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CassazionesentenzaSezione 5

Cassazione n. 22357/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10451/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli 43, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 19, depositata in data 25 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]:

1. La ricorrente premette che a seguito di ricostruzione induttiva dei ricavi, con conseguente maggior IRPEF, ILOR, IVA e sanzioni Estinzione aveva impugnato i relativi avvisi e la CTP, con due distinte sentenze, li annullava. 2.La CTR, adìta dall’Agenzia delle Entrate, confermava le sentenze, ma le relative decisioni venivano cassate, con rinvio, da questa Corte, che stabiliva come anche in presenza di corretta tenuta della contabilità si poteva procedere alla rettifica della dichiarazione, purché a mezzo di presunzioni assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., senza che occorresero, come invece ritenuto dalla CTR, ulteriori elementi di supporto.

In sede di rinvio la CTR disponeva C.T.U.

Quest’ultima, secondo la parte ricorrente, determinava il costo del venduto per tipologia merceologica, stimava le percentuali di resa e i prezzi di vendita.

Per le vendite al dettaglio, preponderanti, ricavava le stesse dall’elaborazione degli studi di settore.

In definitiva i ricavi venivano ricavati per l’anno 1995, di verifica, in L.

783.342.367. Il C.T.P. criticava le conclusioni sotto il profilo della determinazione del prezzo di vendita, stabilito con riferimento agli studi di settore anziché dai dati di contabilità; in particolare della determinazione del prezzo del pane, calcolato con riferimento ai dati relativi all’anno 1997, per cui, facendo riferimento ai dati ISTAT del 1995, anziché aversi un prezzo di L.4.519,23 al kg, si aveva quello inferiore di L.3.800 al kg, che al netto dell’IVA era portato a L. 3.654; inappropriata appariva poi la ricostruzione dei ricavi applicando un moltiplicatore partendo dalla percentuale di utilizzo della farina, mentre per la vendita al dettaglio ha applicato una percentuale di ricarico propria di prodotti forniti da terzi.

Si giungeva così, da parte del consulente di parte, ad un ricavo di L.

645.470.715. La CTR, nella propria decisione, avallava l’entità dei ricavi determinata dal C.T.U.

3. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi.

L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa.

Veniva nel presente giudizio depositata una memoria di parte ricorrente, priva di data, intestata a questa procedura, con cui si chiedeva la sospensione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata in base all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119.

Tuttavia, in tale istanza si indicava la sentenza della CTR n. 18 del 2012, laddove il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza n. 19 del 2013.

Sempre nell’istanza era indicato l’avviso di accertamento 5601032202, mentre nella specie si tratta dell’avviso 603278/00, come da intestazione della sentenza impugnata.

In ogni caso è in atti il decreto 13 maggio 2022 di questa Corte con cui, proprio con riferimento all’avviso 5601032202, veniva estinto per definizione agevolata il procedimento RG 10449/2014.

Con memoria datata 10 novembre 2022, la ricorrente ha insistito per la declaratoria d’estinzione sulla base della domanda di definizione agevolata già depositata, di cui sopra, in allegato riprodotta nuovamente negli esatti termini riportati.

Questa Corte, con propria ordinanza interlocutoria, disponeva il rinvio a nuovo ruolo, per richiedere alla parte ricorrente la produzione in giudizio, se sussistente, della domanda di definizione agevolata riferentesi all’oggetto del presente giudizio (che dal ricorso in atti attiene esclusivamente alla ripresa IVA, ma dall’intestazione della sentenza impugnata atterrebbe a ILOR e IRPEF) ed il relativo avviso di accertamento, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’avvenuto compimento o meno della fattispecie estintiva invocata, anche alla luce della presenza di altro giudizio (RG 10449/2014) definito per estinzione facendo apparentemente valere la medesima istanza di estinzione prodotta in allegato all’istanza, come emerge dalla coincidenza fra il numero di avviso di accertamento ivi citato e quello indicatonel decreto del Presidente datato 13 maggio 2022.

La ricorrente depositava memoriadatata 15 marzo 2023, nonché i relativi allegati [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la memoria da ultimo citata, e soprattutto a mezzo dei relativi allegati, la parte ha dimostrato la definizione della presente lite ex art. 6, d.l. n. 119/2018, relativa all’avviso di accertamento n. 603278/00 IVA 1995, munita della ricevuta di presentazione (all. 3 alla memoria).

Nonostante l’errato numero di ruolo (RG 10449/2014 anziché 10451/2014), la prova dell’avvenuta definizione agevolata anche dell’oggetto dell’altra lite, per IRPEF e ILOR 1995, già dichiarata estinta con apposito decreto, risulta così inequivocabilmente acquisita.

2. Va a questo punto osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato.

Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato.

Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che, come detto, la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata degli importi dovuti (all. n. 4 alla memoria 15 marzo 2023).

L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.).

Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge.

Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020.

Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate tra

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 10451/2014 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), rappresentata e difesa dagli avv. [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati presso lo studio di quest’ultimo in Roma, viale Parioli 43, il tutto come da procura in calce al ricorso; –ricorrente – contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, rappresentata e difesa ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato, e presso di essa elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi, 12; - controricorrente – avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della LIGURIA, n. 19, depositata in data 25 febbraio 2013; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 28 giugno 2023 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]: 1. La ricorrente premette che a seguito di ricostruzione induttiva dei ricavi, con conseguente maggior IRPEF, ILOR, IVA e sanzioni Estinzione aveva impugnato i relativi avvisi e la CTP, con due distinte sentenze, li annullava. 2.La CTR, adìta dall’Agenzia delle Entrate, confermava le sentenze, ma le relative decisioni venivano cassate, con rinvio, da questa Corte, che stabiliva come anche in presenza di corretta tenuta della contabilità si poteva procedere alla rettifica della dichiarazione, purché a mezzo di presunzioni assistite dai requisiti di cui all’art. 2729 cod. civ., senza che occorresero, come invece ritenuto dalla CTR, ulteriori elementi di supporto. In sede di rinvio la CTR disponeva C.T.U. Quest’ultima, secondo la parte ricorrente, determinava il costo del venduto per tipologia merceologica, stimava le percentuali di resa e i prezzi di vendita. Per le vendite al dettaglio, preponderanti, ricavava le stesse dall’elaborazione degli studi di settore. In definitiva i ricavi venivano ricavati per l’anno 1995, di verifica, in L. 783.342.367. Il C.T.P. criticava le conclusioni sotto il profilo della determinazione del prezzo di vendita, stabilito con riferimento agli studi di settore anziché dai dati di contabilità; in particolare della determinazione del prezzo del pane, calcolato con riferimento ai dati relativi all’anno 1997, per cui, facendo riferimento ai dati ISTAT del 1995, anziché aversi un prezzo di L.4.519,23 al kg, si aveva quello inferiore di L.3.800 al kg, che al netto dell’IVA era portato a L. 3.654; inappropriata appariva poi la ricostruzione dei ricavi applicando un moltiplicatore partendo dalla percentuale di utilizzo della farina, mentre per la vendita al dettaglio ha applicato una percentuale di ricarico propria di prodotti forniti da terzi. Si giungeva così, da parte del consulente di parte, ad un ricavo di L. 645.470.715. La CTR, nella propria decisione, avallava l’entità dei ricavi determinata dal C.T.U. 3. La contribuente propone così ricorso in cassazione affidato a due motivi. L’Agenzia si è costituita con controricorso per resistere all’impugnativa. Veniva nel presente giudizio depositata una memoria di parte ricorrente, priva di data, intestata a questa procedura, con cui si chiedeva la sospensione del giudizio per sopravvenuta definizione agevolata in base all’art. 6 del d.l. 23 ottobre 2018, n. 119. Tuttavia, in tale istanza si indicava la sentenza della CTR n. 18 del 2012, laddove il presente giudizio ha ad oggetto la sentenza n. 19 del 2013. Sempre nell’istanza era indicato l’avviso di accertamento 5601032202, mentre nella specie si tratta dell’avviso 603278/00, come da intestazione della sentenza impugnata. In ogni caso è in atti il decreto 13 maggio 2022 di questa Corte con cui, proprio con riferimento all’avviso 5601032202, veniva estinto per definizione agevolata il procedimento RG 10449/2014. Con memoria datata 10 novembre 2022, la ricorrente ha insistito per la declaratoria d’estinzione sulla base della domanda di definizione agevolata già depositata, di cui sopra, in allegato riprodotta nuovamente negli esatti termini riportati. Questa Corte, con propria ordinanza interlocutoria, disponeva il rinvio a nuovo ruolo, per richiedere alla parte ricorrente la produzione in giudizio, se sussistente, della domanda di definizione agevolata riferentesi all’oggetto del presente giudizio (che dal ricorso in atti attiene esclusivamente alla ripresa IVA, ma dall’intestazione della sentenza impugnata atterrebbe a ILOR e IRPEF) ed il relativo avviso di accertamento, al fine di consentire a questa Corte di verificare l’avvenuto compimento o meno della fattispecie estintiva invocata, anche alla luce della presenza di altro giudizio (RG 10449/2014) definito per estinzione facendo apparentemente valere la medesima istanza di estinzione prodotta in allegato all’istanza, come emerge dalla coincidenza fra il numero di avviso di accertamento ivi citato e quello indicatonel decreto del Presidente datato 13 maggio 2022. La ricorrente depositava memoriadatata 15 marzo 2023, nonché i relativi allegati [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la memoria da ultimo citata, e soprattutto a mezzo dei relativi allegati, la parte ha dimostrato la definizione della presente lite ex art. 6, d.l. n. 119/2018, relativa all’avviso di accertamento n. 603278/00 IVA 1995, munita della ricevuta di presentazione (all. 3 alla memoria). Nonostante l’errato numero di ruolo (RG 10449/2014 anziché 10451/2014), la prova dell’avvenuta definizione agevolata anche dell’oggetto dell’altra lite, per IRPEF e ILOR 1995, già dichiarata estinta con apposito decreto, risulta così inequivocabilmente acquisita. 2. Va a questo punto osservato che entro il 31 dicembre 2020 nessuna delle parti ha presentato l’istanza di trattazione, né risulta intervenuto diniego della definizione, poi impugnato. Orbene in proposito va data continuità alla giurisprudenza di questa Corte (Cass. 03/10/2018, n. 24083) secondo la quale in presenza della dichiarazione del debitore di avvalersi della definizione agevolata, il giudizio di cassazione deve essere dichiarato estinto, ex art. 391 c.p.c., ove nessuna delle parti abbia presentato l’istanza di trattazione di cui al comma 13 dell’art. 6 del citato d.l. n. 119 del 2018 (non rilevando sotto tal profilo l’istanza di trattazione finalizzata alla declaratoria d’estinzione); peraltro, deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere qualora risulti, al momento della decisione, che il debitore abbia anche provveduto al pagamento integrale del debito rateizzato. Venendo all'applicazione del principio enunciato al ricorso in esame, si rileva che, come detto, la parte resistente ha documentato di avere presentato la dichiarazione di definizione agevolata, unitamente alla prova di aver pagato la prima rata degli importi dovuti (all. n. 4 alla memoria 15 marzo 2023). L'Agenzia non ha depositato memoria in relazione alla trattazione nell'odierna adunanza, nulla ha osservato sulla mancata notificazione dei documenti prodotti con la memoria, che devono ritenersi comunque conosciuti (e, del resto, non ha eccepito che non le siano stati notificati ai sensi dell'art. 372, comma 2, cod. proc. civ.). Ne segue che di essi si può e si deve tenere conto ed anzi si deve reputare che l'Agenzia concordi sulla verificazione di quanto da detta documentazione emerge. Pertanto, ai sensi del citato comma 13 dell’art. 6, d.l. n.119/2018, il processo si è estinto con il decorso del termine del 31 dicembre 2020. Le spese restano a carico della parte che le ha anticipate tra
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