CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 16569/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
liata in Roma, via dei Portoghesin. 12;– ricorrente –contro[OSCURATO:PERSONA] s.r.l. in liquidazione– intimata –avverso la sentenza della Corte di Giustizia tributaria di secondo gradodella Sicilia n. 4725/14/2023, depositata il 31.05.2023.Udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA] all’udienzapubblica del 14 maggio 2026;Sentito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale dott. [OSCURATO:PERSONA], il quale ha chiesto l’accoglimento delricorso e, per l’effetto, il rigetto del ricorso originario.Sentito, per la ricorrente, l’avvocato dello [OSCURATO:PERSONA].Numero registro generale 24562/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 16569/2026Data pubblicazione 27/05/2026La CTP di Palermo accoglieva il ricorso proposto dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l.avverso il diniego di rimborso di un credito IVA relativo all’anno 1999.Con la sentenza indicata in epigrafe la CGT-2 della Sicilia rigettaval’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, osservando, per quantoqui rileva, che:- era irrilevante che la richiesta di rimborso fosse stata presentatail 3.01.2011, posto che il credito era stato chiesto a rimborso medianteil suo inserimento nella dichiarazione dei redditi Unico 2000, presentatail 14.11.2000, sebbene senza il modello VR che, tuttavia, costituivasolo il presupposto per l’esigibilità del credito;- una volta manifestata la volontà di recuperare il credito d’impostamediante la sua indicazione nella dichiarazione fiscale, il diritto alrimborso, pure in difetto di apposita ulteriore domanda, non può piùritenersi assoggettato al termine biennale di decadenza di cui all’art.21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992, bensì al termine diprescrizione ordinaria decennale.L’Agenzia delle entrate impugnava la sentenza della CTR conricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, illustrati con memoria.La contribuente rimaneva intimata.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso l’Agenzia ricorrente deduce, inrelazione all’art. 360, comma 1, n. 5 cod. proc. civ., l’omesso esame diun fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione fra le parti, pernon avere la CGT-2 considerato che la contribuente aveva sì espostonella sua dichiarazione dei redditi il credito IVA vantato (dichiarazionedi scienza), ma, anziché manifestare la volontà di ottenerne il rimborso(compilando il campo RX nella colonna a ciò deputata, cioè la n. 2),aveva manifestato la volontà di compensarlo e/o di detrarlo dal redditoNumero registro generale 24562/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 16569/2026Data pubblicazione 27/05/2026degli anni successivi (compilando il campo RX nella colonna 3, a ciòdestinato).2. Con il secondo motivo di ricorso deduce, in relazione all’art. 360,comma 1, n. 3 cod. proc. civ., la violazione e falsa applicazione degliartt. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, 2945 cod. civ., 30 e 38-bis del d.P.R.n. 633 del 1972, per avere la CGT-2 ritenuto erroneamente che perl’accertamento della manifestazione della volontà della contribuente –che non risultava avere cessato la propria attività - di chiedere ilrimborso del credito fosse sufficiente l’esposizione dello stesso inqualsiasi campo del quadro RX, a prescindere dalla colonna in cui fossecollocato e, quindi, come era avvenuto nel caso in esame, anche nellacolonna afferente la volontà di compensare/detrarre il credito. Neconsegue che, il termine biennale di decadenza dal rimborso decorreallorquando nella dichiarazione dei redditi il contribuente abbiamanifestato la volontà di ottenere la compensazione o la detrazione delsuo credito IVA, anziché il rimborso.3. Con il terzo motivo deduce la nullità della sentenza o delprocedimento, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod. proc. civ.,violazione degli artt. 112 cod. proc. civ. e 1, comma 2, del d.lgs. n. 546del 1992, per non essersi la CGT-2 pronunciata sui motivi di appelloriguardanti l’erroneità della sentenza di primo grado circa il computodella prescrizione ordinaria e l’omessa valutazione da parte della CTPdella spettanza nel merito del credito IVA chiesto a rimborso dallacontribuente.4. Con il quarto motivo, deduce in via subordinata la violazione ofalsa applicazione degli artt. 2935 e 2946 cod. civ., in relazione all’art.360, comma 1, n. 3 cod. proc. civ., per non avere la CGT-2 rilevato chealla data di presentazione della richiesta di rimborso (3.01.2011) eradecorso anche il termine di prescrizione decennale, decorrente dalladata di presentazione della dichiarazione dei redditi, avvenuta in dataNumero registro generale 24562/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 16569/2026Data pubblicazione 27/05/202614.11.2000, e non dalla scadenza del biennio entro il qualel’Amministrazione avrebbe potuto contestare la regolarità e laspettanza del credito.5. Con il quinto motivo deduce, in subordine, la violazione o falsaapplicazione dell’art. 2697 cod. civ., in relazione all’art. 360, comma 1,n. 3 cod. proc. civ., nonché dell’art. 7, comma 5.bis del d.lgs. n. 546del 1992 e del principio del processo tributario come processo diimpugnazione – merito, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 4 cod.proc. civ., per non avere la CGT-2 considerato le disposizioni in materiadi distribuzione dell’onere della prova, essendo onere del contribuente,quale attore in senso formale e sostanziale, fornire le ragioni dellarichiesta di rimborso, e per avere rigettato l’appello dell’Ufficio,annullando l’atto impugnato, senza valutare la concreta spettanza delcredito in contestazione.6. Il primo e il secondo motivo, che per connessione vannoesaminati unitariamente, riguardando entrambi, sotto diversi profili, larilevanza, ai fini del rimborso, delle modalità di esposizione del creditoin dichiarazione, sono fondati, con assorbimento dei restanti motivi.6.1 Al riguardo occorre premettere che l'indicazione del creditonella dichiarazione non implica, di per sé, la manifestazione di volontàdi ottenimento del rimborso, dovendosi al riguardo verificare se nellacompilazione della dichiarazione annuale possa in concreto rinvenirsil'esplicitazione di una tale volontà. Ed infatti, la domanda di rimborsodel credito d'imposta maturato dal contribuente deve considerarsipresentata con la compilazione del corrispondente quadro delladichiarazione annuale, la quale configura formale esercizio del diritto(Cass. n. 26371 del 2019, in motivazione).6.2 La domanda di rimborso del credito IVA, tuttavia, deve esseretenuta distinta da quella di compensazione dell'imposta con altro debitofiscale, sicché, laddove l'istanza del contribuente sia formulata inNumero registro generale 24562/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 16569/2026Data pubblicazione 27/05/2026termini di compensazione, e non denoti l'inequivocabile volontà diottenere il rimborso del credito, mediante l'indicazione dello stesso nelquadro "RX4" nella dichiarazione annuale, non si applica - salvo ipotesieccezionali in cui la compensazione non può più essere effettuata (ades., per cessazione dell'attività o morte del contribuente) - il termineordinario decennale di prescrizione, bensì quello di decadenza biennaleprevisto dall'art. 21, comma 2, del d.lgs. n. 546 del 1992 (Cass. n.25612 del 2023; Cass. n. 35717 del 2022; Cass. 24655 del 2022; cfr.anche Cass. n. 30168 del 2018, con riferimento ad una fattispecie incui dal quadro RX emergeva che il credito IVA era stato indicato comecredito da utilizzare in compensazione o in detrazione e non comecredito di cui si chiedeva il rimborso).6.3 Nel caso in esame non risultano comunque allegati eventisopravvenuti - come la cessazione dell’attività - a seguito dei quali,secondo l’indirizzo giurisprudenziale prima richiamato, lacompensazione si sarebbe potuta trasformare in richiesta di rimborso,né a tale richiesta di compensazione aveva fatto seguito un’ulterioreistanza in termini di rimborso, se non quella presentata in data3.01.2011, quanto era già decorso il termine biennale di decadenza,previsto dall’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992.6.4 Peraltro, si deve evidenziare che, secondo un recenteorientamento di questa Corte (Cass. n. 2393 del 2026; Cass. n. 7876del 2026), in applicazione di alcune recenti decisioni della Corte diGiustizia UE (CGUE 6 ottobre 2022, causa C-293/21, Vittamedtechnologijos, punti 49 ss.), neppure la cessazione dell’attività e lacollocazione in quiescenza temporanea di per sé escludono che l’attivitàeconomica possa essere ripresa, ossia che possano essere compiute infuturo nuove operazioni soggette ad imposta armonizzata, quali adesempio la vendita di attivi ai fini della liquidazione dei debiti o anchela ripresa dell’attività vera e propria.Numero registro generale 24562/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 16569/2026Data pubblicazione 27/05/20266.5 Come hanno evidenziato i giudici unionali, infatti, nonostantela cessazione dell’attività, il contribuente deve formulare richiesta dirimborso nei termini di legge, posto che «L’articolo 183, primo comma,della direttiva 2006/112/CE del Consiglio del 28 novembre 2006,relativa al sistema comune d’imposta sul valore aggiunto, deve essereinterpretato nel senso che: non osta a una normativa nazionale la qualeprevede che, quando un soggetto passivo cessa la propria attivitàeconomica, tale soggetto passivo non possa riportare ad un periodosuccessivo un’eccedenza di imposta sul valore aggiunto dichiarata almomento di tale cessazione di attività e possa recuperare tale importosolo chiedendone il rimborso entro un termine di dodici mesi adecorrere dalla data di detta cessazione dell’attività, purché sianorispettati i principi di equivalenza e di effettività» (CGUE 5 dicembre2024, causa C-680/23, Modexel - Consultores e Serviços SA – punto22). Il principio della certezza del diritto esige difatti che la situazionefiscale del soggetto passivo, con riferimento ai suoi diritti e obblighi neiconfronti dell’amministrazione tributaria, non possa essere messa indiscussione all’infinito (Cass. n. 2393/2026 cit., CGUE, causa C-680/23, cit., punto 34 e giurisprudenza citata; CGUE, 3 aprile 2025,«Cityland» EOOD, causa C-164/24, punto 49).6.6 Per la determinazione delle modalità di rimborso la Corte digiustizia ha ritenuto che rientra «nella libertà riconosciuta agli Statimembri di fissare le modalità di restituzione delle eccedenze dell’IVA»(punto 49), per cui non osta alla normativa di uno Stato membro unadisciplina che preveda un termine di decadenza, per la presentazionedi una domanda di rimborso dell’imposta sul valore aggiunto, la cuiscadenza ha come conseguenza di sanzionare il soggetto passivo nonsufficientemente diligente, purché tale termine inizi a decorrere solodalla data in cui tale soggetto passivo ha potuto, senza dar prova diNumero registro generale 24562/2023Numero sezionale 297/2026Numero di raccolta generale 16569/2026Data pubblicazione 27/05/2026mancanza di diligenza, far valere il proprio diritto (CGUE 29 febbraio2024, causa C-314/22).6.7 E’ sempre il contribuente che, tuttavia, sceglie la modalità difruizione dell’eccedenza detraibile, con opzione di volontà (anche inragione del rapporto di alternatività esistente tra detrazione e rimborso(Cass. n. 8291 del 2022), e può farlo chiedendone il rimborso ovveroriportando il credito a nuovo; o comunque assegnando ad essorilevanza in ciascuna delle dichiarazioni successive in cui lo espone,anche per finalità di compensazione (Cass. n. 2393/2026 cit.).7. La CGT-2 non ha correttamente applicato i suindicati principi,non avendo considerato le modalità di indicazione del credito indichiarazione (v. pag. 6 del ricorso) e ritenendo erroneamente che allarichiesta di rimborso non si applicasse il termine biennale di decadenza.8. In conclusione, vanno accolti il primo e il secondo motivo di ricorso,dichiarati assorbiti i restanti motivi; la sentenza impugnata va cassata, conriferimento ai motivi accolti, e rinviata alla Corte di Giustizia tributaria disecondo grado della Sicilia, in diversa composizione, per nuovo esame e per lespese del presente giudizio. P.Q.MLa Corte accoglie il primo e il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbiti irestanti motivi; cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, erinvia alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, in diversacomposizione, anche per la regolazione delle spese del presente giudizioCosì deciso in Roma, il 14 maggio 2026.La PresidenteAngelina – Maria PerrinoIl Consigliere est.[OSCURATO:PERSONA]