CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 10 luglio 2026
Cassazione n. 23024/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
delricorso, dall’Avv.to Eugenio della Valle, nonché dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA]Alberto del Foro di Torino, che entrambi hanno indicato recapito PEC;- ricorrente -controAgenzia delle Entrate, in persona del Direttore, legalerappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, ex lege,dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliata presso i suoi uffici, allavia dei Portoghesi n. 12 in Roma;- controricorrente e ricorrente incidentale –avversola sentenza n. 1326, pronunciata dalla Commissione TributariaRegionale del Piemonte il 22.6.2016, e pubblicata il 27.9.2017;ascoltata la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];la Corte osserva:Numero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/20261. L’Amministrazione finanziaria procedeva ad accertamenti fiscali neiconfronti della [OSCURATO:PERSONA], attiva nell’industria dell’imballaggio, in relazionea più anni d’imposta e con riferimento alle somme percepite a titolo diroyalties dalle società controllate Vifan USA e [OSCURATO:PERSONA], per averconcesso il diritto all’uso esclusivo del marchio Vifan. Le società fannoparte del medesimo gruppo, la cui holding, [OSCURATO:PERSONA] BV, hasede in Olanda.[OSCURATO:PERSONA] aveva stipulato con le consociate un contratto disfruttamento del marchio che prevedeva la corresponsione delle royaltiesnella misura del 2% nel 1998. Quindi tra le parti era intercorso nel 2002un accordo di modifica della percentuale, ridotta allo 0,50% condecorrenza dal 2003. L’Ufficio riteneva che la misura delle royalties, comeridotta, non corrispondesse più al valore normale di mercato, anche sulfondamento di uno studio indipendente. In conseguenza notificava allasocietà l’avviso di accertamento n. TSB030200119/2013, contestando ilconseguimento di un maggior reddito da cui dipendeva la pretesa fiscale dimaggiori II.DD. ed Irap, con riferimento all’anno 2008.2. La contribuente impugnava l’atto impositivo innanzi allaCommissione Tributaria Provinciale di Torino, censurando la carentemotivazione dell’avviso di accertamento ed anche l’infondatezza nel meritodella pretesa fiscale. La CTP riteneva infondate le difese proposte dallacontribuente, e rigettava il suo ricorso.3. Avverso la sentenza sfavorevole conseguita nel primo grado delgiudizio spiegava appello la contribuente. [OSCURATO:PERSONA] TributariaRegionale del Piemonte confermava la decisione di primo grado.4. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, avverso la decisioneassunta dal giudice dell’appello, affidandosi a tre strumenti diimpugnazione. L’Ente impositore ha reagito mediante controricorso, ed haintrodotto pure un motivo di ricorso incidentale condizionato.Numero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/20264.1. Ha fatto pervenire le sue conclusioni scritte il Pubblico Ministero,nella persona del s.[OSCURATO:PERSONA], ed ha chiesto dirigettare il ricorso principale.Motivi della decisione1. Con il primo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c., la contribuente contesta la violazione e falsaapplicazione degli artt. 9 e 110, commi 2 e 7, del Dpr n. 917 del 1986(Tuir), per avere il giudice dell’appello erroneamente ritenuto che lamisura delle royalties corrisposta dalle consociate estere rappresentasseun valore inferiore al ‘normale’, peraltro esprimendosi con motivazionecontraddittoria.2. Con il terzo motivo di ricorso, proposto ai sensi dell’art. 360, primocomma, n. 4, c.p.c., la società critica la nullità della pronuncia del giudicedel gravame, in conseguenza della violazione dell’art. 111 dellaCostituzione, dell’art. 36, comma 2, del DLgs. n. 546 del 1992 e dell’art.132, secondo comma, n. 4, c.p.c., per essersi la CTR espressa conmotivazione omessa o comunque solo apparente sul motivo di appellorelativo alla congruità della misura della royalties, come concordata dalleparti, rispetto al valore normale.2.1. Il primo ed il terzo motivo di ricorso presentano elementi diconnessione, criticando entrambi, in relazione ai profili della nullità dellasentenza a causa della mera apparenza della motivazione, e comunquedella violazione di legge, l’errore in cui la società ritiene essere incorso ilgiudice dell’appello nel ritenere che la percentuale delle royalties pattuitee corrisposte dalle consociate estere fosse inferiore al ‘valore normale’ dimercato, e giustificasse perciò la pretesa fiscale. I due strumentid’impugnazione possono perciò essere trattati congiuntamente, perragioni di sintesi e chiarezza espositiva.2.2. Appare opportuno premettere, in estrema sintesi, che la disciplinadel transfer pricing risponde all’intento di assicurare il rispetto del principioNumero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/2026di libera concorrenza sul mercato (arm’s lenght principle) internazionale,ed ha trovato specifica attenzione da parte dell’OCSE (Organizzazione perla cooperazione e lo sviluppo economico), che ha adottato specifiche LineeGuida in proposito. Si intende anche fronteggiare il rischio, in presenza ditransazioni internazionali infragruppo, che i contraenti possano scegliersilo Stato d’imposizione secondo la loro convenienza, non necessariamentecon intenti elusivi. Il Italia il fenomeno è disciplinato dall’art. 110, comma7, del Tuir, che richiama l’art. 9 dello stesso testo, con la conseguenza chel’imposizione applicabile alle transazioni infragruppo deve essere quella‘normale’ in condizioni di libero mercato, cioè tra operatori indipendenti.Ove le transazioni intervenute infragruppo non abbiano rispettato questoparametro, i dati devono essere rettificati ai fini fiscali.Questi principi sono stati efficacemente sintetizzati da questa Corte dilegittimità osservando che in tema di determinazione del reddito diimpresa, la disciplina di cui all'art. 110, comma 7, d.P.R. n. 917 del 1986,finalizzata alla repressione del fenomeno economico del "transfer pricing",cioè dello spostamento dell'imponibile fiscale in seguito ad operazioni trasocietà appartenenti al medesimo gruppo e soggette a normative nazionalidifferenti, non richiede di provare, da parte dell'Amministrazione, lafunzione elusiva, bensì la sola esistenza di "transazioni" tra impresecollegate a un prezzo apparentemente inferiore a quello normale, mentregrava sul contribuente, in virtù del principio di vicinanza della prova exart. 2697 c.c. e in tema di deduzioni fiscali, l'onere di dimostrare che tali"transazioni" sono intervenute per valori di mercato da considerarenormali ai sensi dell'art. 9, comma 3, del medesimo decreto, tali essendo iprezzi di beni e servizi praticati in condizioni di libera concorrenza, almedesimo stadio di commercializzazione, nel tempo e luogo in cui i beni eservizi sono stati acquistati o prestati e, in mancanza, nel tempo e luogopiù prossimi e con riferimento, in quanto possibile, a listini e tariffe d'uso,Numero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/2026non escludendosi dunque l'utilizzabilità di altri mezzi di prova (Cass. sez.V, 19.5.2021, n. 13571).Merita ancora di essere ricordato che si è assicurata la trattazionecontestuale, nell’odierna udienza, del giudizio pendente tra le stesse partied avente ad oggetto analoghe questioni, recante RGN 9179/2018 ed2.3. La CTR ha osservato che “l'oggetto del presente giudizio, giusta ilcontenuto dell'appello, riguarda, sotto l'aspetto della sua "congruità" elegittima determinazione, la misura della percentuale indicata per leroyalties.In argomento emerge un insanabile conflitto all'interno delle difese diparte contribuente in quanto questa per un verso riconosce di averoperato una scelta (riduzione delle royalties dal 2% allo 0,5/%) stante la"necessità di assistere le società licenziatarie e rendere maggiormentecompetitive in un contesto di mercato caratterizzato da capacitàproduttive in eccesso alla domanda" (e quindi di aver praticato royalties difavore) per l'altro, con lo studio”, in sostanza una consulenza di parte,“sostiene la congruità di tale tasso rispetto ai valori di mercato "normali",cioè a quelli praticati sul mercato in regime di libera concorrenza. Delledue l'una o la percentuale del 2% era fuori mercato per eccesso(circostanza invero poco credibile), ovvero quella rideterminata dal 2003lo è per difetto.Ad ogni buon conto, ed ulteriormente, bene ha sancito la Ctpasserendo la legittimità del recupero in quanto lo " ... studio ValuingYour [OSCURATO:PERSONA] for [OSCURATO:PERSONA] and [OSCURATO:PERSONA] G.Weller (che non è di parte diversamente da quello prodotto incontestazione n.d.r.), realizzato attraverso l'analisi dei contratti di licenzaaventi ad oggetto elementi di proprietà intellettuali similari fra operatoriindipendenti dal quale risulta che nel settore chimico industriale,considerato separatamente dai settori di ricerca medica e farmaceutica ilNumero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/2026tasso di royalties è compreso tra il 2% e il 5% nel 58,1% dei casiesaminati mentre solo il 16,5% dei campioni presenta tassi inferiori al 2%"e considerando che l'avviso di accertamento cita " ... anche un'altra fonteindipendente, una banca dati di comparables del settore chimico (esclusi isettori medico farmaceutico, health products e biotecnologico) dal qualerisulta una media del tasso di royalties del 4,7% e una mediana del 4,3%cioè di oltre il doppio di quello applicato dall’Ufficio”. Il giudice delgravame segnala quindi che appare anche condivisibile l’argomentodell’Agenzia delle Entrate secondo cui se la [OSCURATO:PERSONA] aveva accordato unariduzione della percentuale delle royalties per favorire lo sviluppo delleconsociate estere nel 2003 quando si trovavano in difficoltà economiche,non trova comunque giustificazione la conservazione di un tasso ridottoquando le difficoltà erano state superate.2.3.1. Prosegue la CTR, rilevando che “[OSCURATO:PERSONA], in conclusione,ritiene appropriato a caratterizzare la fattispecie quanto espresso inmotivazione nella sent. n. 462/22/15 emessa dalla [OSCURATO:PERSONA] il[OSCURATO:DATA_NASCITA], dep. il 23.04.2015, che ha giudicato su identica vertenzariguardante [la società] qui appellante relativa ai 2006 ''le ragioni per cui èstata rinegoziata la percentuale di royalties hanno valenza esclusivamenteall'interno di una dinamica di gruppo, mentre tra operatori economiciautonomi, le royalties avrebbero continuato a mantenere la percentualeoriginaria, che dunque rappresenta e corrisponde al valore normale ”(sent. CTR, p. 2 s.).2.4. Pertanto la CTR ha ritenuto che la misura delle royalties, comeridotta per esigenze esclusivamente interne al gruppo societario, noncorrispondesse più al valore normale di mercato, come confermato ancheda uno studio indipendente.La motivazione adottata, pertanto, non risulta né omessa néapparente, e neppure contraddittoria. La CTR valuta, condivisibilmente,che assume un significativo valore sintomatico che le stesse consociateNumero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/2026avessero ritenuto corretta la quantificazione delle royalties al 2%, cosìcome concordata nel 1998. Del resto, riducendo le stesse, con l’accordo direvisione del 2002, le parti non avevano inteso adeguarsi a mutatecondizioni del mercato, bensì perseguire una finalità esclusivamenteinterna alle dinamiche del gruppo societario, per favorire l’espansione dialcune società del gruppo.In materia di comparazione, ai fini della stima del valore normale dimercato il giudice dell’appello, esprimendo il giudizio di merito che glicompeteva, ha ritenuto maggiormente attendibile gli esiti di due fontiindipendenti, da considerarsi prevalenti rispetto a quanto valutato dal purautorevole consulente di parte della [OSCURATO:PERSONA].La contribuente non dimostra che la valutazione espressa risultaerrata.Il primo ed il terzo motivo di ricorso risultano pertanto infondati edevono perciò essere respinti.3. Mediante il secondo strumento di impugnazione, introdotto ai sensidell’art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c., la ricorrente censura la nullitàdella sentenza impugnata, in conseguenza della violazione dell’art. 112c.p.c., per non avere la CTR pronunciato sul motivo di appello “quanto alladedotta (dalla Società) esclusione, dalla base di calcolo su cui computarele royalties, del fatturato intercompany relativo alle vendite effettuatedalle consociate [OSCURATO:PERSONA] e VIFAN Canada ad altra consociata, la VIBACCanada” (ric., p. 29).3.1. In sostanza la ricorrente lamenta che una valutazione espressa especifica era stata richiesta ed avrebbe dovuto essere effettuata dalla CTRin relazione alle royalties maturate in relazione ai ricavi dipendenti dallevendite effettuate dalle consociate Vifan USA e [OSCURATO:PERSONA] ad altraconsociata, la [OSCURATO:PERSONA], perché, in considerazione delle dinamicheintragruppo, in questo caso il valore del marchio concesso doveva ritenersiirrilevante.Numero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/20263.2. Il Pubblico Ministero nelle sue conclusioni scritte ha rilevato inproposito che sussistono ragioni di inammissibilità del motivo di ricorso,perché l’impugnante non riporta in maniera esauriente come avrebberiproposto la propria critica in grado di appello, e comunque la ritieneinfondata. Questo perché deve ritenersi ricorrente un rigetto implicito dellaquestione da parte del giudice del gravame, in quanto quest’ultimo hacorrettamente ritenuto che avrebbero dovuto essere assoggettate alpagamento delle royalties al prezzo normale di mercato tutte letransazioni effettuate dalle consociate, indipendentemente dalle dinamichedel gruppo societario.3.3. La valutazione espressa dal Pubblico Ministero apparecondivisibile, e merita pertanto adesione.L’intera disciplina del transfer pricing è volta ad assoggettare adimposizione i proventi indipendentemente dalle dinamiche ed esigenze delgruppo societario, e tanto vale sia con riferimento alle transazioniextragruppo che con riferimento alle transazioni infragruppo. Laricorrente, del resto, non dimostra che nel caso delle transazioniinfragruppo dovessero valere regole diverse, se non per perseguirel’interesse, non commerciale della concessionaria del marchio, bensì delgruppo societario, ragione che si è già visto non consentire la riduzione, oaddirittura l’azzeramento, della valutazione delle royalties rispetto alprezzo normale di mercato ai fini dell’imposizione, come del resto giàritenuto da questa Corte regolatrice in analogo giudizio definito tra lestesse parti con riferimento all’anno d’imposta 2006 (Cass. sez. V,21.1.2021, n. 1232).Anche il secondo motivo di ricorso risulta pertanto infondato e deveperciò essere respinto.4. Il ricorso incidentale condizionato proposto ai sensi dell’art. 360,primo comma, n. 4, c.p.c., con il quale l’Amministrazione finanziaria hacontestato la nullità della decisione della CTR in conseguenza dellaNumero registro generale 10396/2018Numero sezionale 5301/2026Numero di raccolta generale 23024/2026Data pubblicazione 10/07/2026violazione dell’art. 112 c.p.c., dell’art. 111 Cost. e dell’art. 132, n. 4,c.p.c., nonché dell’art. 2909 c.c. e degli artt. 18 e 57 del D.Lgs. n. 546 del1992, per non avere il giudice del gravame esaminato la contestazione diinammissibilità del ricorso introdotto dalla controparte in sede di appello,che aveva proposto in primo grado un’unica contestazione, relativa allamotivazione dell’atto impositivo, ed il giudice si era pronunciato con unaduplice ratio decidendi ma, inammissibilmente, la società non avevacontestato entrambe le ragioni della decisione, rimane assorbito dallapronuncia adottata.5. Le spese di lite seguono l’ordinario criterio della soccombenza esono liquidate in dispositivo, in considerazione della natura delle questioniaffrontate e del valore della controversia.5.1. Deve anche darsi atto che ricorrono i presupposti processuali peril versamento, da parte della ricorrente, del c.d. doppio contributo.La Corte di Cassazione, P.Q.Mrigetta il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA], in persona del legalerappresentante pro tempore, con assorbimento del ricorso incidentalecondizionato proposto dall’Agenzia delle Entrate;condanna la ricorrente principale al pagamento delle spese di lite infavore della costituita controricorrente Agenzia delle entrate, e le liquida incomplessivi Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater,dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, daparte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello da corrispondere per il ricorso a norma del cit. art. 13,comma 1 bis, se dovuto.Così deciso in Roma il 2 luglio 2026.Il PresidenteRoberta Crucitti