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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 2 giugno 2026

Cassazione n. 17479/2026

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irizzo di postaelettronica certificata indicato-ricorrente-CONTROComune di Lampedusa e Linosa, in persona del sindaco pro tempore, rap-presentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ele notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elet-tronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1443/2020, depo-sitata il 28/9/2020.1 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigDlaitoa pudbebllic azione 02/06/202627/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con delibera n. 694 del 29/11/1989 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conferiva a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere un progettoper l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola delComune, con finanziamento regionale.Il disciplinare di incarico del 2/12/1994 prevedeva che i compensiper l'incarico professionale fossero corrisposti a finanziamento avve-nuto.Il progetto veniva approvato dalla Giunta comunale con deliberan. 129 del 5/3/1996, mentre la Giunta regionale con delibera n. 226del 3/6/1997 approvava il programma di intervento di edilizia scola-stica della Regione.Il finanziamento regionale era di lire 240.000.000,00, pari adeuro 123.949,66.Con decreto dell'Assessorato n. 758 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si integravail finanziamento regionale di ulteriore lire 239.000.000,00.Con la delibera del Comune n. 395 del 30/11/1999 il finanzia-mento veniva integrato per lire 62.750.000,00, pari ad euro32.407,67.Il contratto veniva sottoscritto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'importo comples-sivo di lire 380.151.657.Il 15/11/2002 veniva approvata la perizia di variante e supple-tiva.Il totale del finanziamento era di lire 541.750.000 di cui lire240.000.000,00 per finanziamento regionale, lire 239.000.000,00per l'ulteriore finanziamento regionale e lire 62.750.000,00 per inte-grazione con finanziamento del Comune.2 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026Tenendo conto della maggiore spesa per la variante di lire45.238.998, la somma complessiva era di lire 586.000.988, di cuilire 114.499.713 per spese tecniche.Il Comune provvedeva al pagamento integrale dei lavori svoltidall'impresa, mentre non corrispondeva il compenso a [OSCURATO:PERSONA] la redazione del progetto.2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti delComune per la somma di euro 45.331,20.3.

Avverso il decreto ingiuntivo presentava opposizione il Co-mune per violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 2/3/1989, evidenziando che non era sorta alcuna obbligazione in capo alComune.4.

Il Tribunale, con sentenza n. 557/2013, depositata il 26/6/2013, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.Ad avviso del Tribunale, l'incarico professionale era privo di co-pertura finanziaria e in contrasto con quanto disposto dall'art. 23 deldecreto-legge n. 66 del 1989.5.

Proponeva appello il Vita, deducendo che: 1) il Tribunale avevaapplicato erroneamente l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989,che riguardava i debiti fuori bilancio, mentre l'impegno di spesa ri-sultava regolarmente iscritto nel bilancio comunale, ad esclusionedei fondi di provenienza regionale, che erano stati iscritti invece nelbilancio dell'Assessorato ai lavori pubblici; 2) la violazione degli artt.101 e 112 c.p.c., in quanto il primo Giudice, dichiarando la nullitàdell'incarico professionale, aveva deciso in violazione del principiodel contraddittorio, pronunciando extra petita; 3) in via subordinata,il Tribunale aveva errato nell'escludere la fondatezza della sua do-manda ex art. 2041 c.c., avendo l'ente locale territoriale conseguitoun ingiusto arricchimento.3 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/20266.

La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1443/2020,pubblicata il 28/9/2020, rigettava l'appello.6.1.

Quanto al primo motivo, rilevava l'applicabilità dell'art. 23del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito in legge n. 144 del 1989,poi trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto l'ob-bligazione del Comune sorgeva soltanto in presenza dell'impegnocontabile registrato dal ragioniere o dal segretario, da comunicare aiterzi interessati.Inoltre, la giurisprudenza di legittimità reputava che anche i fi-nanziamenti regionali fossero iscritti, a titolo di impegno di spesa,nei capitoli di bilancio del Comune (si citava Cass. n. 26657 del2014).Il rapporto obbligatorio non poteva ritenersi riferibile all'ente, inassenza di impegno di spesa, ma intercorreva tra il privato e l'am-ministratore o funzionario che aveva assunto l'impegno.Dagli atti risultava l'impegno di spesa delle sole somme poste acarico del bilancio comunale nell'esercizio finanziario 1999, giustadelibera n. 395 del 30/11/1999, mentre le somme oggetto del finan-ziamento da parte dell'Assessorato regionale non erano state iscrittenel bilancio comunale.In mancanza della comunicazione dell'impegno di spesa, «l'op-posto non avrebbe dovuto stipulare il contratto e/o eseguire la pre-stazione».6.2.

Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale reputava cheil primo Giudice, nel ritenere «nullo l'incarico conferito al professio-nista», aveva accertato la sussistenza di nullità derivante dalla vio-lazione di norme imperative, rilevabile d'ufficio.6.3.

Si era poi esclusa l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti delComune, ben potendo il danneggiato agire direttamente nei con-fronti dell'amministratore e del funzionario.4 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/20267.

Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione8.

Ha resistito con controricorso il Comune di Lampedusa e Li-nosa, depositando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1.

Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 23 del decreto-legge del 2/3/1989, n.66, convertito con modificazioni in legge 24/4/1989, n. 144, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 13 della legge regionale Sicilia 8/7/1977, n. 47, edell'art. 4, commi 1 e 10, della legge regionale Sicilia n. 21/85, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente difettano i requisiti per l'applicazione dell'art. 23del decreto-legge n. 66 del 1989.Ciò in quanto il Comune di Lampedusa e Linosa non avrebbe as-sunto alcun obbligo di pagare l'onorario al ricorrente, subordinan-done il pagamento al finanziamento regionale, con il quale vi avrebbeprovveduto.Anche il disciplinare stipulato il 2/12/1994 confermerebbe la su-bordinazione del pagamento al verificarsi della condizione sospen-siva del finanziamento della Regione.Una volta disposto il finanziamento da parte della Regione, con idecreti dell'Assessorato n. 993 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 7587 del 12/10/1998, l'importo non sarebbe mai transitato dalla Regione al Comune,essendo stato iscritto nel competente capitolo di bilancio della Re-gione al n. 772006.2.

Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per5 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La documentazione prodotta si porrebbe in contrasto con l'appli-cazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, in quanto –trattandosi di finanziamento regionale ‒ il Comune non avrebbe as-sunto alcun impegno di provvedere al pagamento delle competenzedel ricorrente con fondi iscritti nel proprio bilancio.3.

Il primo ed il secondo motivo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono infondati.La tesi del ricorrente, per cui, trattandosi di finanziamento pub-blico proveniente dalla Regione, il Comune non aveva l'obbligo diprocedere all'impegno di spesa, è superata dalla giurisprudenza co-stante di questa Corte.3.1.

Deve osservarsi, infatti, che il divieto, per i Comuni, in baseall'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito inlegge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989,n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabileregistrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sulcompetente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se laspesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma re-stando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilanciodel Comune che ne assume l'impegno (Cass., Sez.

Un., 18/12/2014,n. 26657).Nella specie, come detto, i lavori dovevano essere espletati an-che con un finanziamento esterno e, tuttavia, il Comune non avevaiscritto la spesa – relativa alla parte di finanziamento regionale ‒ nelbilancio comunale.Infatti, si è ritenuto che anche nel caso in cui la spesa sia intera-mente finanziata da un altro ente pubblico deve trovare applicazione6 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito nella legge 24aprile 1989, n. 144, in quanto il finanziamento esaurisce i suoi effettinei rapporti tra l'ente beneficiario e quello finanziatore, il quale ri-mane estraneo al rapporto con il professionista; con la conseguenzache, avuto riguardo anche all'autonomia finanziaria degli enti locali,ciascuno di essi, e specificamente quello che assume l'obbligazionecontrattuale, è tenuto a verificare le compatibilità finanziarie ed arispettare i vincoli di bilancio stabiliti dalla legge (Cass., Sez.

Un.,18/12/2014, n. 26657, che richiama Cass., 23/5/2003, n. 8189).Si è chiarito, quindi, che occorre distinguere il rapporto di finan-ziamento, che intercorre tra l'ente finanziatore e il Comune che ri-ceve il beneficio, dall'impegno di spesa richiesto dal contratto d'operaprofessionale, che è impegno proprio del Comune e non già dell'entefinanziatore, con la conseguenza che esso deve risultare necessaria-mente nel bilancio comunale.

Infatti, l'approvazione del finanzia-mento richiede in concreto, quantomeno, la predisposizione di unpiano di fattibilità, con correlativo impegno di spesa (immediato) daparte dell'Amministrazione locale che dà l'incarico professionale(Cass., Sez.

Un., 18/12/2014, n. 26657).4.

Inoltre, l'inserimento nel contratto d'opera professionale diuna clausola di copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pub-blico territoriale subordina il pagamento del compenso al professio-nista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla conces-sione di un finanziamento - non consente di derogare alle proceduredi spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del1989, poi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che nonpossono essere differite al momento dell'erogazione del finanzia-mento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibileall'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato el'amministratore o il funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass.,7 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026Sez.

Un., n. 26657 del 2014; Cass. n. 21010 del 2018; Cass. n. 6970del 2018).5.

Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, dunque, benché la sua posizione e quella dellaimpresa appaltatrice fossero identiche, trattandosi in entrambi i casidi impegno di spesa assunto dal Comune con fondi regionali e noncon propri fondi da dover iscrivere nel bilancio comunale, vi eranostati due trattamenti economici e giuridici contrastanti.6.

Il motivo è infondato.È sufficiente osservare che l'affidamento del privato risulta tute-lato dal legislatore, nelle varie versioni normative che hanno affron-tato la questione.L'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 1989, infatti, giàprevedeva che l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal se-gretario, sul competente capitolo del bilancio di revisione, dovesseessere «comunica[to] ai terzi interessati».Allo stesso modo, l'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 ha stabilito,al primo comma, che gli enti locali possono effettuare spese solo sesussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento ocapitolo del bilancio di previsione «da comunicare ai terzi interes-sati».Non meno esplicito risulta l'art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267 del2000, ove si prevede che «il responsabile del procedimento di spesacomunica al destinatario le informazioni relative all'impegno» e chela comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa coperturafinanziaria è effettuata contestualmente all'ordinazione della presta-zione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere comple-tata con gli estremi della suddetta comunicazione.8 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026Si prevede altresì che «il terzo interessato, in mancanza dellacomunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino aquando i dati non gli vengano comunicati».La tutela dell'affidamento del terzo, quindi, è prevista espressa-mente dalla legge.Né il ricorrente ha allegato di non aver ricevuto tale comunica-zione.7.

Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, il Comune ha comunque di fatto acquisito l'operapubblica, sicché sussistono i presupposti della domanda di arricchi-mento senza causa.L'opera è stata acquisita in modo espresso da parte del Comune,con conseguente riconoscimento della sua utilità.9.

Il motivo è inammissibile.Infatti, la Corte d'appello, con motivazione, non adeguatamentecensurata in questa sede, ha ritenuto sussistente il rapporto obbli-gatorio diretto tra il ricorrente ed il funzionario o amministratore cheha consentito la prestazione, sicché non sussiste la sussidiarietà dicui agli artt. 2041 e 2042 c.c.La Corte territoriale ha affermato che l'azione di ingiustificato ar-ricchimento, che è di natura sussidiaria, non è esperibile nei confrontidegli enti indicati nell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 perottenere il pagamento di una fornitura effettuata senza la deliberanormativamente prevista perché, ai sensi di tale norma, il danneg-giato può agire direttamente nei confronti dell'amministratore e fun-zionario che l'ha consentita.Tale parte di motivazione non è stata in alcun modo censuratadal ricorrente.9 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/20269.

Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da di-spositivo.

P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 9835/2021 Cons.

Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
irizzo di postaelettronica certificata indicato-ricorrente-CONTROComune di Lampedusa e Linosa, in persona del sindaco pro tempore, rap-presentato e difeso, giusta procura allegata al controricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale dichiara di voler ricevere le comunicazioni ele notificazioni relative al presente procedimento all'indirizzo di posta elet-tronica certificata indicato-controricorrente-avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1443/2020, depo-sitata il 28/9/2020.1 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Udita la relazione della causa svolta nella camera di consigDlaitoa pudbebllic azione 02/06/202627/2/2026 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con delibera n. 694 del 29/11/1989 il Comune di [OSCURATO:PERSONA] conferiva a [OSCURATO:PERSONA] l'incarico di redigere un progettoper l'abbattimento delle barriere architettoniche presso la scuola delComune, con finanziamento regionale.Il disciplinare di incarico del 2/12/1994 prevedeva che i compensiper l'incarico professionale fossero corrisposti a finanziamento avve-nuto.Il progetto veniva approvato dalla Giunta comunale con deliberan. 129 del 5/3/1996, mentre la Giunta regionale con delibera n. 226del 3/6/1997 approvava il programma di intervento di edilizia scola-stica della Regione.Il finanziamento regionale era di lire 240.000.000,00, pari adeuro 123.949,66.Con decreto dell'Assessorato n. 758 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] si integravail finanziamento regionale di ulteriore lire 239.000.000,00.Con la delibera del Comune n. 395 del 30/11/1999 il finanzia-mento veniva integrato per lire 62.750.000,00, pari ad euro32.407,67.Il contratto veniva sottoscritto l'[OSCURATO:DATA_NASCITA] per l'importo comples-sivo di lire 380.151.657.Il 15/11/2002 veniva approvata la perizia di variante e supple-tiva.Il totale del finanziamento era di lire 541.750.000 di cui lire240.000.000,00 per finanziamento regionale, lire 239.000.000,00per l'ulteriore finanziamento regionale e lire 62.750.000,00 per inte-grazione con finanziamento del Comune.2 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026Tenendo conto della maggiore spesa per la variante di lire45.238.998, la somma complessiva era di lire 586.000.988, di cuilire 114.499.713 per spese tecniche.Il Comune provvedeva al pagamento integrale dei lavori svoltidall'impresa, mentre non corrispondeva il compenso a [OSCURATO:PERSONA] la redazione del progetto.2. [OSCURATO:PERSONA] chiedeva emettersi decreto ingiuntivo nei confronti delComune per la somma di euro 45.331,20.3. Avverso il decreto ingiuntivo presentava opposizione il Co-mune per violazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 2/3/1989, evidenziando che non era sorta alcuna obbligazione in capo alComune.4. Il Tribunale, con sentenza n. 557/2013, depositata il 26/6/2013, accoglieva l'opposizione e revocava il decreto ingiuntivo.Ad avviso del Tribunale, l'incarico professionale era privo di co-pertura finanziaria e in contrasto con quanto disposto dall'art. 23 deldecreto-legge n. 66 del 1989.5. Proponeva appello il Vita, deducendo che: 1) il Tribunale avevaapplicato erroneamente l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989,che riguardava i debiti fuori bilancio, mentre l'impegno di spesa ri-sultava regolarmente iscritto nel bilancio comunale, ad esclusionedei fondi di provenienza regionale, che erano stati iscritti invece nelbilancio dell'Assessorato ai lavori pubblici; 2) la violazione degli artt.101 e 112 c.p.c., in quanto il primo Giudice, dichiarando la nullitàdell'incarico professionale, aveva deciso in violazione del principiodel contraddittorio, pronunciando extra petita; 3) in via subordinata,il Tribunale aveva errato nell'escludere la fondatezza della sua do-manda ex art. 2041 c.c., avendo l'ente locale territoriale conseguitoun ingiusto arricchimento.3 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/20266. La Corte d'appello di Palermo, con sentenza n. 1443/2020,pubblicata il 28/9/2020, rigettava l'appello.6.1. Quanto al primo motivo, rilevava l'applicabilità dell'art. 23del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito in legge n. 144 del 1989,poi trasfuso nell'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, in quanto l'ob-bligazione del Comune sorgeva soltanto in presenza dell'impegnocontabile registrato dal ragioniere o dal segretario, da comunicare aiterzi interessati.Inoltre, la giurisprudenza di legittimità reputava che anche i fi-nanziamenti regionali fossero iscritti, a titolo di impegno di spesa,nei capitoli di bilancio del Comune (si citava Cass. n. 26657 del2014).Il rapporto obbligatorio non poteva ritenersi riferibile all'ente, inassenza di impegno di spesa, ma intercorreva tra il privato e l'am-ministratore o funzionario che aveva assunto l'impegno.Dagli atti risultava l'impegno di spesa delle sole somme poste acarico del bilancio comunale nell'esercizio finanziario 1999, giustadelibera n. 395 del 30/11/1999, mentre le somme oggetto del finan-ziamento da parte dell'Assessorato regionale non erano state iscrittenel bilancio comunale.In mancanza della comunicazione dell'impegno di spesa, «l'op-posto non avrebbe dovuto stipulare il contratto e/o eseguire la pre-stazione».6.2. Quanto al secondo motivo, la Corte territoriale reputava cheil primo Giudice, nel ritenere «nullo l'incarico conferito al professio-nista», aveva accertato la sussistenza di nullità derivante dalla vio-lazione di norme imperative, rilevabile d'ufficio.6.3. Si era poi esclusa l'azione ex art. 2041 c.c. nei confronti delComune, ben potendo il danneggiato agire direttamente nei con-fronti dell'amministratore e del funzionario.4 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/20267. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione8. Ha resistito con controricorso il Comune di Lampedusa e Li-nosa, depositando anche memoria scritta.[OSCURATO:PERSONA]:1. Con il primo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 23 del decreto-legge del 2/3/1989, n.66, convertito con modificazioni in legge 24/4/1989, n. 144, in rela-zione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.; violazione e falsa ap-plicazione dell'art. 13 della legge regionale Sicilia 8/7/1977, n. 47, edell'art. 4, commi 1 e 10, della legge regionale Sicilia n. 21/85, inrelazione all'art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente difettano i requisiti per l'applicazione dell'art. 23del decreto-legge n. 66 del 1989.Ciò in quanto il Comune di Lampedusa e Linosa non avrebbe as-sunto alcun obbligo di pagare l'onorario al ricorrente, subordinan-done il pagamento al finanziamento regionale, con il quale vi avrebbeprovveduto.Anche il disciplinare stipulato il 2/12/1994 confermerebbe la su-bordinazione del pagamento al verificarsi della condizione sospen-siva del finanziamento della Regione.Una volta disposto il finanziamento da parte della Regione, con idecreti dell'Assessorato n. 993 del [OSCURATO:DATA_NASCITA] e n. 7587 del 12/10/1998, l'importo non sarebbe mai transitato dalla Regione al Comune,essendo stato iscritto nel competente capitolo di bilancio della Re-gione al n. 772006.2. Con il secondo motivo di impugnazione si lamenta la «viola-zione e falsa applicazione dell'art. 115 c.p.c., in relazione all'art. 360,primo comma, n. 3, c.p.c.; omesso esame circa un fatto decisivo per5 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazioneall'art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.».La documentazione prodotta si porrebbe in contrasto con l'appli-cazione dell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, in quanto –trattandosi di finanziamento regionale ‒ il Comune non avrebbe as-sunto alcun impegno di provvedere al pagamento delle competenzedel ricorrente con fondi iscritti nel proprio bilancio.3. Il primo ed il secondo motivo, che vanno affrontati congiunta-mente per strette ragioni di connessione, sono infondati.La tesi del ricorrente, per cui, trattandosi di finanziamento pub-blico proveniente dalla Regione, il Comune non aveva l'obbligo diprocedere all'impegno di spesa, è superata dalla giurisprudenza co-stante di questa Corte.3.1. Deve osservarsi, infatti, che il divieto, per i Comuni, in baseall'art. 23, commi 3 e 4, del d.l. 2 marzo 1989 n. 66, convertito inlegge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 24 aprile 1989,n. 144 (oggi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. 18 agosto 2000, n.267), di effettuare qualsiasi spesa in assenza di impegno contabileregistrato dal ragioniere (o, in sua mancanza, dal segretario) sulcompetente capitolo di bilancio di previsione, si applica anche se laspesa sia interamente finanziata da altro ente pubblico, ferma re-stando la necessaria verifica della copertura della spesa nel bilanciodel Comune che ne assume l'impegno (Cass., Sez. Un., 18/12/2014,n. 26657).Nella specie, come detto, i lavori dovevano essere espletati an-che con un finanziamento esterno e, tuttavia, il Comune non avevaiscritto la spesa – relativa alla parte di finanziamento regionale ‒ nelbilancio comunale.Infatti, si è ritenuto che anche nel caso in cui la spesa sia intera-mente finanziata da un altro ente pubblico deve trovare applicazione6 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026l'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989, convertito nella legge 24aprile 1989, n. 144, in quanto il finanziamento esaurisce i suoi effettinei rapporti tra l'ente beneficiario e quello finanziatore, il quale ri-mane estraneo al rapporto con il professionista; con la conseguenzache, avuto riguardo anche all'autonomia finanziaria degli enti locali,ciascuno di essi, e specificamente quello che assume l'obbligazionecontrattuale, è tenuto a verificare le compatibilità finanziarie ed arispettare i vincoli di bilancio stabiliti dalla legge (Cass., Sez. Un.,18/12/2014, n. 26657, che richiama Cass., 23/5/2003, n. 8189).Si è chiarito, quindi, che occorre distinguere il rapporto di finan-ziamento, che intercorre tra l'ente finanziatore e il Comune che ri-ceve il beneficio, dall'impegno di spesa richiesto dal contratto d'operaprofessionale, che è impegno proprio del Comune e non già dell'entefinanziatore, con la conseguenza che esso deve risultare necessaria-mente nel bilancio comunale. Infatti, l'approvazione del finanzia-mento richiede in concreto, quantomeno, la predisposizione di unpiano di fattibilità, con correlativo impegno di spesa (immediato) daparte dell'Amministrazione locale che dà l'incarico professionale(Cass., Sez. Un., 18/12/2014, n. 26657).4. Inoltre, l'inserimento nel contratto d'opera professionale diuna clausola di copertura finanziaria - in base alla quale l'ente pub-blico territoriale subordina il pagamento del compenso al professio-nista incaricato della progettazione di un'opera pubblica alla conces-sione di un finanziamento - non consente di derogare alle proceduredi spesa di cui all'art. 23, commi 3 e 4, del decreto-legge n. 66 del1989, poi sostituito dall'art. 191 del d.lgs. n. 267 del 2000, che nonpossono essere differite al momento dell'erogazione del finanzia-mento, sicché, in mancanza, il rapporto obbligatorio non è riferibileall'ente ma intercorre, ai fini della controprestazione, tra il privato el'amministratore o il funzionario che abbia assunto l'impegno (Cass.,7 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026Sez. Un., n. 26657 del 2014; Cass. n. 21010 del 2018; Cass. n. 6970del 2018).5. Con il terzo motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c., in relazione all'art.360, primo comma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, dunque, benché la sua posizione e quella dellaimpresa appaltatrice fossero identiche, trattandosi in entrambi i casidi impegno di spesa assunto dal Comune con fondi regionali e noncon propri fondi da dover iscrivere nel bilancio comunale, vi eranostati due trattamenti economici e giuridici contrastanti.6. Il motivo è infondato.È sufficiente osservare che l'affidamento del privato risulta tute-lato dal legislatore, nelle varie versioni normative che hanno affron-tato la questione.L'art. 23, comma 3, del decreto-legge n. 66 del 1989, infatti, giàprevedeva che l'impegno contabile registrato dal ragioniere o dal se-gretario, sul competente capitolo del bilancio di revisione, dovesseessere «comunica[to] ai terzi interessati».Allo stesso modo, l'art. 35 del d.lgs. n. 77 del 1995 ha stabilito,al primo comma, che gli enti locali possono effettuare spese solo sesussiste l'impegno contabile registrato sul competente intervento ocapitolo del bilancio di previsione «da comunicare ai terzi interes-sati».Non meno esplicito risulta l'art. 191, comma 1, d.lgs. n. 267 del2000, ove si prevede che «il responsabile del procedimento di spesacomunica al destinatario le informazioni relative all'impegno» e chela comunicazione dell'avvenuto impegno e della relativa coperturafinanziaria è effettuata contestualmente all'ordinazione della presta-zione con l'avvertenza che la successiva fattura deve essere comple-tata con gli estremi della suddetta comunicazione.8 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/2026Si prevede altresì che «il terzo interessato, in mancanza dellacomunicazione, ha facoltà di non eseguire la prestazione sino aquando i dati non gli vengano comunicati».La tutela dell'affidamento del terzo, quindi, è prevista espressa-mente dalla legge.Né il ricorrente ha allegato di non aver ricevuto tale comunica-zione.7. Con il quarto motivo di impugnazione si deduce la «violazionee falsa applicazione dell'art. 2041 c.c., in relazione all'art. 360, primocomma, n. 3, c.p.c.».Per il ricorrente, il Comune ha comunque di fatto acquisito l'operapubblica, sicché sussistono i presupposti della domanda di arricchi-mento senza causa.L'opera è stata acquisita in modo espresso da parte del Comune,con conseguente riconoscimento della sua utilità.9. Il motivo è inammissibile.Infatti, la Corte d'appello, con motivazione, non adeguatamentecensurata in questa sede, ha ritenuto sussistente il rapporto obbli-gatorio diretto tra il ricorrente ed il funzionario o amministratore cheha consentito la prestazione, sicché non sussiste la sussidiarietà dicui agli artt. 2041 e 2042 c.c.La Corte territoriale ha affermato che l'azione di ingiustificato ar-ricchimento, che è di natura sussidiaria, non è esperibile nei confrontidegli enti indicati nell'art. 23 del decreto-legge n. 66 del 1989 perottenere il pagamento di una fornitura effettuata senza la deliberanormativamente prevista perché, ai sensi di tale norma, il danneg-giato può agire direttamente nei confronti dell'amministratore e fun-zionario che l'ha consentita.Tale parte di motivazione non è stata in alcun modo censuratadal ricorrente.9 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]OrazioNumero registro generale 9835/2021Numero sezionale 1010/2026Numero di raccolta generale 17479/2026Data pubblicazione 02/06/20269. Le spese del giudizio di legittimità vanno poste, per il principiodella soccombenza, a carico del ricorrente si liquidano come da di-spositivo. P.Q.Mrigetta il ricorso.Condanna il ricorrente a rimborsare in favore del controricorrentele spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in complessivieuro 4.000,00, oltre euro 200,00 per esborsi, rimborso forfettariodelle spese generali nella misura del 15%, oltre Iva e cpa.Ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dàda parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributounificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 1, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27 febbraio2026Il PresidenteGuido Mercolino10 RG n. 9835/2021 Cons. Est. [OSCURATO:PERSONA]Orazio
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