CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 maggio 2025
Cassazione n. 38052/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/05/2025 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte d'appello di Ancona ha confermato la sentenza con cui il Tribunale di Macerata aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del reato di cui all'art. 186, comma 2, lett. c), 2 bis e 2 sexies d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285 (fatto commesso in Tolentino il 16.10.2019), condannandolo, concesse le circostanze attenuanti generiche equivalenti all'aggravante contestata, alla pena ritenuta di giustizia, disponendo altresì la revoca della patente di guida. 2. Avverso detta sentenza l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in due motivi. Con il primo deduce la violazione di legge ed il vizio motivatorio in ordine all'art. 186 d.lgs n. 285 del 1992, in particolare con riguardo alla valutazione della asserita pericolosità ed insidiosità della rotatoria teatro del sinistro. Con il secondo motivo censura la sentenza impugnata per non aver dichiarato l'estinzione del reato per intervenuta prescrizione. 3. Il primo motivo é manifestamente' infondato. Ed invero la sentenza impugnata ha chiarito che la condotta di guida tenuta dall'imputato é da ricondursi allo stato di alterazione del medesimo per il rilevato tasso alcolemico. Ed invero dalla documentazione prodotta non si evince la dedotta insidiosità della rotatoria che invece offriva una visuale aperta sull'intero incrocio stradale, risultando invece dimostrato che l'odierno imputato non ha osservato alcuna delle regole cautelari previste, in particolare quella di rallentare per verificare il sopraggiungere di altri veicoli. Il secondo motivo é del pari manifestamente infondato. Ed invero nella specie trova applicazione il principio secondo cui la disciplina della sospensione del corso della prescrizione di cui all'art. 159 cod. pen., nel testo introdotto dall'art. 1 legge 23 giugno 2017, n. 103, si applica ai reati commessi nel tempo di vigenza della legge stessa, ovvero dal 3 agosto 2017 al 31 dicembre 2019, non essendo stata abrogata con effetti retroattivi dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, prima, e dalla legge 27 novembre 2021, n. 134, poi, mentre per i reati commessi dall'i gennaio 2020 si applica la disciplina posta a sistema dalla legge n. 134 del 2021 (Sez. U, n. 20989 del 12/12/2024 dep. 2025, Rv. 288175). Pertanto alla data della pronuncia della sentenza di appello non era ancora decorso il termine di prescrizione del reato, dovendosi aggiungere al tempo massimo di anni cinque il periodo di sospensione anzidetto. 4. In conclusione il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci o