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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 11 febbraio 2022

Cassazione n. 07460/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di motivato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità oltre che di apprezzamento dei ricorrenti precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere ensore Il P e 'dente [OSCURATO:PERSONA] DEP° T A [OSCURATO:PERSONA] C.C;(

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/03/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] che i motivi dedotti nel ricorso non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto; Considerato inoltre che tali motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi con corretti argomenti giuridici dal giudice di merito sia in punto di responsabilità che di motivato diniego di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen. e di determinazione del trattamento sanzionatorio, con diniego delle circostanze attenuanti generiche tenuto conto delle concrete modalità del fatto e della sua gravità oltre che di apprezzamento dei ricorrenti precedenti penali; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 11 febbraio 2022 Il Consigliere ensore Il P e 'dente [OSCURATO:PERSONA] DEP° T A [OSCURATO:PERSONA] C.C;(
Sentenza Cassazione n. 07460/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris