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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 1 maggio 2026

Cassazione n. 12187/2026

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LL 61T70 G535 S), rappresentati e difesi, in virtù diprocura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56A13 G535 S).- RICORRENTI –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],autorizzato a stare in giudizio con delibera n. 226/2023, rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale alla lite e nomine conferite in calceal controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47T21Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026H501 A) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80L21 452- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1221/8/2022 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, depositata il 24ottobre 2022, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1.

Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nella cartellaindicata in atti con cui il Consorzio di bonifica di Piacenza chiedeva ilpagamento della somma di 733,00 € per il contributo consortile relativoall’anno 2016.2.

La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con l’impugnata sentenza, rigettava l’appello proposto daicontribuenti contro la pronuncia n. 174/1/2018 della Commissionetributaria provinciale di Piacenza, affermando, in linea conl’orientamento della Corte di legittimità (Cass. n. 8080/2020), che «[…]i contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo,secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, inquanto, anche ritenendo che l'art.14, comma 14, L. n. 246/2005 abbiaabrogato l'art. 21, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente"dall'art.17, terzo comma, D. Lgs. n.46/1999, sicché è legittimo che iconsorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione», tenutoconto della ivi stabilita «[…] c.d. clausola di continuità […] in forza delquale "Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossionedelle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioniNumero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”» (così nellapronuncia impugnata).3.

Avverso tale pronuncia i suindicati contribuenti proponevanoricorso per cassazione, notificandolo in data 24 aprile 2023, formulandootto motivi d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica di Piacenza resisteva, depositandocontroricorso in data 2 giugno 2023 e poi, il 19 gennaio 2026, memoriaex art. 380-bis.

1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

I suindicati ricorrenti hanno proposto i sottoindicati motivi diimpugnazione:a).

«violazione del combinato disposto dell’art. 14, commi 14 e 14ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, dell’allegato 1 al d.lgs.delegato 1.12.2009 n. 246 nonche’ violazione e falsa applicazionedell’art. 17, comma 3, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 46 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestandola valutazione del Giudice regionale per non aver correttamente intesola ratio decisoria della pronuncia della Corte di cassazione n.8080/2020;b).

«violazione degli artt. 14 e 15 delle disposizioni preliminari alcodice civile e dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», in quanto lasentenza impugnata «[…] non considera che il comma 3 dell’art. 17d.lgs. n. 46/1999, quale norma residuale (applicabile ove non siapplichino i primi 2 commi dello stesso art. 17) è di natura eccezionalee, come tale, di stretta interpretazione non suscettibile di applicazioneanalogica, tanto più ove manchi il presupposto dell’esistenza dellaNumero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026norma di riferimento (l’art. 21 del r.d. n. 215/1933) e quindi lapossibilità di coordinamento fra l’una e l’altra: se, come visto nelprecedente motivo, l’art. 21 è stato abrogato, non può avere alcunaefficacia ulteriore, essendo venuto meno il potere stesso» (v. pagina n.8 del ricorso);c).

«violazione dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codicecivile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», poiché lasentenza impugnata «[…] non considera che è inimmaginabile che ilnostro ordinamento giuridico consenta che una norma espressamenteabrogata con il c.d. taglialeggi (l’art. 21 r.d. n. 215/1933), vengaprorogata da un’altra (art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999)preesistente alla sua abrogazione e non appositamente indicata comevolutamente ultrattiva»(v. pagina n. 8 del ricorso);d).

«violazione dell’art. 2 cod. pen. e degli artt. 11, 14 e 15 delledisposizioni preliminari al codice civile in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.», giacchè «[…] la sentenza impugnata […] nonconsidera che nel sistema delle fonti del diritto italiano l’ultrattività dinorme abrogate è un principio eccezionale e vale solo per le normepenali più favorevoli al reo, con esclusione dunque dell’art. 21 del r.d. n.215/1933» (v. pagina n. 8 del ricorso);e).

«violazione del d.lgs. 20.2.1999 n. 46 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», perché «[…] la sentenza impugnata […]si discosta dalla lettera e dalla ratio del d.lgs. n. 46/1999 intitolato“riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a normadell’articolo 1 della legge 28 settembre 1999 n. 337”, finalizzato dunquealla sistemazione organica e semplificata della procedura di riscossione,in evidente contrasto con quello dell’ultrattività in essa enunciato,laddove la stessa Cass. n. 8080/2020 non esclude affatto l’intervenutaabrogazione dell’art. 21 (“... anche a voler condividere la tesi secondo laNumero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026quale l’art. 21 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 215, che conferiva ai consorzi dibonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a fartempo dal 16.12.2010 ...”)» (v. pagina n. 8 del ricorso);f).

«violazione dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codicecivile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» nellaparte in cui la sentenza impugnata «[…] afferma che non hanno rilievole successive abrogazioni delle norme (come quella dell’art. 21 r.d. n.215/1933) in vigore alla data del 1° luglio 1999, data di entrata invigore della riforma della riscossione mediante ruoli (“non venendo inrilievo eventuali successive abrogazioni delle norme in vigore in taledata” - così, testualmente, a pag. 4, la sentenza impugnata […]» (v.pagina n. 9 del ricorso);g).

«violazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», considerando chela suddetta norma prevede che «[…] ... si effettua mediante ruolo lariscossione coattiva delle entrate dello stato, anche diverse dalleimposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, ancheprevidenziali, esclusi quelli economici », laddove «[…] la sentenzaimpugnata non considera che i consorzi di bonifica sono enti pubblicieconomici e come tali espressamente esclusi dall’estensione del poteredi riscossione mediante ruolo dal predetto art. 17, comma 1, d.lgs, n.46/1999» (v. pagina n. 9 del ricorso).Ciò aggiungendo che la «[…] sentenza n. 188/2018, la Cortecostituzionale ha ribadito che i consorzi di bonifica non sono riconducibilialla nozione di “enti locali”, bensì rientrano negli “enti pubblici locali”,senza rinnegarne l’incontestabile natura di enti pubblici “economici”.

Iconsorzi di bonifica sono infatti enti pubblici economici (cfr., da ultimo,Cass. civ., sez. un., 10.1.2017 – 20.1.2017, n. 1548. cfr. anche Cass.civ., sez. lav., 17.7.2012, n. 12242; cass. civ., sez. lav., 5.5.2008, n.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/202610992; Cons.

Stato, sez.

VI, 28.3.2000, n. 1796; Corte dei Conti, Sez.Giurisd.

Regione Basilicata, 8.9.2009, n. 239; Corte dei Conti, Sez.Giurisd.

Regione Abruzzo, 24.10.2005, n. 7291; corte cost. 14.7.2006,n. 289. in dottrina cfr., per tutti, M.S.

Giannini, Istituzioni di dirittoamministrativo, Milano, Giuffré, 1981, pagg. 552 e segg..), come taliespressamente esclusi dall’estensione del potere di riscossionemediante ruolo ai sensi dell’art. 17, comma 1, dello stesso del d.lgs. n.46/1999» (v. pagina n. 9 del ricorso);h).

«violazione del combinato disposto dell’art. 14, commi 14 e 14ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, dell’allegato 1 al d.lgs.delegato 1.12.2009 n. 246 e dell’art. 76 della costituzione in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». in quanto «[…] la sentenzaimpugnata […] non considera che, se anche l'art. 21 fosse disposizionetributaria, essendo stato abrogato, sussisterebbe contrasto fra l'art. 14,comma 17, lettera c), della legge delega n. 246/2005, il quale haescluso espressamente dal novero delle leggi abrogabili “le disposizionitributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione delgettito, anche derivante da gioco”, e la legge delegata, il d.lgs. n.179/2009 (nella parte in cui non ha confermato in vigore l'art. 21,determinandone così l’abrogazione con la decorrenza prevista dall'art.14, comma 14-ter, della predetta legge n. 246/2005), con conseguenteillegittimità costituzionale di quest'ultimo, per eccesso di delega (art. 76cost.). in tal caso, tuttavia, tutti i soggetti pubblici e privatidell'ordinamento - ivi compresi i consorzi di bonifica - sarebberocomunque tenuti al rispetto della norma di legge delegata (la norma diabrogazione dell’art. 21, vale a dire il combinato disposto dell’art. 14,commi 14 e 14 ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, e dell’allegato1 al d.lgs. delegato 1.12.2009 n. 246), vigente fino alla sua rimozionead opera della corte costituzionale, unico organo a ciò abilitato» (v.pagina n. 9 del ricorso).Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/20262.

Come reso evidente dal loro contenuto testuale, tutti i motivi sifondano sulla contestata riscossione del contributo consortile di bonificamediane il sistema del ruolo, per cui si procede ad un esame congiuntodei medesimi.2.1.

Ciò, non senza aver prima disatteso l’istanza di rinvio dellatrattazione della causa avanzata in data 9 novembre 2025 dalla difesadell’istante in ragione della dedotta nell’impossibilità di svolgerequalsiasi attività difensiva a seguito di due interventi chirurgici agli arti(femore e polso) e successiva necessaria riabilitazione per un lungoperiodo.Va dato, infatti, seguito al ribadito orientamento di questa Corte nelconsiderare che l’istanza di rinvio dell'adunanza camerale previstadall'art. 380-bis c.p.c., per grave impedimento del difensore, ai sensidell'art. 115 disp. att. c.p.c.., allorché non faccia riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della legge 31 dicembre2012, n. 247 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionaledel sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nellaprospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionaledel difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento (cfr. Cass.,Sez.

VI/III, 70 ottobre 2014, n. 22094; Cass. Sez.

IV/III, 3 maggio2018, n. 10546; Cass. Sez.

III, 10 giugno 2020, n. 11121 e lagiurisprudenza ivi menzionata).3.

Le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, primocomma, num. 1, c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha deciso laquestione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questaCorte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamentoconsolidatosi nella relativa elaborazione.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/20264.

Giova, infatti, evidenziare come, anche da ultimo (v.

Cass., Sez.T., 25 giugno 2025, n. 17120), sia stato ribadito il principio secondo ilquale, in base ad un consolidato e risalente orientamento interpretativodella Corte (v., ancora di recente, Cass., 27 luglio 2023, n. 22934;Cass., 7 giugno 2023, n. 16095):- i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo lenorme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza del r.d. 13febbraio 1933, n. 215, art. 21, che continua ad essere applicabile aisensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., 23 aprile2020, n. 8080; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., 5 aprile 2013,n. 8371);- si deve escludere l'applicazione della legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, commi 161 e ss. (relativa ai tributi degli enti locali), chepresuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre lariscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazionedella cartella (Cass., 26 febbraio 2019, n. 5536; Cass., 11 giugno 2014,n. 13165);- la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo altermine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 cit.,mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità diun preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione neltermine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602(Cass., 26 febbraio 2019, n. 5536; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165).5.

È sufficiente, nella presente sede rinviare, ai contenuti di dettepronunce, che forniscono risposta alle considerazioni sviluppate nelricorso, per cui, in mancanza di spunti argomentativi idonei a sovvertireil suindicato, consolidato, orientamento, l’impugnazione va, comeanticipato, dichiarata inammissibile.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/20266.

Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Non solo.

La palese inammissibilità dell’impugnazione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., articolato sulla base di otto, ripetitivi, motivianche tramite l’inconferente richiamo ad un arresto di questa Corte(Cass. n. 21735/2018, relativa al riconosciuto potere della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], pur dopo essere stataprivatizzata in forza del d.lgs. n. 509/94, di riscuotere i contributiinsoluti a mezzo ruoli), ritenuta di maggiore aderenza ai principiregolatori del sistema (v. pagina n. 6 del ricorso), sebbene affermativadi un principio contrario alla tesi dell’istante, ha rivelato un uso nonmeditato dello strumento processuale, sanzionabile, ai sensi dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., nella misura determinata in dispositivo.7.

Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta atitolo di contributo unificato.

P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,che liquida in favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza nella sommadi 1.000,00 € per competenze, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamentodella somma di 500,00 € a favore del predetto Consorzio e, a mentedell’art. 96, quarto comma, c.p.c. nella somma di 500,00 € a favoredella cassa delle ammende.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti di unasomma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
LL 61T70 G535 S), rappresentati e difesi, in virtù diprocura speciale alla lite e nomina conferite in calce al ricorso, dall’avv.[OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 56A13 G535 S).- RICORRENTI –CONTROil [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA]),in persona del suo legale rappresentante pro tempore, [OSCURATO:PERSONA],autorizzato a stare in giudizio con delibera n. 226/2023, rappresentatoe difeso, in virtù di procura speciale alla lite e nomine conferite in calceal controricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 47T21Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026H501 A) e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] (codice fiscale [OSCURATO:PERSONA] 80L21 452- CONTRORICORRENTE –per la cassazione della sentenza n. 1221/8/2022 della Corte di giustiziatributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, depositata il 24ottobre 2022, non notificata.UDITA la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] nellacamera di consiglio celebratasi in data 29 gennaio 2026.1. Oggetto di controversia è la pretesa contenuta nella cartellaindicata in atti con cui il Consorzio di bonifica di Piacenza chiedeva ilpagamento della somma di 733,00 € per il contributo consortile relativoall’anno 2016.2. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado dell’Emilia-Romagna, con l’impugnata sentenza, rigettava l’appello proposto daicontribuenti contro la pronuncia n. 174/1/2018 della Commissionetributaria provinciale di Piacenza, affermando, in linea conl’orientamento della Corte di legittimità (Cass. n. 8080/2020), che «[…]i contributi di bonifica continuano ad essere riscossi tramite ruolo,secondo le norme che regolano l'esazione delle imposte dirette, inquanto, anche ritenendo che l'art.14, comma 14, L. n. 246/2005 abbiaabrogato l'art. 21, quest'ultima disposizione è resa "ultra vigente"dall'art.17, terzo comma, D. Lgs. n.46/1999, sicché è legittimo che iconsorzi di bonifica si avvalgano degli agenti della riscossione», tenutoconto della ivi stabilita «[…] c.d. clausola di continuità […] in forza delquale "Continua comunque ad effettuarsi mediante ruolo la riscossionedelle entrate già riscosse con tale sistema in base alle disposizioniNumero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto”» (così nellapronuncia impugnata).3. Avverso tale pronuncia i suindicati contribuenti proponevanoricorso per cassazione, notificandolo in data 24 aprile 2023, formulandootto motivi d’impugnazione.4. [OSCURATO:PERSONA] di Bonifica di Piacenza resisteva, depositandocontroricorso in data 2 giugno 2023 e poi, il 19 gennaio 2026, memoriaex art. 380-bis. 1. c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. I suindicati ricorrenti hanno proposto i sottoindicati motivi diimpugnazione:a). «violazione del combinato disposto dell’art. 14, commi 14 e 14ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, dell’allegato 1 al d.lgs.delegato 1.12.2009 n. 246 nonche’ violazione e falsa applicazionedell’art. 17, comma 3, d.lgs. [OSCURATO:DATA_NASCITA] n. 46 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3, cod. proc. civ» (v. pagina n. 5 del ricorso), contestandola valutazione del Giudice regionale per non aver correttamente intesola ratio decisoria della pronuncia della Corte di cassazione n.8080/2020;b). «violazione degli artt. 14 e 15 delle disposizioni preliminari alcodice civile e dell’art. 17, comma 3, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», in quanto lasentenza impugnata «[…] non considera che il comma 3 dell’art. 17d.lgs. n. 46/1999, quale norma residuale (applicabile ove non siapplichino i primi 2 commi dello stesso art. 17) è di natura eccezionalee, come tale, di stretta interpretazione non suscettibile di applicazioneanalogica, tanto più ove manchi il presupposto dell’esistenza dellaNumero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026norma di riferimento (l’art. 21 del r.d. n. 215/1933) e quindi lapossibilità di coordinamento fra l’una e l’altra: se, come visto nelprecedente motivo, l’art. 21 è stato abrogato, non può avere alcunaefficacia ulteriore, essendo venuto meno il potere stesso» (v. pagina n.8 del ricorso);c). «violazione dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codicecivile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», poiché lasentenza impugnata «[…] non considera che è inimmaginabile che ilnostro ordinamento giuridico consenta che una norma espressamenteabrogata con il c.d. taglialeggi (l’art. 21 r.d. n. 215/1933), vengaprorogata da un’altra (art. 17, comma 3, d.lgs. n. 46/1999)preesistente alla sua abrogazione e non appositamente indicata comevolutamente ultrattiva»(v. pagina n. 8 del ricorso);d). «violazione dell’art. 2 cod. pen. e degli artt. 11, 14 e 15 delledisposizioni preliminari al codice civile in relazione all’art. 360, comma1, n. 3 cod. proc. civ.», giacchè «[…] la sentenza impugnata […] nonconsidera che nel sistema delle fonti del diritto italiano l’ultrattività dinorme abrogate è un principio eccezionale e vale solo per le normepenali più favorevoli al reo, con esclusione dunque dell’art. 21 del r.d. n.215/1933» (v. pagina n. 8 del ricorso);e). «violazione del d.lgs. 20.2.1999 n. 46 in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ.», perché «[…] la sentenza impugnata […]si discosta dalla lettera e dalla ratio del d.lgs. n. 46/1999 intitolato“riordino della disciplina della riscossione mediante ruolo a normadell’articolo 1 della legge 28 settembre 1999 n. 337”, finalizzato dunquealla sistemazione organica e semplificata della procedura di riscossione,in evidente contrasto con quello dell’ultrattività in essa enunciato,laddove la stessa Cass. n. 8080/2020 non esclude affatto l’intervenutaabrogazione dell’art. 21 (“... anche a voler condividere la tesi secondo laNumero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026quale l’art. 21 del r.d. [OSCURATO:DATA_NASCITA], n. 215, che conferiva ai consorzi dibonifica il potere di riscuotere a mezzo ruolo, sia stato abrogato a fartempo dal 16.12.2010 ...”)» (v. pagina n. 8 del ricorso);f). «violazione dell’art. 15 delle disposizioni preliminari al codicecivile in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.» nellaparte in cui la sentenza impugnata «[…] afferma che non hanno rilievole successive abrogazioni delle norme (come quella dell’art. 21 r.d. n.215/1933) in vigore alla data del 1° luglio 1999, data di entrata invigore della riforma della riscossione mediante ruoli (“non venendo inrilievo eventuali successive abrogazioni delle norme in vigore in taledata” - così, testualmente, a pag. 4, la sentenza impugnata […]» (v.pagina n. 9 del ricorso);g). «violazione dell’art. 17, comma 1, del d.lgs. 28.2.1999 n. 46 inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.», considerando chela suddetta norma prevede che «[…] ... si effettua mediante ruolo lariscossione coattiva delle entrate dello stato, anche diverse dalleimposte sui redditi, e di quelle degli altri enti pubblici, ancheprevidenziali, esclusi quelli economici », laddove «[…] la sentenzaimpugnata non considera che i consorzi di bonifica sono enti pubblicieconomici e come tali espressamente esclusi dall’estensione del poteredi riscossione mediante ruolo dal predetto art. 17, comma 1, d.lgs, n.46/1999» (v. pagina n. 9 del ricorso).Ciò aggiungendo che la «[…] sentenza n. 188/2018, la Cortecostituzionale ha ribadito che i consorzi di bonifica non sono riconducibilialla nozione di “enti locali”, bensì rientrano negli “enti pubblici locali”,senza rinnegarne l’incontestabile natura di enti pubblici “economici”. Iconsorzi di bonifica sono infatti enti pubblici economici (cfr., da ultimo,Cass. civ., sez. un., 10.1.2017 – 20.1.2017, n. 1548. cfr. anche Cass.civ., sez. lav., 17.7.2012, n. 12242; cass. civ., sez. lav., 5.5.2008, n.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/202610992; Cons. Stato, sez. VI, 28.3.2000, n. 1796; Corte dei Conti, Sez.Giurisd. Regione Basilicata, 8.9.2009, n. 239; Corte dei Conti, Sez.Giurisd. Regione Abruzzo, 24.10.2005, n. 7291; corte cost. 14.7.2006,n. 289. in dottrina cfr., per tutti, M.S. Giannini, Istituzioni di dirittoamministrativo, Milano, Giuffré, 1981, pagg. 552 e segg..), come taliespressamente esclusi dall’estensione del potere di riscossionemediante ruolo ai sensi dell’art. 17, comma 1, dello stesso del d.lgs. n.46/1999» (v. pagina n. 9 del ricorso);h). «violazione del combinato disposto dell’art. 14, commi 14 e 14ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, dell’allegato 1 al d.lgs.delegato 1.12.2009 n. 246 e dell’art. 76 della costituzione in relazioneall’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ.». in quanto «[…] la sentenzaimpugnata […] non considera che, se anche l'art. 21 fosse disposizionetributaria, essendo stato abrogato, sussisterebbe contrasto fra l'art. 14,comma 17, lettera c), della legge delega n. 246/2005, il quale haescluso espressamente dal novero delle leggi abrogabili “le disposizionitributarie e di bilancio e quelle concernenti le reti di acquisizione delgettito, anche derivante da gioco”, e la legge delegata, il d.lgs. n.179/2009 (nella parte in cui non ha confermato in vigore l'art. 21,determinandone così l’abrogazione con la decorrenza prevista dall'art.14, comma 14-ter, della predetta legge n. 246/2005), con conseguenteillegittimità costituzionale di quest'ultimo, per eccesso di delega (art. 76cost.). in tal caso, tuttavia, tutti i soggetti pubblici e privatidell'ordinamento - ivi compresi i consorzi di bonifica - sarebberocomunque tenuti al rispetto della norma di legge delegata (la norma diabrogazione dell’art. 21, vale a dire il combinato disposto dell’art. 14,commi 14 e 14 ter, della legge delega 28.11.2005 n. 246, e dell’allegato1 al d.lgs. delegato 1.12.2009 n. 246), vigente fino alla sua rimozionead opera della corte costituzionale, unico organo a ciò abilitato» (v.pagina n. 9 del ricorso).Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/20262. Come reso evidente dal loro contenuto testuale, tutti i motivi sifondano sulla contestata riscossione del contributo consortile di bonificamediane il sistema del ruolo, per cui si procede ad un esame congiuntodei medesimi.2.1. Ciò, non senza aver prima disatteso l’istanza di rinvio dellatrattazione della causa avanzata in data 9 novembre 2025 dalla difesadell’istante in ragione della dedotta nell’impossibilità di svolgerequalsiasi attività difensiva a seguito di due interventi chirurgici agli arti(femore e polso) e successiva necessaria riabilitazione per un lungoperiodo.Va dato, infatti, seguito al ribadito orientamento di questa Corte nelconsiderare che l’istanza di rinvio dell'adunanza camerale previstadall'art. 380-bis c.p.c., per grave impedimento del difensore, ai sensidell'art. 115 disp. att. c.p.c.., allorché non faccia riferimentoall'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita ad un collega(facoltà ora confermata dall'art. 9, comma 2, della legge 31 dicembre2012, n. 247 e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionaledel sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), si risolve nellaprospettazione di un problema attinente all'organizzazione professionaledel difensore, che non rileva ai fini del richiesto differimento (cfr. Cass.,Sez. VI/III, 70 ottobre 2014, n. 22094; Cass. Sez. IV/III, 3 maggio2018, n. 10546; Cass. Sez. III, 10 giugno 2020, n. 11121 e lagiurisprudenza ivi menzionata).3. Le censure sono inammissibili ai sensi dell’art. 360-bis, primocomma, num. 1, c.p.c. perché il provvedimento impugnato ha deciso laquestione di diritto in modo conforme alla giurisprudenza di questaCorte e l’esame dei motivi non offre elementi per mutare l’orientamentoconsolidatosi nella relativa elaborazione.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/20264. Giova, infatti, evidenziare come, anche da ultimo (v. Cass., Sez.T., 25 giugno 2025, n. 17120), sia stato ribadito il principio secondo ilquale, in base ad un consolidato e risalente orientamento interpretativodella Corte (v., ancora di recente, Cass., 27 luglio 2023, n. 22934;Cass., 7 giugno 2023, n. 16095):- i contributi di bonifica sono riscossi mediante ruolo secondo lenorme che regolano l'esazione delle imposte dirette in forza del r.d. 13febbraio 1933, n. 215, art. 21, che continua ad essere applicabile aisensi dell'art. 17 del d.lgs. 26 febbraio 1999, n. 46 (Cass., 23 aprile2020, n. 8080; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165; Cass., 5 aprile 2013,n. 8371);- si deve escludere l'applicazione della legge 27 dicembre 2006, n.296, art. 1, commi 161 e ss. (relativa ai tributi degli enti locali), chepresuppone la preventiva notifica degli atti impositivi, mentre lariscossione di contributi di bonifica avviene con la sola notificazionedella cartella (Cass., 26 febbraio 2019, n. 5536; Cass., 11 giugno 2014,n. 13165);- la riscossione dei contributi di bonifica è assoggettata solo altermine di prescrizione poiché va effettuata, ai sensi dell'art. 21 cit.,mediante ruolo con la semplice notifica della cartella, senza necessità diun preventivo accertamento, cui debba seguire la riscossione neltermine di decadenza ex art. 25 del d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602(Cass., 26 febbraio 2019, n. 5536; Cass., 11 giugno 2014, n. 13165).5. È sufficiente, nella presente sede rinviare, ai contenuti di dettepronunce, che forniscono risposta alle considerazioni sviluppate nelricorso, per cui, in mancanza di spunti argomentativi idonei a sovvertireil suindicato, consolidato, orientamento, l’impugnazione va, comeanticipato, dichiarata inammissibile.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/20266. Le spese di giudizio seguono la soccombenza.Non solo. La palese inammissibilità dell’impugnazione ai sensidell’art. 380-bis c.p.c., articolato sulla base di otto, ripetitivi, motivianche tramite l’inconferente richiamo ad un arresto di questa Corte(Cass. n. 21735/2018, relativa al riconosciuto potere della CassaNazionale di Previdenza e [OSCURATO:PERSONA], pur dopo essere stataprivatizzata in forza del d.lgs. n. 509/94, di riscuotere i contributiinsoluti a mezzo ruoli), ritenuta di maggiore aderenza ai principiregolatori del sistema (v. pagina n. 6 del ricorso), sebbene affermativadi un principio contrario alla tesi dell’istante, ha rivelato un uso nonmeditato dello strumento processuale, sanzionabile, ai sensi dell’art. 96,terzo e quarto comma, c.p.c., nella misura determinata in dispositivo.7. Va, infine, dato atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13,comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte delricorrente di una somma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta atitolo di contributo unificato. P.Q.MLa Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna i ricorrenti, insolido tra loro, al pagamento delle spese del presente grado di giudizio,che liquida in favore del Consorzio di Bonifica di Piacenza nella sommadi 1.000,00 € per competenze, ed € 200,00 per esborsi, oltre rimborsoforfettario delle spese generali nella misura del 15% ed altri accessori dilegge, nonché, ai sensi dell’art. 96, terzo comma, c.p.c. al pagamentodella somma di 500,00 € a favore del predetto Consorzio e, a mentedell’art. 96, quarto comma, c.p.c. nella somma di 500,00 € a favoredella cassa delle ammende.Numero registro generale 9991/2023Numero sezionale 873/2026Numero di raccolta generale 12187/2026Data pubblicazione 01/05/2026Dà atto che sussistono le condizioni di cui all’art. 13, comma 1-quater,d.P.R. n. 115/2002, per il versamento da parte dei ricorrenti di unasomma ulteriore pari a quella eventualmente dovuta a titolo dicontributo unificato.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 29 gennaio 2026.IL PRESIDENTELiberato Paolitto
Sentenza Cassazione n. 12187/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris