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CassazionedecretoSezione 3Decisione del 24 agosto 2023

Cassazione n. 30368/2024

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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi Vinammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA]

1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Brescia il 24/08/2023, preordinatamente alla confisca ex art 322 ter cod. pen., della patente di guida della ricorrente, in ordine al delitto di cui agli artt. 1 e 2 L.475/1925.

Si contesta alla ricorrente di aver fatto utilizzo, in concorso con altri soggetti, quale candidata alla prova teorica dell'esame di patente di guida, di dispositivi elettronici collegati all'utenza cellúlare di un soggetto che svolgeva la funzione di suggeritore, al fine di superare la prova teorica dell'esame di guida, presentando come opera propria le risposte alle domande del test teorico. 2.La ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora.

In ordine al primo profilo, contesta le risultanze del servizio GPS da cui è emerso che l'auto condotta dalla complice, appartenente all'organizzazione, tale [OSCURATO:PERSONA] era stata individuata in Vigonza nella provincia di Pordenone.

La ricorrente evidenzia di vivere ed abitare a Pianiga in provincia di Venezia e di non essersi mai recata in Vigonza; sicché i tracciamenti del servizio GPS nulla indicano in ordine alla fornitura, il giorno prima dell'esame, dei dispositivi elettronici che consentono al suggeritore, a distanza, di fornire le risposte ai candidati nel corso della prova d'esame.

Allo stesso modo non rileva che la Arsene, dopo la prova di esame, sia ritornata in Vigonía alla via Risorgimento, ove la Moretii non risiede.

Al co. ntrario le intercettazioni telefoniche intercorse attestano un appuntamento in via Marconi 18, ove tuttavia la Arsene non si è recata.

La ricorrente evidenzia altresì, in assenza di ulteriori risultanze probatorie, la scarsa rilevanza di quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche, ove si pronuncia il cognome Moretti - non accompagnato dal nome di battesimo della candidata- potendosi trattare di una mera omonimia.

Evidenzia, in particolare, di essere stata sottoposta a controlli prima di accedere nell'aula dove si svolgeva l'esame mediante scanner test e di aver indossato un grembiule.

Deduce quindi che i tracciamenti GPS e le intercettazioni telefoniche non supportano l'ipotesi accusatoria.

Rileva di aver superato i controlli del tipo scanner test al momento di accedere alle prove e di aver indossato un grembiule, a differenza di altri candidati che sono stati trovati in possesso di videocamera e auricolari.

In ultimo, lamenta vizio della motivazione per disparità di trattamento, posto che il giudice del riesame ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, il giorno della prova, durante i controlli effettuati prima di accedere nella aula dove si sono svolti gli esami, addosso l'indagato non era stata rinvenuta alcuna apparecchiatura.

Evidenzia in tal senso l'illogicità e contraddittorietà della motivazione posto che anche alla ricorrente non è stata rinvenuta alcuna apparecchiatura, pur essendo stata sottoposta a controlli con lo scanner ed abbigliata con un grembiule.Erronea è anche l'affermazione che la Moretti non abbia superato gli esami precedenti, in quanto la ricorrente ha superato la prova teorica e quella pratica alla prima verifica.

Altrettanto erronea è l'affermazione secondo cui la ricorrente abbia conseguito la patente attraverso l'autoscuola di Locatelli 3onathan, essendosi al contrario avvalsa dell'autoscuola 2000 di Oriago in provincia di Venezia.

In ordine al peri culum in mora, evidenzia di non aver riportato alcun incidente dopo un anno e mezzo di guida impeccabile. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso.

4. La ricorrente ha depositato conclusioni scritte e memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e allegato documentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA]

1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge.

Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo".

Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi).

Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez.

U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611).

Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e.di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez.

U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692).

La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argonnentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.2.

Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale ha ritenuto, a pagina 9 e 10 dell'ordinanza impugnata, che le risultanze del sistema di localizzazione GPS, che hanno segnalato la presenza dell'auto della Arsene in Vigonza, sia il giorno prima dell'esame che il giorno successivo, all'esito della prova, siano riscontrate dalle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra una persona che si appellava come Moretti e la Arsene, aventi ad oggetto la spiegazione del funzionamento del dispositivo volto a consentire al suggeritore di fornire le risposte al fine di superare la prova.

Il giudice a quo ha anche affermato che le localizzazioni non sono affatto smentite dalle argomentazioni difensive che evidenziano come dalle comunicazioni intercorse via Whats'App emerga la fissazione di un appuntamento per la installazione dell'apparecchiatura in via Marconi n.18, indirizzo diverso da quello in cui si è recata la Arsene (Vigonza) e da quello in cui la Moretti risiede (Pianiga).

Infatti, il giudice ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto l'esame teorico di guida in data 3 marzo 2022, e che la Arsene, immediatamente dopo la conclusione della prova orale, ha comunicato con un soggetto in ordine alla corresponsione in suo favore di una somma di danaro, verosimilmente relativa alla prestazione appena effettuata.

Il giudice ha quindi ritenuto che la Arsene, appartenente all'organizzazione che operava presso le diverse sedi della Motorizzazione civile site nel nord d'Italia, si si à recata il giorno prima dell'esame presso la ricorrente per fornire ed installare l'apparecchiatura elettronica e spiegarne il funzionamento, e successivamente. all'espletamento della prova, sia ritornàta nel medesimo luogo per rimuovere e ritirare tali dispositivi, affermando che la discrasia tra gli esiti delle localizzazioni e il messaggio intercorso tra la Moretti e la Arsene possa riguardare un precedente diverso accordo in ordine al luogo dell'incontro, poi modificato.

In conclusione, si è data rilevanza agli esiti delle rilevazioni GPS dell'auto della Arsene e delle intercettazioni telefoniche intercorse tra un soggetto qualificatosi come Moretti e la Arsene.

Né può attribuirsi alcuna rilevanza al superamento della prova pratica, trattandosi di prove distinte, che richiedono diverse abilità.

Infine, in ordine al vizio di motivazione lamentato rispetto al candidato [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il giudice ha ritenuto di annullare il decreto per difetto di fumus nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in quanto dalle intercettazioni non è emerso il suo nome e non è stato possibile verificare quale dei dodici candidati partecipanti alla prova si sia avvalso del servizio di suggeritore esterno, senza attribuire alcuna rilevanza agli esiti dei controlli effettuati prima di accedere alla prova d'esame.

Quanto al periculum in mora, si osserva che nulla la ricorrente ha articolato in modo specifico, sicchè il motivo pecca di genericità.

Viceversa, il giudice a quo ha evidenziato che la mancata verifica della conoscenza delle nozioni tecniche di base che sono stato oggetto di prova, rende altamente probabile la verificazione di incidenti, con danni alle persone e cose, non rilevando l'attuale assenza di violazioni del codice della strada, circostanza che non consente di ritenere eliso il periculum.

Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass.n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez.

U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina.

D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale.

3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile.

Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.

PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di BRESCIA udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi Vinammissibilità del ricorso Ricorso definito ex. art. 23 comma 8 D.L. 137/2020. [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Brescia che ha confermato il decreto di sequestro preventivo, emesso dal Gip del Tribunale di Brescia il 24/08/2023, preordinatamente alla confisca ex art 322 ter cod. pen., della patente di guida della ricorrente, in ordine al delitto di cui agli artt. 1 e 2 L.475/1925. Si contesta alla ricorrente di aver fatto utilizzo, in concorso con altri soggetti, quale candidata alla prova teorica dell'esame di patente di guida, di dispositivi elettronici collegati all'utenza cellúlare di un soggetto che svolgeva la funzione di suggeritore, al fine di superare la prova teorica dell'esame di guida, presentando come opera propria le risposte alle domande del test teorico. 2.La ricorrente, con un unico articolato motivo di ricorso, deduce violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al fumus commissi delicti e al periculum in mora. In ordine al primo profilo, contesta le risultanze del servizio GPS da cui è emerso che l'auto condotta dalla complice, appartenente all'organizzazione, tale [OSCURATO:PERSONA] era stata individuata in Vigonza nella provincia di Pordenone. La ricorrente evidenzia di vivere ed abitare a Pianiga in provincia di Venezia e di non essersi mai recata in Vigonza; sicché i tracciamenti del servizio GPS nulla indicano in ordine alla fornitura, il giorno prima dell'esame, dei dispositivi elettronici che consentono al suggeritore, a distanza, di fornire le risposte ai candidati nel corso della prova d'esame. Allo stesso modo non rileva che la Arsene, dopo la prova di esame, sia ritornata in Vigonía alla via Risorgimento, ove la Moretii non risiede. Al co. ntrario le intercettazioni telefoniche intercorse attestano un appuntamento in via Marconi 18, ove tuttavia la Arsene non si è recata. La ricorrente evidenzia altresì, in assenza di ulteriori risultanze probatorie, la scarsa rilevanza di quanto emerge dalle intercettazioni telefoniche, ove si pronuncia il cognome Moretti - non accompagnato dal nome di battesimo della candidata- potendosi trattare di una mera omonimia. Evidenzia, in particolare, di essere stata sottoposta a controlli prima di accedere nell'aula dove si svolgeva l'esame mediante scanner test e di aver indossato un grembiule. Deduce quindi che i tracciamenti GPS e le intercettazioni telefoniche non supportano l'ipotesi accusatoria. Rileva di aver superato i controlli del tipo scanner test al momento di accedere alle prove e di aver indossato un grembiule, a differenza di altri candidati che sono stati trovati in possesso di videocamera e auricolari. In ultimo, lamenta vizio della motivazione per disparità di trattamento, posto che il giudice del riesame ha accolto l'istanza di [OSCURATO:PERSONA], in quanto, il giorno della prova, durante i controlli effettuati prima di accedere nella aula dove si sono svolti gli esami, addosso l'indagato non era stata rinvenuta alcuna apparecchiatura. Evidenzia in tal senso l'illogicità e contraddittorietà della motivazione posto che anche alla ricorrente non è stata rinvenuta alcuna apparecchiatura, pur essendo stata sottoposta a controlli con lo scanner ed abbigliata con un grembiule.Erronea è anche l'affermazione che la Moretti non abbia superato gli esami precedenti, in quanto la ricorrente ha superato la prova teorica e quella pratica alla prima verifica. Altrettanto erronea è l'affermazione secondo cui la ricorrente abbia conseguito la patente attraverso l'autoscuola di Locatelli 3onathan, essendosi al contrario avvalsa dell'autoscuola 2000 di Oriago in provincia di Venezia. In ordine al peri culum in mora, evidenzia di non aver riportato alcun incidente dopo un anno e mezzo di guida impeccabile. 3.11 Procuratore Generale presso questa Corte ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. 4. La ricorrente ha depositato conclusioni scritte e memoria difensiva con la quale ha ulteriormente illustrato i motivi di ricorso e allegato documentazione a supporto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Occorre osservare che il ricorso per cassazione avverso una misura cautelare reale è ammesso dall'art. 325, comma 1, cod. proc. pen. esclusivamente per violazione di legge. Costituisce, al riguardo, ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, il principio secondo il quale nella nozione di "violazione di legge" rientrano la mancanza assoluta di motivazione e la presenza di una motivazione meramente apparente, in quanto correlate all'inosservanza di precise norme processuali, in tale nozione dovendosi comprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo". Non vi rientra invece l'illogicità manifesta, la quale può essere denunciata nel giudizio di legittimità soltanto attraverso lo specifico e autonomo motivo di ricorso di cui alla lett. e) dell'art. 606 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 2 del 28/01/2004, Ferrazzi). Dunque, ove il ricorso per cassazione sia limitato alla sola violazione di legge, va esclusa la sindacabilità del vizio di manifesta illogicità mentre è possibile denunciare il vizio di motivazione apparente, atteso che in tal caso si prospetta la violazione dell'art. 125, comma, 3 cod. proc. pen., che impone l'obbligo della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (Sez. U, n. 25080 del 28/05/2003, Pellegrino, Rv. 224611). Quest'ultimo vizio è ravvisabile allorchè la motivazione sia completamente priva dei requisiti minimi di coerenza e.di completezza, al punto da risultare inidonea a rendere comprensibile l'iter logico seguito dal giudice di merito, oppure le linee argomentative siano talmente scoordinate e privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza da rendere oscure le ragioni che hanno giustificato il provvedimento (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692). La carenza assoluta di un riconoscibile apparato argonnentativo, qualificabile come inosservanza della specifica norma processuale che impone, a pena di nullità, l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, non ha infatti perso l'intrinseca consistenza del vizio di violazione di legge, differenziandosi pertanto dai difetti logici della motivazione.2. Nel caso di specie, l'impianto argomentativo a sostegno del decisum, lungi dal potersi considerare apparente, si sostanzia in un apparato esplicativo puntuale, coerente, privo di discrasie logiche, del tutto idoneo a rendere intelligibile l'iter logico-giuridico seguito dal giudice e perciò a superare lo scrutinio di legittimità, come si desume dalle considerazioni formulate dal giudice a quo il quale ha ritenuto, a pagina 9 e 10 dell'ordinanza impugnata, che le risultanze del sistema di localizzazione GPS, che hanno segnalato la presenza dell'auto della Arsene in Vigonza, sia il giorno prima dell'esame che il giorno successivo, all'esito della prova, siano riscontrate dalle conversazioni telefoniche intercettate, intercorse tra una persona che si appellava come Moretti e la Arsene, aventi ad oggetto la spiegazione del funzionamento del dispositivo volto a consentire al suggeritore di fornire le risposte al fine di superare la prova. Il giudice a quo ha anche affermato che le localizzazioni non sono affatto smentite dalle argomentazioni difensive che evidenziano come dalle comunicazioni intercorse via Whats'App emerga la fissazione di un appuntamento per la installazione dell'apparecchiatura in via Marconi n.18, indirizzo diverso da quello in cui si è recata la Arsene (Vigonza) e da quello in cui la Moretti risiede (Pianiga). Infatti, il giudice ha evidenziato che la [OSCURATO:PERSONA] ha sostenuto l'esame teorico di guida in data 3 marzo 2022, e che la Arsene, immediatamente dopo la conclusione della prova orale, ha comunicato con un soggetto in ordine alla corresponsione in suo favore di una somma di danaro, verosimilmente relativa alla prestazione appena effettuata. Il giudice ha quindi ritenuto che la Arsene, appartenente all'organizzazione che operava presso le diverse sedi della Motorizzazione civile site nel nord d'Italia, si si à recata il giorno prima dell'esame presso la ricorrente per fornire ed installare l'apparecchiatura elettronica e spiegarne il funzionamento, e successivamente. all'espletamento della prova, sia ritornàta nel medesimo luogo per rimuovere e ritirare tali dispositivi, affermando che la discrasia tra gli esiti delle localizzazioni e il messaggio intercorso tra la Moretti e la Arsene possa riguardare un precedente diverso accordo in ordine al luogo dell'incontro, poi modificato. In conclusione, si è data rilevanza agli esiti delle rilevazioni GPS dell'auto della Arsene e delle intercettazioni telefoniche intercorse tra un soggetto qualificatosi come Moretti e la Arsene. Né può attribuirsi alcuna rilevanza al superamento della prova pratica, trattandosi di prove distinte, che richiedono diverse abilità. Infine, in ordine al vizio di motivazione lamentato rispetto al candidato [OSCURATO:PERSONA], si osserva che il giudice ha ritenuto di annullare il decreto per difetto di fumus nei confronti dell'indagato [OSCURATO:PERSONA] in quanto dalle intercettazioni non è emerso il suo nome e non è stato possibile verificare quale dei dodici candidati partecipanti alla prova si sia avvalso del servizio di suggeritore esterno, senza attribuire alcuna rilevanza agli esiti dei controlli effettuati prima di accedere alla prova d'esame. Quanto al periculum in mora, si osserva che nulla la ricorrente ha articolato in modo specifico, sicchè il motivo pecca di genericità. Viceversa, il giudice a quo ha evidenziato che la mancata verifica della conoscenza delle nozioni tecniche di base che sono stato oggetto di prova, rende altamente probabile la verificazione di incidenti, con danni alle persone e cose, non rilevando l'attuale assenza di violazioni del codice della strada, circostanza che non consente di ritenere eliso il periculum. Del resto, soltanto la mancanza di qualunque ancoraggio del discorso giustificativo alle risultanze acquisite e di qualunque riferimento alla specifica fattispecie in disamina determina il vizio di apparenza della motivazione, ravvisabile ove il giudice si avvalga di asserzioni del tutto generiche e di carattere apodittico o di proposizioni prive di effettiva valenza dimostrativa (Cass.n. 24862 del 19/05/2010), determinando così il venir meno di qualunque supporto argomentativo a sostegno del decisum (Sez. U, n. 3287 del 27/11/2008): ciò che non è certamente riscontrabile nel caso in disamina. D'altronde, in tema di sequestro preventivo, il procedimento incidentale che si svolge dinanzi al tribunale del riesame non può trasformarsi in un accertamento preventivo della sussistenza del reato, tematica che forma oggetto del procedimento principale. 3. Il ricorso deve, dunque, essere dichiarato inammissibile. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativannente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore
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