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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 10520/2023

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to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 15 ottobre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di documento di identificazione e certificati amministrativi falsi.

2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen..

Il Tribunale avrebbe svolto attività processuale in assenza dell'imputato alle udienze del 10 novembre del 2017 e del 5 febbraio del 2019 nonostante fosse nota la circostanza che il ricorrente aveva manifestato la sua volontà di partecipare al processo essendovi impossibilitato a causa di un ordine di espulsione dal territorio dello Stato.

Di tal che si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato.

La sentenza impugnata, a prescindere da ogni altra valutazione, ha dato atto che l'imputato, all'udienza del 15 ottobre 2019, successiva a quelle ove si sarebbe verificata la nullità, era presente insieme al suo difensore e nulla aveva eccepito in ordine alla violazione del diritto di difesa verificatasi a suo dire nelle udienze precedenti.

Deve, quindi, trovare applicazione l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non potendosi ritenere che si tratti di nullità assoluta ed insanabile, stante la presenza del diretto interessato e della sua difesa tecnica al processo (Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926).

Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga _ 611\4 Si\At )

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
to la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 13/09/2021 della Corte di appello di Milano; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Milano confermava la sentenza del Tribunale di Monza emessa il 15 ottobre 2019 che aveva condannato il ricorrente alla pena di giustizia in relazione ai reati di resistenza a pubblico ufficiale, ricettazione, possesso di documento di identificazione e certificati amministrativi falsi. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo violazione dell'art. 604, comma 5-bis, cod. proc. pen.. Il Tribunale avrebbe svolto attività processuale in assenza dell'imputato alle udienze del 10 novembre del 2017 e del 5 febbraio del 2019 nonostante fosse nota la circostanza che il ricorrente aveva manifestato la sua volontà di partecipare al processo essendovi impossibilitato a causa di un ordine di espulsione dal territorio dello Stato. Di tal che si sarebbe verificata una nullità assoluta ed insanabile. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato. La sentenza impugnata, a prescindere da ogni altra valutazione, ha dato atto che l'imputato, all'udienza del 15 ottobre 2019, successiva a quelle ove si sarebbe verificata la nullità, era presente insieme al suo difensore e nulla aveva eccepito in ordine alla violazione del diritto di difesa verificatasi a suo dire nelle udienze precedenti. Deve, quindi, trovare applicazione l'art. 182, comma 2, cod. proc. pen. non potendosi ritenere che si tratti di nullità assoluta ed insanabile, stante la presenza del diretto interessato e della sua difesa tecnica al processo (Sez. 2, n. 40322 del 31/05/2019, Piccolo, Rv. 277926). Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 14.12.2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] Verga _ 611\4 Si\At )
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