici dell'imputato, e che la dicitura del verbale dello stesso incontro - secondo cui «gli stessi accertamenti già eseguiti alla presenza dei CC.TT.PP. verranno completati in maniera esaustiva» - si riferiva, in effetti, alla sola elaborazione (zoomare, tagliare i margini, esaltare i dettagli) delle fotografie del foglio oggetto dell'esame peritale.

Pertanto, non sussistendo ragioni per ritenere che sia il D'Alessandro sia il Marras avessero mentito - come evidenziato dalla Corte d'appello di Napoli - deve ritenersi non censurabile la conclusione della stessa Corte circa lo svolgimento di tutti gli accertamenti peritali alla presenza dei consulenti tecnici dell'imputato.

In ogni caso, il Collegio reputa condivisibile il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni, sicché non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa un'ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni (Sez. 2, n. 7814 del 26/09/1990, dep. 1991, Ottaviani, Rv. 187871-01).

2. Quanto alla seconda censura sollevata dal ricorrente con il motivo, secondo cui l'ausiliario autorizzato Marras non si sarebbe limitato a svolgere attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, come è previsto dall'art. 228 comma 2, cod. proc. pen., ma avrebbe compiuto un'attività valutativa dell'autenticità della sottoscrizione del Carnevale, cui il perito D'Alessandro si sarebbe solo conformato, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha argomentato, con una motivazione del tutto adeguata ed esente da vizi logici, come dagli atti fosse emerso che, nei fatti: a) l'ausiliario Marras si era limitato a svolgere la menzionata attività - che, in effetti, si deve ritenere meramente materiale - di elaborazione delle fotografie del foglio oggetto dell'esame peritale (scattate il 30 giugno 2020 nel contraddittorio delle parti), in quanto disponeva delle necessarie apparecchiature tecniche, e il suo acquisito elaborato aveva un contenuto essenzialmente descrittivo del documento oggetto della perizia e delle predette fotografie; b) tutti gli accertamenti tecnici oggetto dell'incarico peritale erano stati svolti, il 30 giugno 2020, alla presenza del perito D'Alessandro, la cui acquisita perizia dava conto di come questi avesse esaminato il documento e la sottoscrizione oggetto dell'incarico peritale e avesse raggiunto le proprie conclusioni in proposito in piena autonomia.

Alla luce di tali risultanze, si deve ritenere che la Corte d'appello di Napoli abbia correttamente reputato che l'ausiliario Marras avesse svolto solo attività materiali, consentite a norma del comma 2 dell'ad 228 cod. proc. pen., e che l'attività di valutazione del documento e della sottoscrizione su di esso apposta, oggetto dell'incarico peritale, fosse stata svolta esclusivamente e autonomamente dal perito D'Alessandro.

2. Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.: «[c]hiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito [...]») è strutturato come un reato di evento, il quale è costituito dalla determinazione della maggioranza («determina la maggioranza»).

Esso è pertanto chiaramente diretto a tutelare l'interesse alla corretta formazione delle maggioranze assembleari - che costituisce un momento fondamentale della vita della società, essendo quello in cui si si elabora e si crea la volontà sociale - col garantire che detta formazione avvenga nel rispetto della legge e dello statuto societario.

Quanto evidenziato sta a significare che l'illecita condotta simulatoria o fraudolenta deve avere provocato il raggiungimento del quorum, necessario per la valida adozione di una determinata delibera, che, in assenza della stessa condotta illecita, non sarebbe stato raggiunto (Sez. 5, n. 7317 del 19/01/2004, Camerin, Rv. 228080-01.

In termini sostanzialmente analoghi: Sez. 5, n. 17939 del 21/05/2013, dep. 2014, Colombo, Rv. 260192-01; Sez. 5, n. 555 del 14/10/2011, dep. 2021, Riggio, Rv. 252661-01; Sez. 1, n. 17854 del 03/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243675-01) o, comunque, l'adozione di una delibera che, in assenza della condotta illecita, non avrebbe potuto essere validamente adottata.

Il relativo accertamento implica, quindi, il ricorso alla cosiddetta prova di resistenza, al fine di verificare se, sottraendo o aggiungendo, a seconda dei casi, i voti illecitamente influenzati, permanga o no il quorum necessario o, comunque, le condizioni per la valida adozione della delibera e, quindi, se detti voti siano stati o no determinanti per tale adozione.

Ciò chiarito, venendo al caso in esame, si deve rilevare come la Corte d'appello di Napoli abbia accertato - sulla base degli atti processuali - come, ai fini della valida adozione della contestata delibera assembleare di riduzione del capitale sociale, fosse stata determinante l'unanimità dei voti dell'assemblea dei soci (che era stata ottenuta solo grazie alle fraudolente produzione della falsa procura del socio [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e redazione del verbale assembleare che attestava la presenza dello stesso Carnevale, in quanto rappresentato, in virtù di detta falsa procura, dal Varriale).

A fronte di tale accertamento della verificazione dell'evento "determinazione della maggioranza" - e, quindi, dell'assolvimento del relativo onere probatorio della pubblica accusa - reputa il Collegio che fosse onere del ricorrente fornire la cosiddetta prova di resistenza, indicando la specifica previsione dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. che avrebbe consentito di adottare validamente la delibera di riduzione del capitale sociale anche senza l'unanimità dei voti dell'assemblea, quale fosse la maggioranza prevista da detta previsione statutaria per l'adozione della stessa delibera, di quale percentuale del capitale sociale egli disponesse e, comunque, elementi in base ai quali poteva ritenersi che egli avrebbe potuto validamente adottare la delibera con la percentuale del capitale sociale di cui disponeva.

3. Il terzo motivo è inammissibile perché è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge.

Ai sensi dell'art. 2482 cod. civ., la riduzione del capitale sociale ha luogo mediante rimborso ai soci o mediante liberazione degli stessi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (primo comma) e può essere eseguita dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione della decisione nel registro delle imprese (secondo comma).Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli ha accertato, in punto di fatto, come il Veneruso, in quanto amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avesse il possesso del denaro spettante al socio Carnevale (in misura proporzionale alla partecipazione da questi già detenuta) a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale e come lo stesso Veneruso non avesse mai provveduto a rimborsare detto denaro, ritenendo, perciò, logicamente, che l'inadempimento, da parte dell'imputato, dell'obbligo di restituzione del predetto denaro, da lui posseduto, integrasse l'interversio possessionis che costituisce il presupposto del reato di appropriazione indebita.

A fonte di tale motivazione, del tutto coerente e logica, con il motivo in esame il ricorrente invoca una ragione in fatto - secondo cui il denaro che egli avrebbe dovuto rimborsare al Carnevale sarebbe stato da quest'ultimo precedentemente distratto, sicché «non esisteva più nel patrimonio [OSCURATO:SOCIETA]» - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01).

4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila.

Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/04/2021 della Corte d'appello di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; letta la memoria depositata dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], con la quale lo stesso avvocato ha chiesto il rigetto del ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del primo motivo di ricorso e l'annullamento con rinvio; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore della parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si è riportato alla propria menzionata memoria e ha depositato conclusioni scritte, con procura speciale e nota spese; udito l'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore di [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello di Napoli, in riforma della sentenza del 13/07/2017 del G.i.p. del Tribunale di Napoli, emessa in esito a giudizio abbreviato, dichiarava non doversi procedere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] con riguardo ai reati di illecita influenza sull'assemblea (art. 2626 cod. civ.), appropriazione indebita (art. 646 cod. pen.) e falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 cod. pen.), di cui ai capi, rispettivamente, a), b) e c) dell'imputazione, per essere gli stessi estinti per prescrizione, condannando, tuttavia, lo stesso Veneruso al risarcimento del danno in favore della costituita parte civile [OSCURATO:PERSONA], da liquidare davanti al giudice civile, e al pagamento di una provvisionale di € 275.000,00. Secondo i capi d'imputazione, i menzionati reati erano stati contestati al Veneruso: quello di illecita influenza sull'assemblea, «perché, [...] quale amministratore e socio di maggioranza della "[OSCURATO:SOCIETA]" [...], con la condotta fraudolenta [...] consistita nel produrre una falsa procura del socio [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e redigere un falso verbale assembleare attestante la presenza in assemblea del Carnevale a mezzo del Varriale, determinava[...] la unanimità nella assemblea sociale del 22.12.2012, deliberando la riduzione della quota del Carnevale, contro la sua volontà, da euro 350.000,00 ad euro 75.000,00, allo scopo di procurar[si] il vantaggio consistente nell'ampliamento gratuito della propria partecipazione societaria percentuale, e allo scopo di procurare alla sua società un incremento patrimoniale pari al profitto del reato di cui al capo b» di appropriazione indebita» (capo a); quello di appropriazione indebita, «perché, nella qualità di amministratore della [OSCURATO:SOCIETA], per procurare un ingiusto profitto alla società [da lui] amministrata e di cui era socio di maggioranza, si appropriava della somma di 275.000,00 euro che avrebbe dovuto liquidare a [OSCURATO:PERSONA] in ragione della riduzione della quota sociale prodotta all'esito del reato [di illecita influenza sull'assemblea] sub a, avendo il possesso di quella somma in ragione del proprio ufficio di amministratore» (capo b); quello di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico, «perché, [...] nella qualità di amministratore della "[OSCURATO:SOCIETA]" e di presidente dell'assemblea societaria del [OSCURATO:DATA_NASCITA], [...] formava[...] un verbale di assemblea che attestava falsamente la presenza del socio [OSCURATO:PERSONA] a mezzo del delegato [OSCURATO:PERSONA], [...] nella consapevolezza [...] della falsità della procura rilasciata a favore del Varriale stesso». 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte d'appello di Napoli, ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], per il tramite del proprio difensore, affidato a tre motivi. 2.1. Con il primo motivo, il ricorrente deduce, in relazione alla lett. c) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'inosservanza degli artt. 228, 229 e 230 dello stesso codice, e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la contraddittorietà e la manifesta illogicità della sentenza impugnata.Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli avrebbe disatteso le proprie eccezioni di nullità della perizia grafologica disposta dalla stessa Corte sulla delega che sarebbe stata rilasciata dal Carnevale al Varriale - sollevate per le ragioni che, da un lato, le operazioni necessarie sarebbero continuate, dopo il primo incontro del 30 giugno 2020, senza alcuna convocazione dei propri consulenti tecnici e che, dall'altro lato, il perito avrebbe solo fatto proprie le conclusioni dell'elaborato del proprio ausiliario - limitandosi a richiamare le ovvie giustificazioni fornite al riguardo dagli stessi perito e ausiliario e «calpestando» le risultanze documentali, segnatamente: il verbale dell'incontro del 30 giugno 2020, nel quale si affermava che «gli stessi accertamenti già eseguiti alla presenza dei CCTTP verranno completati in maniera esaustiva»; la depositata relazione dell'ausiliario [OSCURATO:PERSONA], nella quale questi asseriva che il perito [OSCURATO:PERSONA]Alessandro lo aveva «incaric[ato] di esaminare la sottoscrizione in verifica [...] ascritta al sig. [OSCURATO:PERSONA] al fine di accertare se la firma apposta sia originale o risulti invece ottenuta tramite fotocopia o scansione di firme originali», cioè il quesito devoluto al perito, e concludeva che «la sottoscrizione in verifica ascritta al sig. [OSCURATO:PERSONA] è oggettivamente caratterizzata dalla presenza di numerose e sintomatiche incoerenze morfologiche che autorizzano a ritenerla artificiosa ovvero ottenuta mediante la tecnica fraudolenta denominata falso per decalco», cioè la riposta al quesito devoluto, invece, al perito. 2.2. Con il secondo motivo - relativo all'addebito di illecita influenza sull'assemblea - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art.606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 2636 cod. civ. Dopo avere premesso che, in base alla lettera di tale disposizione, è necessario che gli atti simulati o fraudolenti siano funzionali a «determina[re] la maggioranza in assemblea» e che, nel caso in esame, il Veneruso, al fine di approvare la delibera di riduzione della quota del Carnevale, non aveva alcuna necessità di falsificare la menzionata delega in quanto, in base allo statuto di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., disponeva già della maggioranza delle quote necessaria per la stessa approvazione, il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli abbia ritenuto, ciò nonostante, l'integrazione del delitto de quo sulla base del fatto che, mediante la falsificazione della delega, il Veneruso era riuscito determinare l'unanimità nell'assemblea societaria. 2.3. Con il terzo motivo - relativo all'addebito di appropriazione indebita - il ricorrente deduce, in relazione alla lett. b) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 646 cod. pen. e, in relazione alla lett. e) del comma 1 dell'art. 606 cod. proc. pen., la mancanza di motivazione della sentenza impugnata.Il ricorrente lamenta che la Corte d'appello di Napoli non avrebbe motivato in ordine alla questione, prospettata con l'atto di appello, che la delibera di riduzione della quota del Carnevale altro non aveva realizzato che «il riallineamento alla realtà del capitale sociale all'esito delle distrazioni di tale capitale sociale precedentemente consumate» dallo stesso Carnevale, sicché il denaro di cui il Veneruso si sarebbe appropriato «già da anni non esisteva più nel patrimonio [OSCURATO:SOCIETA] in quanto da altrettanto tempo già distratto dal Carnevale», sicché la quota di partecipazione al capitale sociale del Carnevale era «soltanto astratta», con la conseguente mancanza degli elementi materiale e psicologico del reato di appropriazione indebita, non integrabile, contrariamente a quanto asserito dalla Corte d'appello, sul presupposto della mera «disponibilità in senso tecnico delle somme». [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. 1.1. Quanto alla prima censura sollevata dal ricorrente con tale motivo, secondo cui, dopo il primo incontro del 30 giugno 2020 (che si era svolto presso lo studio dell'ausiliario Marras in Roma), le operazioni peritali sarebbero continuate senza alcuna convocazione dei propri consulenti tecnici, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha proceduto, all'udienza del 2 febbraio 2021, a sentire sia il perito D'Alessandro sia il suo ausiliario Marras, i quali avevano concordemente dichiarato che tutti gli accertamenti peritali si erano svolti in occasione del predetto incontro del 30 giugno 2020, alla presenza dei consulenti tecnici dell'imputato, e che la dicitura del verbale dello stesso incontro - secondo cui «gli stessi accertamenti già eseguiti alla presenza dei CC.TT.PP. verranno completati in maniera esaustiva» - si riferiva, in effetti, alla sola elaborazione (zoomare, tagliare i margini, esaltare i dettagli) delle fotografie del foglio oggetto dell'esame peritale. Pertanto, non sussistendo ragioni per ritenere che sia il D'Alessandro sia il Marras avessero mentito - come evidenziato dalla Corte d'appello di Napoli - deve ritenersi non censurabile la conclusione della stessa Corte circa lo svolgimento di tutti gli accertamenti peritali alla presenza dei consulenti tecnici dell'imputato. In ogni caso, il Collegio reputa condivisibile il principio, affermato dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in tema di perizia, il diritto dei difensori e dei consulenti tecnici di parte di ricevere notizia del giorno, ora e luogo fissati per le operazioni peritali affinché possano assistervi è soddisfatto con la notizia relativa all'inizio delle operazioni, sicché non è configurabile alcuna nullità nel caso in cui, dopo il suddetto avviso, venga omessa un'ulteriore comunicazione circa il giorno e l'ora di prosecuzione delle operazioni fuori dell'ufficio, gravando sui difensori l'onere di procurarsi le necessarie informazioni (Sez. 2, n. 7814 del 26/09/1990, dep. 1991, Ottaviani, Rv. 187871-01). 2. Quanto alla seconda censura sollevata dal ricorrente con il motivo, secondo cui l'ausiliario autorizzato Marras non si sarebbe limitato a svolgere attività materiali non implicanti apprezzamenti e valutazioni, come è previsto dall'art. 228 comma 2, cod. proc. pen., ma avrebbe compiuto un'attività valutativa dell'autenticità della sottoscrizione del Carnevale, cui il perito D'Alessandro si sarebbe solo conformato, si deve osservare che la Corte d'appello di Napoli ha argomentato, con una motivazione del tutto adeguata ed esente da vizi logici, come dagli atti fosse emerso che, nei fatti: a) l'ausiliario Marras si era limitato a svolgere la menzionata attività - che, in effetti, si deve ritenere meramente materiale - di elaborazione delle fotografie del foglio oggetto dell'esame peritale (scattate il 30 giugno 2020 nel contraddittorio delle parti), in quanto disponeva delle necessarie apparecchiature tecniche, e il suo acquisito elaborato aveva un contenuto essenzialmente descrittivo del documento oggetto della perizia e delle predette fotografie; b) tutti gli accertamenti tecnici oggetto dell'incarico peritale erano stati svolti, il 30 giugno 2020, alla presenza del perito D'Alessandro, la cui acquisita perizia dava conto di come questi avesse esaminato il documento e la sottoscrizione oggetto dell'incarico peritale e avesse raggiunto le proprie conclusioni in proposito in piena autonomia. Alla luce di tali risultanze, si deve ritenere che la Corte d'appello di Napoli abbia correttamente reputato che l'ausiliario Marras avesse svolto solo attività materiali, consentite a norma del comma 2 dell'ad 228 cod. proc. pen., e che l'attività di valutazione del documento e della sottoscrizione su di esso apposta, oggetto dell'incarico peritale, fosse stata svolta esclusivamente e autonomamente dal perito D'Alessandro. 2. Il secondo motivo è manifestamente infondato. Il reato di illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 cod. civ.: «[c]hiunque, con atti simulati o fraudolenti, determina la maggioranza in assemblea, allo scopo di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, è punito [...]») è strutturato come un reato di evento, il quale è costituito dalla determinazione della maggioranza («determina la maggioranza»). Esso è pertanto chiaramente diretto a tutelare l'interesse alla corretta formazione delle maggioranze assembleari - che costituisce un momento fondamentale della vita della società, essendo quello in cui si si elabora e si crea la volontà sociale - col garantire che detta formazione avvenga nel rispetto della legge e dello statuto societario. Quanto evidenziato sta a significare che l'illecita condotta simulatoria o fraudolenta deve avere provocato il raggiungimento del quorum, necessario per la valida adozione di una determinata delibera, che, in assenza della stessa condotta illecita, non sarebbe stato raggiunto (Sez. 5, n. 7317 del 19/01/2004, Camerin, Rv. 228080-01. In termini sostanzialmente analoghi: Sez. 5, n. 17939 del 21/05/2013, dep. 2014, Colombo, Rv. 260192-01; Sez. 5, n. 555 del 14/10/2011, dep. 2021, Riggio, Rv. 252661-01; Sez. 1, n. 17854 del 03/03/2009, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 243675-01) o, comunque, l'adozione di una delibera che, in assenza della condotta illecita, non avrebbe potuto essere validamente adottata. Il relativo accertamento implica, quindi, il ricorso alla cosiddetta prova di resistenza, al fine di verificare se, sottraendo o aggiungendo, a seconda dei casi, i voti illecitamente influenzati, permanga o no il quorum necessario o, comunque, le condizioni per la valida adozione della delibera e, quindi, se detti voti siano stati o no determinanti per tale adozione. Ciò chiarito, venendo al caso in esame, si deve rilevare come la Corte d'appello di Napoli abbia accertato - sulla base degli atti processuali - come, ai fini della valida adozione della contestata delibera assembleare di riduzione del capitale sociale, fosse stata determinante l'unanimità dei voti dell'assemblea dei soci (che era stata ottenuta solo grazie alle fraudolente produzione della falsa procura del socio [OSCURATO:PERSONA] in favore di [OSCURATO:PERSONA] e redazione del verbale assembleare che attestava la presenza dello stesso Carnevale, in quanto rappresentato, in virtù di detta falsa procura, dal Varriale). A fronte di tale accertamento della verificazione dell'evento "determinazione della maggioranza" - e, quindi, dell'assolvimento del relativo onere probatorio della pubblica accusa - reputa il Collegio che fosse onere del ricorrente fornire la cosiddetta prova di resistenza, indicando la specifica previsione dello statuto di [OSCURATO:SOCIETA]. che avrebbe consentito di adottare validamente la delibera di riduzione del capitale sociale anche senza l'unanimità dei voti dell'assemblea, quale fosse la maggioranza prevista da detta previsione statutaria per l'adozione della stessa delibera, di quale percentuale del capitale sociale egli disponesse e, comunque, elementi in base ai quali poteva ritenersi che egli avrebbe potuto validamente adottare la delibera con la percentuale del capitale sociale di cui disponeva. 3. Il terzo motivo è inammissibile perché è proposto per ragioni diverse da quelle consentite dalla legge. Ai sensi dell'art. 2482 cod. civ., la riduzione del capitale sociale ha luogo mediante rimborso ai soci o mediante liberazione degli stessi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti (primo comma) e può essere eseguita dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione della decisione nel registro delle imprese (secondo comma).Nel caso in esame, la Corte d'appello di Napoli ha accertato, in punto di fatto, come il Veneruso, in quanto amministratore di [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., avesse il possesso del denaro spettante al socio Carnevale (in misura proporzionale alla partecipazione da questi già detenuta) a seguito della delibera di riduzione del capitale sociale e come lo stesso Veneruso non avesse mai provveduto a rimborsare detto denaro, ritenendo, perciò, logicamente, che l'inadempimento, da parte dell'imputato, dell'obbligo di restituzione del predetto denaro, da lui posseduto, integrasse l'interversio possessionis che costituisce il presupposto del reato di appropriazione indebita. A fonte di tale motivazione, del tutto coerente e logica, con il motivo in esame il ricorrente invoca una ragione in fatto - secondo cui il denaro che egli avrebbe dovuto rimborsare al Carnevale sarebbe stato da quest'ultimo precedentemente distratto, sicché «non esisteva più nel patrimonio [OSCURATO:SOCIETA]» - il che non è ammissibile in questa sede di legittimità (Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Caradonna, Rv. 280747-01; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, 0., Rv. 262965- 01). 4. Pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., con la conseguente condanna del ricorrente, ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., al pagamento delle spese del procedimento e al pagamento, in favore della cassa delle ammende, della somma di euro tremila. Il ricorrente deve essere altresì condannato alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile [OSCURATO:PERSONA], che si liquidano in complessivi euro 3.510,00, oltre agli accessori di legge. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Condanna, inoltre, l'imputato alla rifusione
Sentenza Cassazione n. 45147/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris