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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 25827/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia in data 23.7.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 189 comma 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere omesso di fermarsi e di prestare assistenza alla persona rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in data 12.7.2014 e ricollegabile alla sua condotta e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre alla sanzione della sospensione della patente di guida per anni due.

2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi.

Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 connmal, lett. c) per violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità con riferimento al giudizio di colpevolezza espresso in relazione alla condotta di cui all'art. 189 comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992.

Assume che la Corte d'appello nel confermare il giudizio di colpevolezza del Mambrini si é basato sul contenuto della querela che non risulta neanche essere stata acquisita agli atti del giudizio.

Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena.

Assume che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto é apparente e che l'imputato risulta gravato solo da due precedenti risalenti per violazioni del C.d.S. da cui non si può desumere che il medesimo non si sarebbe astenuto da comportamenti della stessa specie di quello per cui si procede.

3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile.

Va in primis rilevato che le censure svolte reiterano i motivi già proposti in sede di appello ed ai quali la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente i Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970).

In ogni caso il primo motivo é manifestamente infondato.

Ed invero la Corte territoriale ha accertato, a prescindere dal contenuto della querela, che non vi sono dubbi che il sinistro provocato dal Mambrini che tamponò l'auto su cui viaggiavano le persone offese causò delle lesioni a [OSCURATO:PERSONA] che si manifestarono a breve tanto che il padre condusse la figlia al [OSCURATO:PERSONA].

Per converso é emerso che il Mambrini si é allontanato pochi istanti dopo l'incidente che date le caratteristiche, ovvero un violento, tamponamento, rendeva necessario accertarsi delle condizioni di salute dei soggetti coinvolti.

Giova invero sottolineare che l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio) (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046 ).

2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo.

Ed invero la Corte d'appello ha motivato il diniego del beneficio non potendosi formulare nei confronti dell'imputato un giudizio prognostico positivo alla luce dei precedenti per guida in stato di ebbrezza e considerato altresì che lo stesso guidava un'auto priva di assicurazione.

2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilarCraTeimoli

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/04/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del P.G. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Firenze ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Pistoia in data 23.7.2020 aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 189 comma 6 e 7 d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 per avere omesso di fermarsi e di prestare assistenza alla persona rimasta ferita in un incidente stradale avvenuto in data 12.7.2014 e ricollegabile alla sua condotta e lo aveva condannato alla pena di anni uno di reclusione oltre alla sanzione della sospensione della patente di guida per anni due. 2. Avverso detta pronuncia l'imputato, a mezzo del difensore, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione dell'art. 606 connmal, lett. c) per violazione delle norme processuali previste a pena di inutilizzabilità con riferimento al giudizio di colpevolezza espresso in relazione alla condotta di cui all'art. 189 comma 7, d.lgs. n. 285 del 1992. Assume che la Corte d'appello nel confermare il giudizio di colpevolezza del Mambrini si é basato sul contenuto della querela che non risulta neanche essere stata acquisita agli atti del giudizio. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 606 comma 1, lett. e) cod.proc.pen. per illogicità della motivazione con riferimento alla mancata concessione del beneficio della sospensione condizionale della pena. Assume che la motivazione resa dalla Corte territoriale sul punto é apparente e che l'imputato risulta gravato solo da due precedenti risalenti per violazioni del C.d.S. da cui non si può desumere che il medesimo non si sarebbe astenuto da comportamenti della stessa specie di quello per cui si procede. 3. Il Procuratore Generale presso questa Corte ha rassegnato le proprie conclusioni scritte chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso é inammissibile. Va in primis rilevato che le censure svolte reiterano i motivi già proposti in sede di appello ed ai quali la Corte territoriale ha fornito una risposta logica ed esauriente i Ed invero é inammissibile il ricorso per cassazione che riproduce e reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (Sez. 2 n. 27816 del 22/03/2019, Rv. 276970). In ogni caso il primo motivo é manifestamente infondato. Ed invero la Corte territoriale ha accertato, a prescindere dal contenuto della querela, che non vi sono dubbi che il sinistro provocato dal Mambrini che tamponò l'auto su cui viaggiavano le persone offese causò delle lesioni a [OSCURATO:PERSONA] che si manifestarono a breve tanto che il padre condusse la figlia al [OSCURATO:PERSONA]. Per converso é emerso che il Mambrini si é allontanato pochi istanti dopo l'incidente che date le caratteristiche, ovvero un violento, tamponamento, rendeva necessario accertarsi delle condizioni di salute dei soggetti coinvolti. Giova invero sottolineare che l'elemento soggettivo del reato di mancata prestazione dell'assistenza occorrente in caso di incidente (art. 189, comma 7, cod. strada), può essere integrato anche dal dolo eventuale, ravvisabile in capo all'agente che, in caso di sinistro comunque ricollegabile al suo comportamento ed avente connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, o anche solo la possibilità, che dall'incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso, non ottemperi all'obbligo di prestare assistenza ai feriti. (In motivazione, la Corte ha osservato che il dolo eventuale, pur configurandosi normalmente in relazione all'elemento volitivo, può attenere anche all'elemento intellettivo, quando l'agente consapevolmente rifiuti di accertare la sussistenza degli elementi in presenza dei quali il suo comportamento costituisce reato, accettandone per ciò stesso il rischio) (Sez. 4, n. 33772 del 15/06/2017, Rv. 271046 ). 2. Manifestamente infondato é anche il secondo motivo. Ed invero la Corte d'appello ha motivato il diniego del beneficio non potendosi formulare nei confronti dell'imputato un giudizio prognostico positivo alla luce dei precedenti per guida in stato di ebbrezza e considerato altresì che lo stesso guidava un'auto priva di assicurazione. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si stima equo determinare in euro 3.000,00. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremilarCraTeimoli
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