Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 24 settembre 2025

Cassazione n. 31977/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 25235del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi re- sidente in via IV Novembre n. 217 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 77E12 M088K), con sede legale in Vittoria (RG) in C.da Gaspanella s.n. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, per procura in calce al ri- corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente pro- cedimento a mezzo [OSCURATO:TELEFONO] e/o a mezzo pec: fidone@ pec.it.

Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dell'agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]- tura – [OSCURATO:PERSONA]) (cod. fisc. 80012000826) rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici, siti in Ro- ma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia.

Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 938 deposi- tata il 5 giugno 2024.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] regionale dell ' agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, dopo aver erogato a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo (su sua istanza presentata il 4 gennaio 2010) euro 436.083,45 a titolo di anticipazioni sul contri- buto per la realizzazione di serre e beni strumentali, approvava le opere realizzate dall'imprenditore, ma chiedeva la restituzione di euro 330.000,00,pari alla differenza tra quanto erogato e gli inve- stimenti finanziabili (euro 136.083,45). 2.- L' imprenditore conveniva quindi davanti al T ribunale di Catania l'Amministrazione regionale, chiedendo di disapplicare i provvedi- menti amministrativi e in particolare quello di recupero della diffe- renza, nonché di dichiarare il diritto dell'azienda agricola di percepi- re l'intero contributo e, in subordine, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'impossibilità dell'attrice di restituire gli aiuti ricevuti a titolo di anticipazione. 3.- Il T ribunale rigettava la domanda e la Corte d ' appello di Cata- nia, su appello del Dezio, confermava la decisione con la sentenza indicata in intestazione.

Osservava la Corte che l'appellante aveva insistito nel predicare l'il- legittimità del decreto 11 maggio 2016, col quale era stata chiesta la restituzione della maggior somma erogata, per difetto di motiva- zione, mentre il Dezio non si era mai fatto carico di spiegare il fon- damento del suo preteso diritto a trattenere le maggiori somme erogate.

Anche il principio di affidamento invocato dal Dezio era infondato, stante la incontestata incapacità del predetto di completare i lavori entro i termini reiteratamente prorogati, e che non poteva non es- sere chiaro all'appellante che, non avendo realizzato il progetto ammesso al finanziamento entro i termini stabiliti (e prorogati), tutt'al più, come poi gli era stato concesso, avrebbe potuto tratte- nere il contributo nella misura del 40% delle opere realizzate in tempo, fermo restando l'obbligo di restituire l'eccedenza.

Infine, anche in punto di mancato riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionali, eventi che avrebbero giustificato il man- cato recupero delle somme erogate in anticipo, la Corte osservava che il Dezio si era limitato a dolersi della mancanza di motivazione dei provvedimenti, senza considerare che egli non aveva fatto ri- chiesta alla PA di esercitare tale potere discrezionale e che nem- meno aveva dimostrato perché, a fronte della asserita calamità na- turale del 2012, l'Amministrazione avrebbe dovuto rinunciare a chiedere la parziale restituzione del contributo anticipato. 4.-Avverso la decisione della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l'imprenditore agricolo, affidando il gravame a due mez- zi, illustrati da memoria.

Resiste l'Assessorato che conclude per la reiezione del ricorso.

Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo – rubricato “ violazione art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” –il ricorrente deduce che il provvedimento amministrativo non avrebbe specificato alcuna ra- gione posta a base del recupero delle somme e che la PA convenu- ta solo nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado avrebbe dato contezza di esse, con una “motivazione postuma”. 6.-Il mezzo è inammissibile e, comunque, infondato.

Anzitutto, le doglianze non sono sussumibili nel disposto dell'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, di carattere decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (ex multis: Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n° 34476).

Sol che si legga il mezzo, è, invece, palese che il Dezio si duole del- la violazione della legge 7 agosto 1990, n° 241, a causa della man- canza di motivazione del provvedimento amministrativo.

Ma anche riconducendo il mezzo al n° 3 dell'art. 360 del codice di rito, è ben noto (per tutte: Cass., Sez.

I, 16 aprile 2004, n° 7241) che l'oggetto del processo civile in cui il privato e la PA dibattono circa la spettanza di un contributo o la sua revoca non è costituito dalla legittimità degli atti amministrativi, ma dal rapporto nascente dalla concessione della sovvenzione o dalla sua revoca, con la con- seguenza che la motivazione postuma non ha alcun rilievo nella presente sede processuale.

Peraltro, è lo stesso ricorrente che dimostra di essere consapevole di tale orientamento giurisprudenziale, anche se poi – del tutto contraddittoriamente – dopo essere partito da tale corretta pre- messa, si duole del fatto che “il Tribunale ordinario prima e la Corte d'Appello poi avrebbero potuto serenamente disapplicare i provve- dimenti impugnati, ravvisando vizi di legittimità” (ricorso pagina 9), facendo così rientrare dalla finestra una doglianza che, secondo le stesse premesse, doveva rimanere fuori della porta. 7.-Col secondo motivo – intitolato “ violazione art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 47 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1974/06” – il Dezio lamenta che la PA non ab- bia fornito alcuna motivazione in ordine al mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 47 del [OSCURATO:PERSONA] n° 1974/2006, il quale prevedeva che in caso di forza maggiore o di circostanze ec- cezionali gli Stati rinunciassero a chiedere la restituzione totale o parziale dei contributi erogati. 8.-Mezzo inammissibile al pari del primo.

Il ricorrente, infatti, non fa che riproporre la tesi della carenza della motivazione del provvedimento amministrativo, della cui irrilevanza si è già detto al precedente paragrafo, senza peraltro cogliere l'e- satta ratio decidendi della sentenza, nella quale la Corte territoriale ha ben chiarito che il recupero delle somme non dipendeva dalla revoca del contributo, ma dalla mancata esecuzione di tutte le ini- ziative imprenditoriali sovvenzionate entro i termini più volte pro- rogati, sicché era onere dell'imprenditore comprovare, dapprima, di aver fatto richiesta ai sensi dell'art. 47 e, poi, che le iniziative pre- dette, al contrario di quanto ritenuto dalla PA, erano state eseguite per importo superiore a quello accertato. 9.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna del Dezio alla rifu- sione delle spese del presente giudizio in favore della PA resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 330 mila) –si rimanda al dispositivo che segue.

Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto.

P.Q.M la Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta.

Dà atto della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P resi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n° 25235del ruolo generale dell'anno 2024, proposto da [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappre- sentante p.t. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] ed ivi re- sidente in via IV Novembre n. 217 (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 77E12 M088K), con sede legale in Vittoria (RG) in C.da Gaspanella s.n. ([OSCURATO:PARTITA_IVA]), rappresentata e difesa, per procura in calce al ri- corso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domi- ciliata presso il suo studio in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 8, dichiarando di voler ricevere le comunicazioni del presente pro- cedimento a mezzo [OSCURATO:TELEFONO] e/o a mezzo pec: fidone@ pec.it. Ricorrente contro [OSCURATO:PERSONA] dell'agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]- tura – [OSCURATO:PERSONA]) (cod. fisc. 80012000826) rappresentato e difeso ex lege dall'[OSCURATO:PERSONA]- nerale dello Stato ([OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] [OSCURATO:TELEFONO], PEC: [OSCURATO:EMAIL]), presso i cui uffici, siti in Ro- ma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia. Controricorrente avverso la sentenza della Corte d'appello di Catania n° 938 deposi- tata il 5 giugno 2024. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 24 settembre 2025 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.- [OSCURATO:PERSONA] regionale dell ' agricoltura, dello [OSCURATO:PERSONA] e della [OSCURATO:PERSONA] della Regione Sicilia, dopo aver erogato a [OSCURATO:PERSONA], imprenditore agricolo (su sua istanza presentata il 4 gennaio 2010) euro 436.083,45 a titolo di anticipazioni sul contri- buto per la realizzazione di serre e beni strumentali, approvava le opere realizzate dall'imprenditore, ma chiedeva la restituzione di euro 330.000,00,pari alla differenza tra quanto erogato e gli inve- stimenti finanziabili (euro 136.083,45). 2.- L' imprenditore conveniva quindi davanti al T ribunale di Catania l'Amministrazione regionale, chiedendo di disapplicare i provvedi- menti amministrativi e in particolare quello di recupero della diffe- renza, nonché di dichiarare il diritto dell'azienda agricola di percepi- re l'intero contributo e, in subordine, di condannare la convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali derivanti dall'impossibilità dell'attrice di restituire gli aiuti ricevuti a titolo di anticipazione. 3.- Il T ribunale rigettava la domanda e la Corte d ' appello di Cata- nia, su appello del Dezio, confermava la decisione con la sentenza indicata in intestazione. Osservava la Corte che l'appellante aveva insistito nel predicare l'il- legittimità del decreto 11 maggio 2016, col quale era stata chiesta la restituzione della maggior somma erogata, per difetto di motiva- zione, mentre il Dezio non si era mai fatto carico di spiegare il fon- damento del suo preteso diritto a trattenere le maggiori somme erogate. Anche il principio di affidamento invocato dal Dezio era infondato, stante la incontestata incapacità del predetto di completare i lavori entro i termini reiteratamente prorogati, e che non poteva non es- sere chiaro all'appellante che, non avendo realizzato il progetto ammesso al finanziamento entro i termini stabiliti (e prorogati), tutt'al più, come poi gli era stato concesso, avrebbe potuto tratte- nere il contributo nella misura del 40% delle opere realizzate in tempo, fermo restando l'obbligo di restituire l'eccedenza. Infine, anche in punto di mancato riconoscimento di forza maggiore o circostanze eccezionali, eventi che avrebbero giustificato il man- cato recupero delle somme erogate in anticipo, la Corte osservava che il Dezio si era limitato a dolersi della mancanza di motivazione dei provvedimenti, senza considerare che egli non aveva fatto ri- chiesta alla PA di esercitare tale potere discrezionale e che nem- meno aveva dimostrato perché, a fronte della asserita calamità na- turale del 2012, l'Amministrazione avrebbe dovuto rinunciare a chiedere la parziale restituzione del contributo anticipato. 4.-Avverso la decisione della Corte territoriale propone ricorso per cassazione l'imprenditore agricolo, affidando il gravame a due mez- zi, illustrati da memoria. Resiste l'Assessorato che conclude per la reiezione del ricorso. Il ricorso è stato assegnato per la trattazione in adunanza camerale ai sensi dell'art. 380-biscod. proc. civ. [OSCURATO:PERSONA] 5.- Col primo motivo – rubricato “ violazione art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti” –il ricorrente deduce che il provvedimento amministrativo non avrebbe specificato alcuna ra- gione posta a base del recupero delle somme e che la PA convenu- ta solo nella comparsa di risposta del giudizio di primo grado avrebbe dato contezza di esse, con una “motivazione postuma”. 6.-Il mezzo è inammissibile e, comunque, infondato. Anzitutto, le doglianze non sono sussumibili nel disposto dell'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., in quanto l'omessa motivazione circa un punto decisivo della controversia consiste nell'omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, di carattere decisivo, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti (ex multis: Cass., sez. un., 27 dicembre 2019, n° 34476). Sol che si legga il mezzo, è, invece, palese che il Dezio si duole del- la violazione della legge 7 agosto 1990, n° 241, a causa della man- canza di motivazione del provvedimento amministrativo. Ma anche riconducendo il mezzo al n° 3 dell'art. 360 del codice di rito, è ben noto (per tutte: Cass., Sez. I, 16 aprile 2004, n° 7241) che l'oggetto del processo civile in cui il privato e la PA dibattono circa la spettanza di un contributo o la sua revoca non è costituito dalla legittimità degli atti amministrativi, ma dal rapporto nascente dalla concessione della sovvenzione o dalla sua revoca, con la con- seguenza che la motivazione postuma non ha alcun rilievo nella presente sede processuale. Peraltro, è lo stesso ricorrente che dimostra di essere consapevole di tale orientamento giurisprudenziale, anche se poi – del tutto contraddittoriamente – dopo essere partito da tale corretta pre- messa, si duole del fatto che “il Tribunale ordinario prima e la Corte d'Appello poi avrebbero potuto serenamente disapplicare i provve- dimenti impugnati, ravvisando vizi di legittimità” (ricorso pagina 9), facendo così rientrare dalla finestra una doglianza che, secondo le stesse premesse, doveva rimanere fuori della porta. 7.-Col secondo motivo – intitolato “ violazione art. 360 c. 1 n. 5) c.p.c.: omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti in relazione all'art. 47 del [OSCURATO:PERSONA] n. 1974/06” – il Dezio lamenta che la PA non ab- bia fornito alcuna motivazione in ordine al mancato esercizio della facoltà prevista dall'art. 47 del [OSCURATO:PERSONA] n° 1974/2006, il quale prevedeva che in caso di forza maggiore o di circostanze ec- cezionali gli Stati rinunciassero a chiedere la restituzione totale o parziale dei contributi erogati. 8.-Mezzo inammissibile al pari del primo. Il ricorrente, infatti, non fa che riproporre la tesi della carenza della motivazione del provvedimento amministrativo, della cui irrilevanza si è già detto al precedente paragrafo, senza peraltro cogliere l'e- satta ratio decidendi della sentenza, nella quale la Corte territoriale ha ben chiarito che il recupero delle somme non dipendeva dalla revoca del contributo, ma dalla mancata esecuzione di tutte le ini- ziative imprenditoriali sovvenzionate entro i termini più volte pro- rogati, sicché era onere dell'imprenditore comprovare, dapprima, di aver fatto richiesta ai sensi dell'art. 47 e, poi, che le iniziative pre- dette, al contrario di quanto ritenuto dalla PA, erano state eseguite per importo superiore a quello accertato. 9.- Alla reiezione del ricorso segue la condanna del Dezio alla rifu- sione delle spese del presente giudizio in favore della PA resistente, per la cui liquidazione –fatta in base al d.m. n° 55 del 2014, come modificato dal d.m. n° 147 del 2022, ed al valore della lite (euro 330 mila) –si rimanda al dispositivo che segue. Va, inoltre, dato atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del decreto del Presidente della R epubblica 30 maggio 2002 n° 115, per il raddoppio del contributo unificato a carico del ricorrente, ove dovuto. P.Q.M la Corte dichiara inammissibili i due motivi di ricorso e condanna il ricorrente a rifondere alla resistente le spese del presente giudizio, che liquida in euro 7.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre al rimborso forfettario delle spese in ragione del 15%, oltre al cp ed all'iva, se dovuta. Dà atto della sussistenza dei pre- supposti di cui all'art. 13, comma 1 - quater , del decreto del P resi
Sentenza Cassazione n. 31977/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris