CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 30 marzo 2023
Cassazione n. 25201/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 15/04/2022 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che, con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Brescia ha riformato la condanna, a carico di [OSCURATO:PERSONA], resa dal Tribunale di Bergamo in data 18 dicembre 2021, rideterminando la pena irrogata in quella di anni uno mesi otto di reclusione in relazione al reato ascrittogli di cui all'art. 75, comma 2, d. Igs. n. 159 del 2011. Ritenuto che il motivo unico proposto (violazione di legge in relazione agli artt. 132 e 133 cod. pen. e vizio di motivazione circa l'entità della pena e del diniego delle circostanze attenuanti generiche), è doglianza riproduttiva dell'appello, comunque, non consentita in sede di legittimità in quanto generiche e in fatto. Considerato, infatti, che la lettura della motivazione consente di rilevare il ragionamento, non manifestamente illogico ed immune da censure di ogni tipo, svolto dal giudice di secondo grado in ordine alle giustificazioni del trattamento sanzionatorio irrogato (peraltro non distante dal minimo edittale) e circa il diniego delle circostanze attenuanti generiche, anche in considerazione dell'esistenza di plurime condanne a carico del ricorrente e dell'assenza di segnali di resipiscenza (cfr. pag. 4 della sentenza di secondo grado). Rilevato, invece, che le censure proposte, dopo aver esposto un'articolata disamina dell'istituto di cui all'art. 62-bis cod. pen., dei requisiti richiesti, in via generale, dalla giurisprudenza di legittimità per la sua operatività, nonché dei doveri, in tema di motivazione, in capo al giudice di merito, circa la entità della pena irrogata (pag. 1-7 del ricorso), non si confrontano, specificamente, con il contenuto della motivazione del provvedimento impugnato, nella parte in cui questo giustifica, adeguatamente, il trattamento sanzionatorio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr., tra le altre, Sez. 2, n. 3896 del 20/01/2016, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 265826 nel senso che in tema di diniego delle circostanze attenuanti generiche la ratio della disposizione non impone al giudice di merito di esprimere una valutazione in ordine a ciascuno degli elementi indicati dalla difesa, essendo sufficiente indicare gli indici di preponderante rilevanza, ritenuti ostativi, tanto da poter fondare il diniego anche soltanto in base ai precedenti penali perché in tal modo viene formulato, comunque, un giudizio di disvalore della personalità). Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 30 marzo 2023 Il Consigliere esten