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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 28 novembre 2007

Cassazione n. 04822/2023

Testo disponibile della fonte

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la seguente ORDINANZA 2,144 sul ricorso iscritto al n.

R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] agricola, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 15; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 1625/2015, depositata il 28 settembre 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]

1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue.

La società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione dei redditi 2003 espose, al rigo VI 27, l'importo di euro 122.921,00 quale somma richiesta a rimborso.

Dopo 4 anni, la società contribuente informò l'ufficio di aver omesso la presentazione del modello VR e di avere intenzione di indicare il suddetto credito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007.

L'Ufficio qualificò la predetta comunicazione come istanza di rimborso anomalo, sicché venne emesso atto di diniego il 28.11.2007 con il quale significò la decadenza dal diritto al rimborso nonché l'impossibilità della contribuente di esporre il credito.

Tale atto, pacificamente, non fu impugnato. [OSCURATO:PERSONA] SRL [OSCURATO:PERSONA] espose nella dichiarazione 2008 (redditi 2007) il credito in parola e l'Ufficio il 11.12.2012 con atto di accertamento ne dispose la cancellazione.

La società ricorrente impugnò, quindi, l'atto di accertamento (ossia l'atto a valle e non quello a monte di diniego del rimborso) motivando l'impugnazione, tuttavia, in relazione all'originario atto di diniego.

La CTP di Grosseto accolse il ricorso ritenendo la presentazione del modello VR non assoggettata al termine biennale di decadenza.

La decisione venne quindi impugnata dall'Agenzia e l'appello accolto.

La CTR di Firenze, in particolare, mosse dall'assunto secondo cui, dopo aver ricostruito i fatti come innanzi "anche per quanto detto in narrativa a ben vedere i motivi del ricorso introduttivo sembrano rivolti essenzialmente nei confronti dell'atto di diniego che, come pacificamente ritenuto dalle parti, non risulta essere stato impugnato." Anche la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziò ancora la Corte, era rivolta al citato atto di diniego.

Sicché, non essendo stato proposto motivo autonomo e specifico volto a travolgere la pretesa fiscale in relazione all'impugnato atto di accertamento, la CTR accolse l'appello dell'Ufficio.

Avverso tale decisione agisce la società contribuente con 5 motivi mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 c. 2 del d.p.r. n. 633 del 1972, in relazione al 360, n. 3 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di denuncia la falsa applicazione dell'art. 30, in combinato disposto con l'art. 2946 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1. c.p.c. 3.Con il terzo motivo di denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione al 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 4.Con il quarto motivo si denuncia la motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 5.Con il quinto motivo si invoca, in via subordinata, l'applicazione del d.lgs. n. 158 del 2015, ed in particolare, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997.

6. Le prime quattro doglianze possono essere trattate congiuntamente e sono infondate.

Le doglianze, tutte, sono rivolte a giustificare il preteso rimborso, senza aggredire la motivazione della sentenza.

Il ricorrente non coglie pertanto la ratio della decisione in forza della quale non essendo stata formulata alcuna doglianza riferibile all'atto di accertamento, ma in realtà riferita all'originario diniego, l'atto non è stato congruamente impugnato.

7. Anche la seconda censura, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento.

Secondo questa Corte, invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 10 gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del medesimo d.lgs., è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (da ultimo Cass. n. 8716 del 2021).

Tuttavia le modifiche di favore apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano automaticamente nel giudizio di legittimità rendendo sic et simpliciter illegale la sanzione irrogata, in assenza di una specifica deduzione in ordine all'applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella irrogata, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (Cass. n. 29046 del 2019; da ultimo Cass. 19286 del 2020).

Nel caso di specie, difetta la prefata necessaria specifica deduzione ad opera del ricorrente. 8.In conclusione il ricorso deve essere rigettato.

Nulla per le spese non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate.

Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA 2,144 sul ricorso iscritto al n. R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA] agricola, in persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] ed elettivamente domiciliata in Roma in via [OSCURATO:PERSONA] n. 15; - ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE, (in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato presso i cui uffici è domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12; - intimata - avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale di Firenze 1625/2015, depositata il 28 settembre 2015; udita la relazione svolta nell'adunanza camerale del 15 dicembre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Emerge dalla sentenza impugnata oltre che dagli atti di parte quanto segue. La società [OSCURATO:SOCIETA] [OSCURATO:PERSONA] nella dichiarazione dei redditi 2003 espose, al rigo VI 27, l'importo di euro 122.921,00 quale somma richiesta a rimborso. Dopo 4 anni, la società contribuente informò l'ufficio di aver omesso la presentazione del modello VR e di avere intenzione di indicare il suddetto credito nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno 2007. L'Ufficio qualificò la predetta comunicazione come istanza di rimborso anomalo, sicché venne emesso atto di diniego il 28.11.2007 con il quale significò la decadenza dal diritto al rimborso nonché l'impossibilità della contribuente di esporre il credito. Tale atto, pacificamente, non fu impugnato. [OSCURATO:PERSONA] SRL [OSCURATO:PERSONA] espose nella dichiarazione 2008 (redditi 2007) il credito in parola e l'Ufficio il 11.12.2012 con atto di accertamento ne dispose la cancellazione. La società ricorrente impugnò, quindi, l'atto di accertamento (ossia l'atto a valle e non quello a monte di diniego del rimborso) motivando l'impugnazione, tuttavia, in relazione all'originario atto di diniego. La CTP di Grosseto accolse il ricorso ritenendo la presentazione del modello VR non assoggettata al termine biennale di decadenza. La decisione venne quindi impugnata dall'Agenzia e l'appello accolto. La CTR di Firenze, in particolare, mosse dall'assunto secondo cui, dopo aver ricostruito i fatti come innanzi "anche per quanto detto in narrativa a ben vedere i motivi del ricorso introduttivo sembrano rivolti essenzialmente nei confronti dell'atto di diniego che, come pacificamente ritenuto dalle parti, non risulta essere stato impugnato." Anche la motivazione della sentenza di primo grado, evidenziò ancora la Corte, era rivolta al citato atto di diniego. Sicché, non essendo stato proposto motivo autonomo e specifico volto a travolgere la pretesa fiscale in relazione all'impugnato atto di accertamento, la CTR accolse l'appello dell'Ufficio. Avverso tale decisione agisce la società contribuente con 5 motivi mentre l'Agenzia delle Entrate è rimasta intimata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 30 c. 2 del d.p.r. n. 633 del 1972, in relazione al 360, n. 3 c.p.c. 2.Con il secondo motivo di denuncia la falsa applicazione dell'art. 30, in combinato disposto con l'art. 2946 c.c., in relazione all'art. 360, comma 1. c.p.c. 3.Con il terzo motivo di denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992 in relazione al 360, comma 1, n. 3, c.p.c. 4.Con il quarto motivo si denuncia la motivazione insufficiente e contraddittoria in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c. 5.Con il quinto motivo si invoca, in via subordinata, l'applicazione del d.lgs. n. 158 del 2015, ed in particolare, l'art. 5, comma 4, del d.lgs. n. 471 del 1997. 6. Le prime quattro doglianze possono essere trattate congiuntamente e sono infondate. Le doglianze, tutte, sono rivolte a giustificare il preteso rimborso, senza aggredire la motivazione della sentenza. Il ricorrente non coglie pertanto la ratio della decisione in forza della quale non essendo stata formulata alcuna doglianza riferibile all'atto di accertamento, ma in realtà riferita all'originario diniego, l'atto non è stato congruamente impugnato. 7. Anche la seconda censura, proposta in via subordinata, è destituita di fondamento. Secondo questa Corte, invero, in tema di sanzioni amministrative per violazione di norme tributarie, la sopravvenuta revisione del sistema sanzionatorio tributario, introdotta dal d.lgs. n. 158 del 2015 e vigente dal 10 gennaio 2016 a norma dell'art. 32 del medesimo d.lgs., è applicabile retroattivamente in forza del principio del "favor rei", a condizione che il processo sia ancora in corso e che perciò non sia ancora definitiva la parte sanzionatoria del provvedimento impugnato (da ultimo Cass. n. 8716 del 2021). Tuttavia le modifiche di favore apportate dal d.lgs. n. 158 del 2015 non operano automaticamente nel giudizio di legittimità rendendo sic et simpliciter illegale la sanzione irrogata, in assenza di una specifica deduzione in ordine all'applicabilità in concreto di una sanzione tributaria inferiore rispetto a quella irrogata, avuto riguardo alle particolari condizioni esistenti in fatto, alle modalità della condotta e agli altri elementi che possono influire sulla determinazione del minimo edittale (Cass. n. 29046 del 2019; da ultimo Cass. 19286 del 2020). Nel caso di specie, difetta la prefata necessaria specifica deduzione ad opera del ricorrente. 8.In conclusione il ricorso deve essere rigettato. Nulla per le spese non essendosi costituita l'Agenzia delle Entrate. Poiché il ricorso è stato proposto successivamente al 30 gennaio 2013 ed è rigettato, sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi dell'art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, che ha aggiunto il comma 1 quater dell'art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione, ove dovuto. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso
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