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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 01273/2024

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nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37078-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2019 n. 37078 sez.

S2 -ud. 06-06-2023 -2-

1. Sulla premessa di aver concluso un contratto di appalto con l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Urbino la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare alla riconsegna del cantiere.

A sostegno della sua pretesa, l’attrice contestava alla convenuta una serie di asseriti inadempimenti, in forza dei quali ella avrebbe inviato alla convenuta, in data 09.02.2002, una diffida a riprendere i lavori entro 15 giorni; poiché detto tempo sarebbe inutilmente trascorso, sosteneva l’attrice che il contratto intercorrente tra le parti si sarebbe risolto di diritto.

1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. elevava domanda riconvenzionale per sentire dichiarare il recesso unilaterale ed ingiustificato dal contratto di appalto.

Nelle more del giudizio interveniva estinzione della società attrice, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese.

2. Il Tribunale di Urbino rigettava entrambe le domande, compensando le spese di lite.

3. La socia accomandataria dell’estinta s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e i soci accomandanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n oli e [OSCURATO:PERSONA], impugnavano la suddetta pronunciainnanzi alla Corte d’Appello di Ancona che, con sentenza n. 673/2019, dichiarava l’appello inammissibile e improcedibile per difetto di legittimazione attiva dei proponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite del grado.

4. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi.

Si difendeva depositando controricorso [OSCURATO:PERSONA] nella sua duplice qualità di exsocia della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Ric. 2019 n. 37078 sez.

S2 -ud. 06-06-2023 -3- di cessionaria dei crediti contestati, cedutile dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di exsocio della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione.

Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano mediante nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce alla memoria,in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] za, deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA].

In prossimità dell’adunanza perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti in causa. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto.

1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016).

1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale.

1.3. Nella specie, avendo trovato le parti in causa una transazione dell’intera lite, l’atto di rinuncia comunicato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato accettato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori.

2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese.

Ric. 2019 n. 37078 sez.

S2 -ud. 06-06-2023 -4- Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di rinuncia con adesione.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio.

N

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
nciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 37078-2019 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 9, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA], ed elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], N. 5, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato- avverso la sentenza n. 673/2019 della CORTE D'APPELLO di ANCONA, depositata il 09/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 06/06/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: Ric. 2019 n. 37078 sez. S2 -ud. 06-06-2023 -2- 1. Sulla premessa di aver concluso un contratto di appalto con l’impresa [OSCURATO:SOCIETA]., la s.a.s. [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio innanzi al Tribunale di Urbino la [OSCURATO:SOCIETA]., per sentirla condannare alla riconsegna del cantiere. A sostegno della sua pretesa, l’attrice contestava alla convenuta una serie di asseriti inadempimenti, in forza dei quali ella avrebbe inviato alla convenuta, in data 09.02.2002, una diffida a riprendere i lavori entro 15 giorni; poiché detto tempo sarebbe inutilmente trascorso, sosteneva l’attrice che il contratto intercorrente tra le parti si sarebbe risolto di diritto. 1.1. [OSCURATO:SOCIETA]. elevava domanda riconvenzionale per sentire dichiarare il recesso unilaterale ed ingiustificato dal contratto di appalto. Nelle more del giudizio interveniva estinzione della società attrice, con conseguente cancellazione dal registro delle imprese. 2. Il Tribunale di Urbino rigettava entrambe le domande, compensando le spese di lite. 3. La socia accomandataria dell’estinta s.a.s. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], e i soci accomandanti [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] n oli e [OSCURATO:PERSONA], impugnavano la suddetta pronunciainnanzi alla Corte d’Appello di Ancona che, con sentenza n. 673/2019, dichiarava l’appello inammissibile e improcedibile per difetto di legittimazione attiva dei proponenti, condannandoli alla rifusione delle spese di lite del grado. 4. Avverso detta sentenza proponevano ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], affidandolo a due motivi. Si difendeva depositando controricorso [OSCURATO:PERSONA] nella sua duplice qualità di exsocia della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione e Ric. 2019 n. 37078 sez. S2 -ud. 06-06-2023 -3- di cessionaria dei crediti contestati, cedutile dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. [OSCURATO:SOCIETA] intimato [OSCURATO:PERSONA], nella sua qualità di exsocio della [OSCURATO:SOCIETA]. in liquidazione. Con memoria depositata in prossimità dell’adunanza [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] si costituivano mediante nuovo difensore, avvocato [OSCURATO:PERSONA],giusta procura in calce alla memoria,in sostituzione dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] za, deceduto in data [OSCURATO:DATA_NASCITA]. In prossimità dell’adunanza perveniva atto di rinuncia al ricorso sottoscritto da entrambe le parti in causa. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Ai sensi dell’art. 390 cod. proc. civ., la rinuncia deve farsi con atto sottoscritto dalla parte e dal suo avvocato o anche dal solo difensore munito di mandato speciale a tale effetto. 1.1. Gli adempimenti previsti dall’art. 390 cod. proc. civ. -la notifica o la comunicazione agli avvocati delle controparti -sono finalizzati soltanto ad ottenere l'adesione, al fine di evitare la condanna alle spese del rinunziante ex art. 391 cod. proc. civ. (Cass. n. 2317/2016). 1.2. Ai sensi dell’art. 391, comma 4, cod. proc. civ., infatti, la condanna non è pronunciata se alla rinuncia hanno aderito le altre parti o i loro avvocati autorizzati con mandato speciale. 1.3. Nella specie, avendo trovato le parti in causa una transazione dell’intera lite, l’atto di rinuncia comunicato da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] è stato accettato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], e di tanto ne danno atto i rispettivi difensori. 2. Il giudizio di cassazione va, pertanto, dichiarato estinto, senza alcuna statuizione sulle spese. Ric. 2019 n. 37078 sez. S2 -ud. 06-06-2023 -4- Non ricorrono - ai sensi dell’art. 13 comma 1 - quater del d.P.R. n. 115 del 2002 - i presupposti processuali per il raddoppio del contributo, trattandosi di rinuncia con adesione. P.Q.M. La Corte Suprema di Cassazione dichiara estinto il giudizio. N
Sentenza Cassazione n. 01273/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris