CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 36741/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
eguente ORDINANZA Sul ricorso n. 18701/2015 RG proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA]), in persona del legale rappresentante ed amministratore unico [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] S.R.L. in liquidazione, (già Valerosy di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.), in persona del liquidatore e legale rapp.te p.t., [OSCURATO:PERSONA], tutti rappresentati e difesi, per procura in margine al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA], con il quale sono elettivamente domiciliati presso lo studio dell'Avv.to [OSCURATO:PERSONA], sito in Napoli al [OSCURATO:PERSONA] n. 21, che dichiara di voler ricevere le comunicazioni all'indirizzo di posta elettronica certificata gia mpietropi rozzi ©avvocatina poli .legal mail .it ricorrenti contro AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l'Avvocatura Generale dello Stato che la rappresenta e difende ope legis controricorrente avverso la decisione n. 542/09/2015 della Commissione Tributaria , regionale della Campania, sezione distaccata di Salerno, depositata il 21/01/2015, non notificata. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 12 ottobre 2022 dal [OSCURATO:PERSONA]Angiolella. [OSCURATO:PERSONA] 1. La controversia trae origine dall'impugnazione dell'avviso di accertamento n. TFK 020500258/2009, anno di imposta 2006, emesso dall'Agenzia delle entrate nei confronti della società [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. (prima ancora denominata [OSCURATO:SOCIETA]. ed oggi [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) contenente rilievi ai fini Ires ed Irap, elevandosi il reddito d'impresa dai dichiarati euro 7.758.410,00, ad euro 50.347609,00. Tale avviso di accertamento veniva impugnato da parte della società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e dai due soci [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 1.1. Risulta dal ricorso che l'Agenzia delle entrate aveva emesso ulteriori due avvisi di accertamento nei confronti dei due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., per tassazione per trasparenza, ex art 5 del t.u.i.r., che venivano impugnati con autonomi ricorsi. 2. [OSCURATO:PERSONA] tributaria provinciale di Avellino rigettava il ricorso presentato avverso l'avviso di accertamento n. TFK020500258/2009 dalla società [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.) e dai due soci, [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 3. [OSCURATO:SOCIETA]. e i due soci proponevano appello avverso tale sentenza che veniva rigettato dalla Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza di cui in epigrafe. 4. Avverso tale sentenza, la società [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I., [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] s.r.I., hanno proposto ricorso per Cassazione affidato a tre motivi. 5. L'Agenzia delle entrate ha resistito con controricorso.[OSCURATO:PERSONA] L Con H primo motivo dì ricorso - cosi rubricato; 41ullità della sentenza per violazione del litisconsorzio necessario - violazione dell'articolo 102 del codice di procedura civile e dell'articolo 14 del d.lgs. 546/1992, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4» - si denuncia la violazione del litisconsorzio necessario sostenendo che, poiché dopo l'avviso di accertamento emesso nei confronti della società [OSCURATO:SOCIETA]. (n. TFK 020500258/2009) erano stati emessi nei confronti dei soci "connessi e consequenziali" avvisi di accertamento (n. TK 702100448/2010 e n. RED 010500231/2010), «i relativi processi dovevano essere riuniti e trattati simultaneamente». In mancanza di tale riunione, si sarebbe generato un vizio di nullità della sentenza per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario. 1.2 Col secondo motivo - così rubricato: «Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti - articolo 360, comma 1, n. 5) c. p.c. - mancato esame di motivi sollevati nel ricorso introduttivo e riproposti nel ricorso in appello ai paragrafi 3A, 3B e 3C » - si denuncia l'omesso esame di tutte le analitiche contestazioni compiute dai contribuenti nei confronti di tutti i rilievi contenuti nell'avviso di accertamento, essendosi la sentenza impugnata soffermata esclusivamente sul rilievo principale (sub 1) riguardante la competenza di un ricavo incassato nell'anno 2006 e "riscontato" dalla società. L'omesso esame avrebbe riguardato le contestazioni fatte al rilievo inerente la mancata contabilizzazione degli interessi attivi sui finanziamenti soci (sub 2.), la negazione della deducibilità delle quote di ammortamento legate ad alcuni oneri poliennali (sub 3) e la negazione della deducibilità delle svalutazioni operate in seno ad alcune partecipazioni societarie detenute (sub 4). 1.3. Col terzo mezzo - così rubricato: «violazione e falsa applicazione dell'articolo 109, n. 2, lett. B, del DPR n. 917/1986 (TUIR) e dell'articolo 37-bis del DPR n. 600/73, in relazione all'articolo 360, comma 1, n. 4 c.p.c.» - si denuncia la violazione .. delle norme di cui in rubrica nonché delle norme sul giudicato, dovendosi dichiarare l'efficacia espansiva esterna del giudicato formatosi, in virtù delle sentenze nn. 127 e 128 del 2012 della CTP di Roma, in relazione alle annualità precedenti (2004 e 2005) anche all'annualità 2006, dichiarandosi l'annullamento dell'atto impositivo. 2. Il primo motivo di ricorso deve essere rigettato. Alcuna violazione del contradditorio per violazione delle norme sul litisconsorzio necessario v'è stata in quanto, nella specie, l'oggetto di impugnazione è stato l'accertamento originario emesso nei confronti della società ([OSCURATO:PERSONA] s.a.s., poi [OSCURATO:SOCIETA] s.r.I.) in giudizio in cui, sin dal primo grado, hanno partecipato anche i soci, litisconsorti necessari. Alcuna ricomposizione successiva del contraddittorio, dunque, è necessaria (ricomposizione possibile anche in sede di legittimità, Cass., 24/02/2022, n. 6073) essendovi stata la originaria partecipazione congiunta di tutti i litisconsorti (necessari) avverso l'unitario avviso di accertamento posto a fondamento della rettifica delle dichiarazioni sia della società, sia di tutti i suoi soci (v. Cass., 13/12/2017, n. 29843; Cass., 10/11/2011, n. 26648; Cass., 18/02/ 2010, n. 3830). Viceversa, solo l'eventuale mancanza di trattazione unitaria, con eventuali contrastanti decisioni assunte dai giudici di appello, avrebbe potuto comportare la violazione del litisconsorzio necessario, non potendo la causa essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto dei litisconsorti (Cass., Sez. U., 4/06/2008, n. 14815). 3. Il secondo motivo di ricorso è inammissibile. Poiché la sentenza impugnata è stata depositata in data 21 gennaio 2015, si applica l'art. 360, primo comma, n. 5) cod. proc. civ., nella formulazione risultante dalle modifiche introdotte dal d.l. 22/06/2012 n. 83, conv. dalla I. 07/08/2012 n. 134; la vigente disciplina prevede l'"omesso esame" come riferito ad "un fatto decisivo per il giudizio" ossia ad un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico - naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate (ex multis, v. Cass., 26/01/2022, n. 2268). Per giunta, le questioni che i ricorrenti assumono essere state omesse, peccano di autosufficienza non avendo i ricorrenti specificato il come, il dove ed il quando le avrebbero proposte. 4. Anche il terzo motivo è inammissibile. In disparte la considerazione generale - che costituisce principio pacifico della nostra Corte - che l'efficacia esterna del giudicato richiede che l'accertamento compiuto nel giudizio definito con sentenza irrevocabile abbia ad oggetto elementi costitutivi della fattispecie che, estendendosi ad una pluralità di periodi di imposta, assumono carattere "tendenzialmente permanente", mentre non può avere alcuna efficacia vincolante allorquando l' accertamento relativo ai diversi anni di imposta si fonda su presupposti di fatto potenzialmente mutevoli (ex pluribus, Cass., 30/09/2011, n. 20029; Cass 15/09/2017 n. 21395), nella specie, il motivo non è autosufficiente, risultando confusi ed incerti proprio quegli elementi costitutivi della domanda sui quali i ricorrenti avrebbero dovuto fondare l'eccezione di giudicato. Ed invero, la preclusione del giudicato opera nel caso di giudizi identici - per identità di soggetti, "causa petendi" e "petitum" - per la cui valutazione occorre tenere conto dell'effettiva portata della domanda giudiziale e della decisione che si assume essere divenuta definitiva. 6. Le spese di giudizio seguono la soccombenza dei ricorrenti e si liquidano come da dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese di giudizio in favore dell'amministrazione controricorrente che liquida in complessivi euro 9.000.00, oltre spese prenotate a debito.Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, da' atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto pe