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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 30 marzo 2023

Cassazione n. 10374/2023

Testo disponibile della fonte

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o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20759/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9. -controricorrente- Oggetto: dipendente pubblico in quiescenza – rimborso montanti ante 1.1.2007 –l. n. 252/2005 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 9511/01/18,pronunciata il 18 settembre 2018 e depositata il 31 dicembre 2018,non notificata.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente era dipendente dell’INPS e ricorreva avverso il silenzio rigetto dell’istanza di rimborso maggior Irpef versata in eccesso dal sostituto di imposta - datore di lavoro sulla propria pensione integrativa, vedendosi negare il regime agevolativo di cui all’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252/2005.

Le sue ragioni non erano apprezzate in primo grado, ma risultava vittorioso nell’appello promosso dalla consorte, quale sua erede universale.

Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a tremotivi, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso, mentre la parte pubblica ha depositato altresì memoria in prossimità dell’adunanza.

CONSIDERATO Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato indirizzato al contribuente originario e non alla di lui consorte ed erede universale, parte del giudizio di appello, signora [OSCURATO:PERSONA].

Pur nell’errata indicazione del solo nome, riferito al contribuente originario, gli estremi della domanda, l’indicazione della sentenza gravata ed i motivi di censura concorrono a rendere univoco il giudizio di cassazione (cfr. ex multisCass.

I, n. 16861/2018), donde l’eccezione è infondata ed il ricorso può essere esaminato.

Con il primo motivo si prospetta censura ex 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 19, commi primo - lettera g) - e terzo, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza affermando non essersi formata rituale istanza di rimborso 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF -per genericità ed incompletezza della domanda- né quindi sorto un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile.

La proposizione, già in primo grado, dell’eccezione erariale di improponibilità di una domanda sostanzialmente di puro accertamento, in difetto di un’istanza alla quale possa conseguire un silenzio-rifiuto impugnabile, risulta documentata, ai fini dell’autosufficienza, dal ricorso erariale e dalla sentenza di primo grado in esso riprodotta, che l’aveva accolta.

L’improponibilità resta peraltro rilevabile d’ufficio anche in questa sede di legittimità, essendo stato affermato che la proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (cfr. Cass.

S.U. n. 27209/2009).

Nel merito, va disattesa l’argomentazione di parte privata per cui sarebbe fornito il principio di prova che solo spetta in capo al lavoratore dipendente, giacché i conteggi sono nella disponibilità dell’ente previdenziale –datoriale e dell’Ufficio.

Occorre infatti ribadire che si tratta di istanza di rimborso di imposte, che deve essere diretta all’unico soggetto legittimato passivo, cioè l’Agenzia delle entrate, ed è regolata in modo univoco dalle prefate disposizioni che, in quanto speciali, prevalgono sulle norme generali regolatrici dell’azione amministrativa.

Al riguardo, q uesta Corte si è già pronunciata sul nec essario contenuto specifico dell’istanza di rimborso (essendo il contribuente 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF creditore ed attore sostanziale, con oneri allegazione e prova), affinché possa formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile e sia quindi ammissibile il ricorso ( cfr. Cass. 20/03/2000 , n. 3250; Cass.30/11/2012, n. 21400; Cass. 13/12/2018 , n. 32263; Cass.21/02/2020, n. 4565).

Inoltre,questa Corte ha mantenuto sul p unto l’ orientamento , da cui non si vedono ragioni per discostarsi, secondo cui l’incompletezza della domanda non può essere supplita né in corso di causa, né ricorrendo a strumenti integrativi della prova, neppure assunti in via officiosa o con riferimentoa documenti in possesso di terze parti (il sostituto di imposta o il datore di lavoro) (cfr. Cass.

V, n. 32263/2018 e n. 4565/2020).

Nello specificopoi, più radicalmente, la questione non è solo quella della mancata quantificazione dell’importo richiesto nell’istanza di rimborso, ma riguarda l’esistenza stessa di un’istanza di rimborso che possa aver generato un silenzio impugnabile.

Infatti, lo stesso contribuente, nel ricorso introduttivo (così come riprodotto a pag. 6 del ricorso per cassazione, in conformità alle corrispondenti deduzioni del contribuente di cui a pag. 2 del controricorso) riconosce, invero, di non aver ottenuto il rilascio della certificazione del sostituto d'imposta circa l'effettivo regime fiscale applicato alle prestazioni previdenziali in oggetto, ed affermadi aver impugnato, quindi, ilsilenzio rifiuto formatosi circa il mancato rilascio della certificazione attestante «il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare ... al fine di poterlo esibire al competente [OSCURATO:PERSONA]»dell’Agenzia delle Entrate.

In analoga fattispecie, questa Corte ha affermato che istanze di tale contenuto, sostanzialmente esplorativo, non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perché́non consentono all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente, senza che tale vizio risult i sanabile con il successivo 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, essendo intervenuto nel corso d̀ un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell'assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all'impugnazione, del silenzio-rifiuto(Cass. n. 29040del 2019, in motivazione).

Il motivo è dunque fondato ed assorbente.

Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252/2005, perché inapplicabile ratione temporis al contribuente, per aver maturato la contribuzione anteriormente al primo gennaio 2007.

Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. pe violazione dell’art. 23, comma sesto, d.lgs. n. 252/2005, nella sostanza per aver operato un’indebita parificazione fra dipendenti pubblici e privati.

Il secondo e terzo motivo restanoassorbiti dall’accoglimento del primo motivo.

In definitivail ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata ed il giudizio definito ex art. 382, terzo comma, c.p.c., dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente.

Le spesedi merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

PQM Accoglie ilprimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e , definendo l’intero giudizioex art. 382 , terzo comma, c.p.c. , dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo della parte contribuente.

Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di legi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 20759/2019R.G. proposto da Agenzia delle Entrate, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio ex legein Roma, alla via dei Portoghesi, n. 12; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA], quale vedova ed erede di [OSCURATO:PERSONA], con gli avvocati [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nel domicilio eletto presso lo studio del secondo, in Roma, alla [OSCURATO:PERSONA], n. 9. -controricorrente- Oggetto: dipendente pubblico in quiescenza – rimborso montanti ante 1.1.2007 –l. n. 252/2005 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il Lazio n. 9511/01/18,pronunciata il 18 settembre 2018 e depositata il 31 dicembre 2018,non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 30 marzo 2023dal Co: Marcello M. Fracanzani; RILEVATO Il contribuente era dipendente dell’INPS e ricorreva avverso il silenzio rigetto dell’istanza di rimborso maggior Irpef versata in eccesso dal sostituto di imposta - datore di lavoro sulla propria pensione integrativa, vedendosi negare il regime agevolativo di cui all’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252/2005. Le sue ragioni non erano apprezzate in primo grado, ma risultava vittorioso nell’appello promosso dalla consorte, quale sua erede universale. Ricorre l’Avvocatura generale dello Stato affidandosi a tremotivi, cui replica la parte privata con tempestivo controricorso, mentre la parte pubblica ha depositato altresì memoria in prossimità dell’adunanza. CONSIDERATO Dev’essere preliminarmente esaminata l’eccezione di inammissibilità del ricorso per essere stato indirizzato al contribuente originario e non alla di lui consorte ed erede universale, parte del giudizio di appello, signora [OSCURATO:PERSONA]. Pur nell’errata indicazione del solo nome, riferito al contribuente originario, gli estremi della domanda, l’indicazione della sentenza gravata ed i motivi di censura concorrono a rendere univoco il giudizio di cassazione (cfr. ex multisCass. I, n. 16861/2018), donde l’eccezione è infondata ed il ricorso può essere esaminato. Con il primo motivo si prospetta censura ex 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 19, commi primo - lettera g) - e terzo, d.lgs. n. 546/1992, nonché degli articoli 37 e 38 del d.P.R. n. 602/1973, nella sostanza affermando non essersi formata rituale istanza di rimborso 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF -per genericità ed incompletezza della domanda- né quindi sorto un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile. La proposizione, già in primo grado, dell’eccezione erariale di improponibilità di una domanda sostanzialmente di puro accertamento, in difetto di un’istanza alla quale possa conseguire un silenzio-rifiuto impugnabile, risulta documentata, ai fini dell’autosufficienza, dal ricorso erariale e dalla sentenza di primo grado in esso riprodotta, che l’aveva accolta. L’improponibilità resta peraltro rilevabile d’ufficio anche in questa sede di legittimità, essendo stato affermato che la proposizione di un'azione di accertamento nel giudizio tributario, pur essendo estranea al modulo di tale processo, da introdursi necessariamente con l'impugnazione di specifici atti, non dà luogo ad un'ipotesi di difetto di giurisdizione - essendo questa attribuita in via esclusiva e "ratione materiae", e non in considerazione dell'oggetto della domanda - ma all'improponibilità di quest'ultima, che è rilevabile d'ufficio nel giudizio di cassazione, ai sensi dell'art. 382, comma 3, cod. proc. civ., con conseguente cassazione senza rinvio della decisione di merito che si sia pronunciata su di essa, nonostante l'inesistenza di un atto (anche di solo silenzio rigetto) impugnabile. (cfr. Cass. S.U. n. 27209/2009). Nel merito, va disattesa l’argomentazione di parte privata per cui sarebbe fornito il principio di prova che solo spetta in capo al lavoratore dipendente, giacché i conteggi sono nella disponibilità dell’ente previdenziale –datoriale e dell’Ufficio. Occorre infatti ribadire che si tratta di istanza di rimborso di imposte, che deve essere diretta all’unico soggetto legittimato passivo, cioè l’Agenzia delle entrate, ed è regolata in modo univoco dalle prefate disposizioni che, in quanto speciali, prevalgono sulle norme generali regolatrici dell’azione amministrativa. Al riguardo, q uesta Corte si è già pronunciata sul nec essario contenuto specifico dell’istanza di rimborso (essendo il contribuente 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF creditore ed attore sostanziale, con oneri allegazione e prova), affinché possa formarsi un silenzio-rifiuto impugnabile e sia quindi ammissibile il ricorso ( cfr. Cass. 20/03/2000 , n. 3250; Cass.30/11/2012, n. 21400; Cass. 13/12/2018 , n. 32263; Cass.21/02/2020, n. 4565). Inoltre,questa Corte ha mantenuto sul p unto l’ orientamento , da cui non si vedono ragioni per discostarsi, secondo cui l’incompletezza della domanda non può essere supplita né in corso di causa, né ricorrendo a strumenti integrativi della prova, neppure assunti in via officiosa o con riferimentoa documenti in possesso di terze parti (il sostituto di imposta o il datore di lavoro) (cfr. Cass. V, n. 32263/2018 e n. 4565/2020). Nello specificopoi, più radicalmente, la questione non è solo quella della mancata quantificazione dell’importo richiesto nell’istanza di rimborso, ma riguarda l’esistenza stessa di un’istanza di rimborso che possa aver generato un silenzio impugnabile. Infatti, lo stesso contribuente, nel ricorso introduttivo (così come riprodotto a pag. 6 del ricorso per cassazione, in conformità alle corrispondenti deduzioni del contribuente di cui a pag. 2 del controricorso) riconosce, invero, di non aver ottenuto il rilascio della certificazione del sostituto d'imposta circa l'effettivo regime fiscale applicato alle prestazioni previdenziali in oggetto, ed affermadi aver impugnato, quindi, ilsilenzio rifiuto formatosi circa il mancato rilascio della certificazione attestante «il nuovo importo imponibile della propria pensione complementare ... al fine di poterlo esibire al competente [OSCURATO:PERSONA]»dell’Agenzia delle Entrate. In analoga fattispecie, questa Corte ha affermato che istanze di tale contenuto, sostanzialmente esplorativo, non possono considerarsi giuridicamente valide, e non sono dunque idonee alla formazione del silenzio-rifiuto impugnabile, anche perché́non consentono all'Ufficio adito di valutare la fondatezza o meno della richiesta del contribuente, senza che tale vizio risult i sanabile con il successivo 25– 20759 - 20 19 – 30 /03 /2023 MMF deposito di documenti atti a colmare le lacune delle istanze, in quanto tale deposito andrebbe comunque ritenuto tardivo, essendo intervenuto nel corso d̀ un procedimento che non avrebbe dovuto essere iniziato, in ragione dell'assenza dei presupposti atti alla formazione, e dunque all'impugnazione, del silenzio-rifiuto(Cass. n. 29040del 2019, in motivazione). Il motivo è dunque fondato ed assorbente. Con il secondo motivo si prospetta censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. per violazione dell’art. 11, comma sesto, d.lgs. n. 252/2005, perché inapplicabile ratione temporis al contribuente, per aver maturato la contribuzione anteriormente al primo gennaio 2007. Con il terzo motivo si prospetta ancora censura ex art. 360 n. 3 c.p.c. pe violazione dell’art. 23, comma sesto, d.lgs. n. 252/2005, nella sostanza per aver operato un’indebita parificazione fra dipendenti pubblici e privati. Il secondo e terzo motivo restanoassorbiti dall’accoglimento del primo motivo. In definitivail ricorso è fondato per le ragioni attinte dal primo motivo, la sentenza dev’essere cassata ed il giudizio definito ex art. 382, terzo comma, c.p.c., dichiarando l’inammissibilità del ricorso originario del contribuente. Le spesedi merito si compensano e quelle di legittimità seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. PQM Accoglie ilprimo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i restanti, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e , definendo l’intero giudizioex art. 382 , terzo comma, c.p.c. , dichiara l’inammissibilità del ricorso introduttivo della parte contribuente. Compensa integralmente le spese dei gradi di merito e condanna la parte contribuente alla rifusione a favore dell’Agenzia delle entrate delle spese di legi
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