CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 20595/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 022Z56N) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/05/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] 1.ZHAO Yongdi ricorre avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la decisione del Tribunale di Prato che lo aveva ricono- sciuto colpevole del reato di tentato furto di vari prodotti (confezioni di mul- tivitaminici), riconoscendo la circostanza aggravante della violenza sulle cose, per avere danneggiato alcune confezioni ed escludendo al contempo la circostanza attenuante di avere provocato un danno di particolare tenuità. 2.Lamenta il ricorrente violazione di legge e vizio motivazionale con riferi- mento al riconoscimento della circostanza aggravante della violenza sulle cose e per il mancato riconoscimento della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, in ragione del valore complessivo della merce sottratta e del fatto che la stessa fosse stata interamente recuperata. 3. I motivi di ricorso si presentano manifestamente infondati in quanto in contrasto con i principi enunciati dal consolidato insegnamento del giudice di legittimità. 3.1 Quanto al primo motivo di ricorso stabilisce l'art.392 comma 2 cod.pen. che si ha "violenza sulle cose, allorché la cosa viene danneggiata o trasfor- mata o ne è mutata la destinazione". Va evidenziato che l'azione furtiva risulta diretta sul prodotto dotato di apparato antitaccheggio e l'azione di rimuovere l'apparato rappresenta una manifesta espressione della volontà dell'autore di separare la protezione dal prodotto, così da renderne più agevole la sottrazione, ma in tale modo si realizza una irreversibile trasformazione di quel bene specifico, che perde una sua componente strutturale e diventa privo di protezione, mentre il fatto che le modalità del distacco dell'apparato antitaccheggio non siano violente o non determinino la distruzione o l'impossibilità del reimpiego della placca risulta del tutto irrilevante, atteso l'irreversibile mutamento della res nella sua composita struttura originaria mediante distacco e l'inutilizzabilità defi- nitiva della protezione rimossa a difesa della res principale. 3.2 Sul punto va richiamata e ribadita la più recente giurisprudenza del S.C. che ha affermato che la circostanza aggravante della vio- lenza sulle cose si realizza tutte le volte in cui il soggetto faccia uso di ener- gia fisica provocando la rottura, il guasto, il danneggiamento, la trasforma- zione, il mutamento di destinazione della cosa altrui o il distacco di una com- ponente essenziale ai fini della funzionalità, tali da rendere necessaria un'at- tività di ripristino per restituire alla "res" la propria funzionalità, ponendo t-7 appunto in rilievo (in relazione al furto di pneumatici rimossi da un'autovet- tura), la relazione tra la res nel suo complesso e componenti essenziali della stessa e riconoscendo la circostanza della violenza sulle cose in ragione della trasformazione realizzata a seguito del distacco di una componente, così da rendere necessaria una attività di ripristino (sez.5, n.13431 del 25/02/2022, Pirroncello, Rv.282974). 4. Il secondo motivo di ricorso proposto dal ricorrente si appalesa inam- missibile in quanto non si confronta con la motivazione della sentenza impu- gnata la quale, nell'escludere la ipotesi attenuata richiesta, ha evidenziato che il valore della merce sottratta non era irrisorio e che la stessa era stata recuperata solo grazie all'intervento delle forze dell'ordine. Gli argomenti spesi dal giudice territoriale, sebbene sinteticamente esposti, sono coerenti con la giurisprudenza di legittimità la quale afferma che con- cessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presup- pone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto inammissibile il ricorso con il quale l'imputato invocava la confi- gurabilità della predetta circostanza attenuante in una fattispecie di furto di merce del valore commerciale di 82 euro, sul presupposto che tale somma fosse irrilevante rispetto alla capacità economica del supermercato vittima del reato sez.4, 19.1.2017 n.6635, Sicu, Rv.269241). 5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inam- missibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in Roma il 14 Ma