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CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 31 dicembre 2022

Cassazione n. 37252/2022

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9<to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c0 ha concluso chiedendo cz, Ak(4)'2 '3 Q42 \.11 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di furto, aggravato, e di resistenza a pubblico ufficiale condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'inosservanza della legge penale, in particolare dell'art. 420-ter, commi 1 e 5, del codice di rito, nonché degli articoli 24 e 111 della Cost.; si rappresenta che, con largo anticipo rispetto all'udienza fissata (per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dal Presidente della corte territoriale per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], e precisamente in data 10 giugno 2021, si era depositata telematicamente istanza di rinvio per legittimo impedimento, risultando già fissate per la stessa data tre udienze presso il Tribunale di Padova, dalle 09:00 alle 13:00; indi si lamenta che la corte di appello, pur essendosi argomentato sulla necessità della presenza del difensore e sull'impossibilità di avvalersi di sostituti a causa della natura degli incombenti fissati, non ha minimamente tenuto conto della richiesta di rinvio, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine ad essa; ciò ha leso il diritto di difesa dell'imputato, essendosi nell'udienza della quale si era chiesto il rinvio, sia escusso il teste senza il contraddittorio della parte assente, sia concluso il giudizio con l'emissione della sentenza di condanna.

3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile.

Manifestamente infondata è la eccezione con cui si contesta l'omesso rinvio dell'udienza per concomitanti impedimenti professionali, perché, come emerge dal tenore dell'istanza - suscettibile di valutazione in questa sede dovendosi valutare la questione processuale posta nella sua interezza - il difensore istante si è limitato a prospettare gli impegni presso altra autorità giudiziaria senza indicare le altre circostanze di cui occorre darsi conto ai fini di una compiuta valutazione della ricorrenza dell'ipotesi del legittimo impedimento azionata.A voler ritenere ritualmente presentata nel caso di specie l'istanza di rinvio in argomento inviata a mezzo posta elettronica certificata alla p.e.c. per il deposito degli atti penali - alla luce della disciplina innovativa dì cui all'art. 24 d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, oggetto di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022 che prevede il deposito smaterializzato di atti e documenti, consistente nella facoltà di trasmettere l'atto o il documento mediante invio in formato virtuale e con sottoscrizione digitale a mezzo di posta elettronica certificata - pur in mancanza dell'annotazione e dell'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 dei d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, cit., a fronte della mancata valutazione della stessa da parte del giudice di merito - che potrebbe essere stata determinata da mero disguido - occorre saggiarne in questa sede il contenuto per verificare se essa fosse stata meritevole di accoglimento perché, ovviamente, ove così non fosse non si potrebbe in ogni caso addivenire al chiesto annullamento della sentenza.

Ebbene, si osserva che nell'istanza in esame non solo non si era indicata, se non genericamente, la impossibilità di designare un sostitùto processuale in questo e nell'altro processo, ma non si erano neppure specificate le ragioni che rendevano essenziale l'espletamento della funzione nei diversi processi (nello stesso ricorso in scrutinio si fa generico riferimento alla necessità della presenza e agii incombenti fissati senza specificare altro).

In altri termini, il contenuto dell'istanza di rinvio avanzata dall'avvocato si appalesa incompleto in ordine ai punti salienti che per giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite di questa Corte, devono necessariamente essere esplicitati.

Ed invero, secondo questa Corte nella sua massima composizione, l'impegno professionale dei difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez.

U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud., dep.02/02/2015, Torchio, Rv. 262912).

In ogni caso non risultano allegaci i documenti necessari per valutare la esistenza e consistenza dei procedimenti pendenti presso altra autorità giudiziaria - né essi sono presenti in atti - avendo il ricorrente allegato al ricorso unicamente i'istanza di rinvio e la relativa ricevuta di consegna.

Ne discende che la ricniesta di rinvio così come avanzata non avrebbe in ogni caso potuto trovare accoglimento.4.

Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/07/2021 della CORTE APPELLO di BRESCIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 9<to il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] c0 ha concluso chiedendo cz, Ak(4)'2 '3 Q42 \.11 udito il difensore [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] la Corte di Appello di Brescia, in riforma della pronuncia assolutoria di primo grado, ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] colpevole dei reati di furto, aggravato, e di resistenza a pubblico ufficiale condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2.Ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo con l'unico motivo articolato l'inosservanza della legge penale, in particolare dell'art. 420-ter, commi 1 e 5, del codice di rito, nonché degli articoli 24 e 111 della Cost.; si rappresenta che, con largo anticipo rispetto all'udienza fissata (per il [OSCURATO:DATA_NASCITA]) dal Presidente della corte territoriale per la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante escussione del teste [OSCURATO:PERSONA], e precisamente in data 10 giugno 2021, si era depositata telematicamente istanza di rinvio per legittimo impedimento, risultando già fissate per la stessa data tre udienze presso il Tribunale di Padova, dalle 09:00 alle 13:00; indi si lamenta che la corte di appello, pur essendosi argomentato sulla necessità della presenza del difensore e sull'impossibilità di avvalersi di sostituti a causa della natura degli incombenti fissati, non ha minimamente tenuto conto della richiesta di rinvio, omettendo qualsivoglia valutazione in ordine ad essa; ciò ha leso il diritto di difesa dell'imputato, essendosi nell'udienza della quale si era chiesto il rinvio, sia escusso il teste senza il contraddittorio della parte assente, sia concluso il giudizio con l'emissione della sentenza di condanna. 3. Il ricorso è stato trattato, ai sensi dell'art. 23, comma 8, d.l. n. 137 del 2020, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n.176, senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo annullarsi la sentenza impugnata con rinvio. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è inammissibile. Manifestamente infondata è la eccezione con cui si contesta l'omesso rinvio dell'udienza per concomitanti impedimenti professionali, perché, come emerge dal tenore dell'istanza - suscettibile di valutazione in questa sede dovendosi valutare la questione processuale posta nella sua interezza - il difensore istante si è limitato a prospettare gli impegni presso altra autorità giudiziaria senza indicare le altre circostanze di cui occorre darsi conto ai fini di una compiuta valutazione della ricorrenza dell'ipotesi del legittimo impedimento azionata.A voler ritenere ritualmente presentata nel caso di specie l'istanza di rinvio in argomento inviata a mezzo posta elettronica certificata alla p.e.c. per il deposito degli atti penali - alla luce della disciplina innovativa dì cui all'art. 24 d.l. 137/2020, convertito con modificazioni dalla legge 176/2020, oggetto di ulteriore proroga fino al 31 dicembre 2022 che prevede il deposito smaterializzato di atti e documenti, consistente nella facoltà di trasmettere l'atto o il documento mediante invio in formato virtuale e con sottoscrizione digitale a mezzo di posta elettronica certificata - pur in mancanza dell'annotazione e dell'attestazione di cancelleria di cui all'art. 24, comma 5 dei d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, cit., a fronte della mancata valutazione della stessa da parte del giudice di merito - che potrebbe essere stata determinata da mero disguido - occorre saggiarne in questa sede il contenuto per verificare se essa fosse stata meritevole di accoglimento perché, ovviamente, ove così non fosse non si potrebbe in ogni caso addivenire al chiesto annullamento della sentenza. Ebbene, si osserva che nell'istanza in esame non solo non si era indicata, se non genericamente, la impossibilità di designare un sostitùto processuale in questo e nell'altro processo, ma non si erano neppure specificate le ragioni che rendevano essenziale l'espletamento della funzione nei diversi processi (nello stesso ricorso in scrutinio si fa generico riferimento alla necessità della presenza e agii incombenti fissati senza specificare altro). In altri termini, il contenuto dell'istanza di rinvio avanzata dall'avvocato si appalesa incompleto in ordine ai punti salienti che per giurisprudenza, anche delle Sezioni Unite di questa Corte, devono necessariamente essere esplicitati. Ed invero, secondo questa Corte nella sua massima composizione, l'impegno professionale dei difensore in altro procedimento costituisce legittimo impedimento che da luogo ad assoluta impossibilità a comparire, ai sensi dell'art. 420-ter, comma quinto, cod. proc. pen., a condizione che il difensore: a) prospetti l'impedimento non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni; b) indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo; c) rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro co-difensore che possa validamente difendere l'imputato; d) rappresenti l'impossibilità di avvalersi di un sostituto ai sensi dell'art. 102 cod. proc. pen. sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio (Sez. U, n. 4909 del 18/12/2014 Ud., dep.02/02/2015, Torchio, Rv. 262912). In ogni caso non risultano allegaci i documenti necessari per valutare la esistenza e consistenza dei procedimenti pendenti presso altra autorità giudiziaria - né essi sono presenti in atti - avendo il ricorrente allegato al ricorso unicamente i'istanza di rinvio e la relativa ricevuta di consegna. Ne discende che la ricniesta di rinvio così come avanzata non avrebbe in ogni caso potuto trovare accoglimento.4. Dalle ragioni sin qui esposte deriva la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento, nonché, trattandosi di causa di inammissibilità determinata da profili di colpa emergenti dal medesimo atto impugnatorio, al versamento, in favore della cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 3.000,00 in relazione alla entità delle questioni trattate. P.Q.M. Dichiara inammissibile ii ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,
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