CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 41797/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] rappresentato ed assistito dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] - di fiducia avverso l’ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale di Catania in funzione di giudice del riesame visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; preso atto che non è stata richiesta la trattazione orale del procedimento; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso; letta la memoria difensiva datata 10/12/2025 di replica alle conclusioni della Procura generale a firma dell’avv. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza in data 17 luglio 2025, all’esito di giudizio di riesame ai sensi dell’art. 318 cod. proc. pen., il Tribunale di Catania ha confermato il provvedimento di sequestro conservativo emesso in data 8 novembre 2024 (eseguito in data 11 novembre 2024) dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale della medesima città nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] soggetto imputato del reato di cui all’art. 648-bis cod. pen. Il provvedimento, finalizzato a cautelare beni fino all’importo di 50.000,00 euro ha riguardato, per la parte in questa sede di interesse, le somme giacenti su di un conto corrente acceso dall’[OSCURATO:PERSONA] presso la [OSCURATO:PERSONA] di Ragusa (fino all’ammontare sopra indicato), nonché le quote societarie pari all’1% del capitale sociale della [OSCURATO:SOCIETA]. e l’usufrutto delle quote societarie pari al 99% del capitale della medesima società sempre detenuti dall’imputato. In estrema sintesi, occorre evidenziare che l’operazione finanziaria che ha dato luogo alla contestazione del reato di riciclaggio nei confronti dell’attuale ricorrente e che ne ha determinato il rinvio a giudizio trova la sua origine in un ipotizzato reato di appropriazione indebita commesso da [OSCURATO:PERSONA] il quale in data 27 gennaio 2022 ebbe ad effettuare un bonifico dell’importo di 100.000,00 euro di denaro proveniente dal conto della predetta società sul conto corrente di [OSCURATO:PERSONA] con la causale “acconto a socio amministratore” il quale ultimo, in pari data, emetteva a favore di [OSCURATO:PERSONA] due assegni circolari dell’importo di 50.000,00 euro ciascuno. 2. Ricorre per cassazione avverso la predetta ordinanza il difensore dell’imputato, deducendo: 2.1. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 316, comma 2, cod. proc. pen. sulla sussistenza del “fumus commissi delicti”. Rileva, al riguardo la difesa del ricorrente che avrebbe errato il Tribunale nel ritenere che la questione del fumus commissi delicti era preclusa dall’intervenuto rinvio a giudizio dell’[OSCURATO:PERSONA] atteso che la motivazione dei Giudici dell’incidente cautelare non si confronta: - con il fatto della richiesta di archiviazione del procedimento intervenuta in data 23 novembre 2024 alla luce dell’utile straordinario della società e dello status di usufruttuario al 100% del ricorrente il che consentirebbe di escludere il reato presupposto di appropriazione indebita; - con l’eccezione di tardività della querela presentata in relazione a detto reato; - con la gestione dell’[OSCURATO:SOCIETA]. da parte dell’amministratore giudiziario ed i trascritti vincoli camerali sulla quota dell’1% di [OSCURATO:PERSONA]; - con gli estratti conto relativi al periodo 2023-2025 del c/c di [OSCURATO:PERSONA]; - con la sentenza civile n. 1649/2025 che ha rigettato la domanda revocatoria valorizzata dal decreto genetico, stante la circostanza, evidenziata anche nella richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero che ha evidenziato che la società è di esclusiva proprietà di [OSCURATO:PERSONA]; - con le bozze dei bilanci relative agli anni 2023 e 2024 che danno atto della continuità aziendale e dell’assenza di qualsivoglia pregiudizio in ragione dei prelievi di cui al capo di imputazione; situazioni tutte quelle evidenziate che, secondo la difesa del ricorrente, darebbero luogo ad una motivazione meramente apparente dell’ordinanza impugnata. 2.2. Violazione di legge e vizi di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen. con riferimento all’art. 316, comma 2, cod. proc. pen. sulla sussistenza del “periculum in mora”. Osserva la difesa del ricorrente che nell’ordinanza impugnata la valutazione del periculum in mora sarebbe stata effettuata con formule generiche senza ancorarla ad elementi concreti ed attuali, quali il fatto che la società dal marzo 2022 è gestita da un amministratore giudiziario, che non sono stati indicati atti dispositivi successivi all’avviso di garanzia, né atti dispositivi che potrebbero essere medio tempore compiuti dall’Attanasioe che i conti del ricorrente mostrano saldi esigui già prima del decreto di rinvio a giudizio con l’assenza di flussi, eccezion fatta per l’accredito della pensione sociale. Infine, mancherebbe ogni valutazione di proporzionalità tra il preteso credito della parte civile e l’idoneità effettiva dei beni in sequestro in tal modo confondendo il petitum con un’astratta inadeguatezza patrimoniale dell’imputato, con conseguente violazione del canone legale della concretezza ed attualità del pericolo e sulla proporzione della misura. 2.3. Con memoria datata 10 dicembre 2025 il difensore del ricorrente, anche in replica alla requisitoria scritta del Procuratore generale, ha evidenziato e, in parte, ribadito: a) con riguardo al fumus commissi delicti che i temi evidenziati nel ricorso attengono a profili estranei al compendio indiziario cristallizzato nel decreto che dispone il giudizio relativi alla tardività della querela, alla richiesta di archiviazione del Pubblico Ministero, agli utili straordinari del 2021 ed alla sentenza civile n. 1649/2025, trattandosi anche di elementi sopravvenuti e mai esaminati dal G.i.p.; b) con riguardo al periculum in mora che la requisitoria del Procuratore generale ha affrontato la problematica solo in termini astratti non tenendo conto che la gestione della società [OSCURATO:SOCIETA]. è stata affidata ad un amministratore giudiziario, situazione che esclude la possibilità di una condotta appropriativa delle risorse della società. A ciò si aggiunge che da un lato non si vedrebbe quali peruculum potrebbe essere salvaguardato dal sequestro della quota sociale dell’1% del diritto di usufrutto sulle restanti quote e, dall’altro, che le somme afferite sul conto corrente sarebbero non sequestrabili essendo relative ad un minimo vitale legato al contributo pensionistico come documentato da estratti conto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato oltre che inammissibile sotto certi profili. Infatti, fermo restando il principio secondo il quale «In sede di riesame del provvedimento che dispone il sequestro conservativo, la proponibilità della questione relativa alla sussistenza del "fumus" del reato è preclusa se sia stato disposto il rinvio a giudizio del soggetto interessato» (Sez. 5, n. 50521 del 20/09/2018, Ponteggi, Rv. 275227 – 01; Sez. 5, n. 51147 del 02/10/2014, Figari, Rv. 261906 – 01; Sez. 5, n. 26588 del 09/04/2014, Miserocchi, Rv. 260569 - 01) situazione che ex sé precluderebbe ogni ulteriore valutazione al riguardo, occorre anche rilevare, per solo dovere di completezza, che in ogni caso il Tribunale del riesame risulta aver preso in considerazione gli elementi essenziali della vicenda, spiegando anche le ragioni di superamento delle argomentazioni difensive, con la conseguenza, che il motivo di ricorso nel quale si tenta di accreditare una inesistente violazione di legge non può che essere inteso come deducente inammissibili vizi di motivazione in relazione ad un provvedimento concernente una misura cautelare reale. 2. Anche il secondo motivo di ricorso risulta caratterizzato dai medesimi vizi del primo, oltre che di genericità in quanto si limita a dedurre, senza adeguatamente sviluppare le ragioni per le quali non ricorrerebbe la condizione del periculum, avendo il Tribunale, con motivazione adeguata e risolutiva spiegato (v. pagg. 4 e 5 dell'ordinanza impugnata), in fatto ed in diritto, le ragioni per le quali ha, per contro, ritenuto sussistente il periculum in mora che ha legittimato l’emissione del provvedimento di sequestro in esame. Sul punto deve solo essere ricordato che «Per l'adozione del sequestro conservativo è sufficiente che vi sia il fondato motivo per ritenere che manchino le garanzie del credito, ossia che il patrimonio del debitore sia attualmente insufficiente per l'adempimento delle obbligazioni di cui all'art. 316, commi 1 e 2, cod. proc. pen., non occorrendo invece che sia simultaneamente configurabile un futuro depauperamento del debitore» (Sez. U, n. 51660 del 25/09/2014, Zambito, Rv. 261118 – 01; Sez. 2, n. 51576 del 04/12/2019, Cavacece, Rv. 277813 - 01), nonché evidenziato che nell’ordinanza impugnata il Tribunale ha esplicitato, sulla base di indici fattuali, la sostanziale incapienza del patrimonio del ricorrente. Non emerge, infine, sulla base della ricostruzione dei fatti alcun elemento per ritenere che il quantum oggetto del sequestro non sia conforme anche ai principi di proporzionalità sui quali si deve fondare il provvedimento cautelare. 3. Quanto agli elementi evidenziati nella memoria difensiva negli stessi vengono ribadite questioni già affrontate nel ricorso principale e, come detto, caratterizzate da manifesta infondatezza. 4. Per le considerazioni or ora esposte, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento della somma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle Am