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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 08900/2025

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CUI 03LY5Q9 - DEC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello confermò la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle ipotesi di spaccio di eroina lui ascritte ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, qualificati in termini di fatto lieve, e unificati i delitti, applicata la riduzione prevista per il rito, l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione.

Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche.

Si deduce, infatti, J che le condotte accertate avevano trovato causa nelle disagiate economiche in cui l'imputato versava. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Prato, in cui Djobbi era recluso, ha comunicato che l'imputato è deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA].

A ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato.

Così

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] - CUI 03LY5Q9 - DEC. [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/03/2024 della CORTE APPELLO di PERUGIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte d'appello confermò la sentenza del Tribunale di Perugia che aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] responsabile delle ipotesi di spaccio di eroina lui ascritte ai capi 2), 3) e 4) dell'imputazione, qualificati in termini di fatto lieve, e unificati i delitti, applicata la riduzione prevista per il rito, l'aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia, che ha denunciato la violazione di legge e il vizio di motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche. Si deduce, infatti, J che le condotte accertate avevano trovato causa nelle disagiate economiche in cui l'imputato versava. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] della Casa circondariale di Prato, in cui Djobbi era recluso, ha comunicato che l'imputato è deceduto il [OSCURATO:DATA_NASCITA]. A ciò consegue l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere i reati estinti per morte dell'imputato, dovendosi richiamare in proposito la costante affermazione di questa Corte (cfr. Sez. 3, n. 23906 del 12/05/2016, Rv. 267384), secondo cui la morte dell'imputato, intervenuta successivamente alla proposizione del ricorso per cassazione (come nel caso di specie), impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, con l'enunciazione della relativa causa nel dispositivo, risultando esaurito il sottostante rapporto processuale ed essendo preclusa ogni eventuale pronuncia di proscioglimento nel merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per morte dell'imputato. Così
Sentenza Cassazione n. 08900/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris