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CassazionesentenzaSezione 6

Cassazione n. 13891/2022

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la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10899-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1282/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA].

RILEVATO che l'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della C'11 di Pistoia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notificazione e relativa prova; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, sollevando altresì il consolidarsi di giudicato interno, sotto diversi profili non oggetto di impugnazione specifica; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973; art. 140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni; Ric. 2020 n. 10899 sez.

MT - ud. 22-03-2022 -2- che è necessario, al fine del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli integrali dei gradi di merito.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso 10899-2020 proposto da: AGENZIA DELLE ENTRATE 06363391001, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis; - ricorrente - contro [OSCURATO:SOCIETA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 76, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA]; - intimata- avverso la sentenza n. 1282/6/2019 della [OSCURATO:PERSONA], depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA]; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 22/03/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. RILEVATO che l'Avvocatura generale dello Stato ricorre avverso la sentenza della CTR per la Toscana che ha confermato la pronuncia della C'11 di Pistoia, ove erano apprezzate le ragioni della parte contribuente in tema di notificazione e relativa prova; che la parte contribuente ha spiegato tempestivo controricorso, sollevando altresì il consolidarsi di giudicato interno, sotto diversi profili non oggetto di impugnazione specifica; CONSIDERATO che il ricorso è affidato a due motivi; che con il primo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 4 c.p.c. per violazione degli articoli 58 e 60 d.P.R. n. 600/1973; art. 140 e 145 c.p.c., art. 26 d.P.R. n. 602/1973, per aver ritenuto la CTR -in via preliminare- che non si fosse perfezionata la notifica ex art. 140 c.p.c. per mancata produzione della relata di notifica, in assenza di esperimento di tentativo di notifica sussidiario presso il domicilio del legale rappresentante; che con il secondo motivo su profila censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell'art. 14 d.lgs. n. 472/1997 per aver la CTR ritenuto non applicabili le sanzioni per oggettiva impossibilità dell'obbligato solidale di conoscere il debito tributario a distanza di sette anni; Ric. 2020 n. 10899 sez. MT - ud. 22-03-2022 -2- che è necessario, al fine del decidere, acquisire i fascicoli dei gradi di merito; PQM La Corte rinvia la trattazione dell'affare a nuovo ruolo e manda la cancelleria per l'acquisizione dei fascicoli integrali dei gradi di merito. C
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