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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 46405/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256, secondo comma, d.lgs. 152/2006), qualificato come appello nonostante l'inappellabilità della sentenza impugnata (di condanna alla sola pena dell'ammenda), mediante il quale è stata censurata la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, che sarebbe frutto di incongruenze logiche e di errori nella ricostruzione storica dei fatti, non essendovi prova che l'abbandono di rifiuti sia riconducibile all'imputato, è inammissibile, essendo volto a conseguire una rivalutazione e una rilettura delle prove, che sono state apprezzate in modo logico dal giudice del merito (evidenziando sia la gestione esclusiva della società da parte del ricorrente, che era l'unico a occuparsene, sia gli elementi univoci dai quali è stata tratta la chiara riconducibilità alla società proprietaria del terreno dell'abbandono dei rifiuti ivi rinvenuti), non suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc.

M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716).

Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 24/01/2024 del TRIBUNALE di CASSINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che il ricorso presentato nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] (dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 256, secondo comma, d.lgs. 152/2006), qualificato come appello nonostante l'inappellabilità della sentenza impugnata (di condanna alla sola pena dell'ammenda), mediante il quale è stata censurata la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale, che sarebbe frutto di incongruenze logiche e di errori nella ricostruzione storica dei fatti, non essendovi prova che l'abbandono di rifiuti sia riconducibile all'imputato, è inammissibile, essendo volto a conseguire una rivalutazione e una rilettura delle prove, che sono state apprezzate in modo logico dal giudice del merito (evidenziando sia la gestione esclusiva della società da parte del ricorrente, che era l'unico a occuparsene, sia gli elementi univoci dai quali è stata tratta la chiara riconducibilità alla società proprietaria del terreno dell'abbandono dei rifiuti ivi rinvenuti), non suscettibile di rivisitazione nel giudizio di legittimità, nel quale è esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, attraverso una diversa lettura, sia pure anch'essa logica, dei dati processuali, o una diversa ricostruzione storica dei fatti, o un diverso giudizio di rilevanza, o comunque di attendibilità delle fonti di prova (Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, Rovinelli, Rv. 276970; Sez. 2, n. 7667 del 29/01/2015, Cammarota, Rv. 262575; Sez. 3, n. 12226 del 22/01/2015, G.F.S., non massimata; Sez. 3, n. 40350, del 05/06/2014, C.C. in proc. M.M., non massimata; Sez. 3, n. 13976 del 12/02/2014, P.G., non massimata; Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Minervini, Rv. 253099; Sez. 2, n. 7380 del 11/01/2007, Messina ed altro, Rv. 235716). Rilevato che alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in tremila euro. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende