CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 44583/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 03/04/2024 del [OSCURATO:PERSONA] di TRANIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che i primi due motivi di ricorso sono inammissibili in quanto generici e manifestamente infondati, avendo la sentenza impugnata adeguatamente argomentato, in termini immuni da vizi logici o giuridici, in merito alla sussistenza dei presupposti normativi per la confisca per sproporzione del denaro in sequestro e, soprattutto, in merito alla inidoneità delle dichiarazioni rese dal suocero del ricorrente a giustificare la provenienza del denaro rinvenuto presso la sua abitazione; ritenuto che il terzo motivo è parimenti inammissibile perché non consentito ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., dovendosi, al riguardo, ribadire che in tema di patteggiamento, è inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca il vizio di violazione di legge per la mancata verifica dell'insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod., atteso che l'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., introdotto dalla legge 23 giugno 2017 n. 103, limita l'impugnabilità della pronuncia alle sole ipotesi di violazione di legge in esso tassativamente indicate (Sez. 6, n. 1032 del 07/11/2019, dep. 2020, Pierri, Rv. 278337); ritenuto che all'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila da versare in favore della cassa delle ammende, non potendosi ritenere che lo stesso abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost. n. 186 del 2000). P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'11 otto