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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 10 luglio 2026

Cassazione n. 23004/2026

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ità SanitariaLocale Roma E”), in persona del Direttore Generale e legale rappresentan-te pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (c.a.p. 00193), C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74C53 H501X) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F.

CLA GRG80M06 Z604I), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domicilia-ta presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78 (c.a.p.00198), i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazionial numero di fax 99.33.48.84 e/o ai seguenti indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n.10 in Roma, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 01140791003, giusta autorizzazioneNumero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026del [OSCURATO:PERSONA] in data 27.4.21, rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H02 H501H, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domicilia-to presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, giusta procuraallegata alla notifica in via telematica, da considerare in calce al controri-corso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 4908 depositata il 13ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Romaaccoglieva l'impugnazione proposta dalla attrice in primo grado, [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (emessaex art. 702-ter cod. proc. civ.) che aveva rigettato la domanda di condan-na della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] 1, al pagamento di euro 36.828,91 a titolodi corrispettivo per prestazioni di diagnostica di laboratorio svolte tra gen-naio 2010 ed agosto 2013.2.- Osservava la Corte che lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296 era valido solo per iltriennio 2007-2009, come previsto dalla norma, con la conseguenza cheesso non poteva essere applicato a prestazioni rese in anni diversi.In riforma della prima decisione, condannava, quindi, l'Asl a pagareall'erogatore privato l'importo sopra indicato, oltre interessi al tasso legaledalla domanda.3.- Ricorre per cassazione l'Asl, affidando il gravame a tre motivi illu-strati da memoria.Numero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026Resiste il fallimento della T. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorsoillustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, perl'infondatezza dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.298, 300 e 304 del codice di rito e 43, terzo comma, del r.d. 16 marzo1942 n° 267.Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza n° 157 del 20 febbraio 2019, dunque nel corsodel giudizio di appello.Tuttavia, il giudizio – interrotto iure in base all'art. 43 della legge falli-mentare – era proseguito sino al 4 giugno 2020, udienza cartolare in cui lacausa venne trattenuta a decisione.La prosecuzione del giudizio avrebbe, quindi, determinato la nullità ditutti gli atti del processo, sentenza compresa.5.- Il motivo è manifestamente infondato.In disparte la questione della mancata decorrenza del termine per lariassunzione del processo interrotto (posta dal resistente nel controricorsoe nella memoria illustrativa), è noto, infatti, che la prosecuzione del giudi-zio civile nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento di una delleparti produce la nullità relativa degli atti processuali successivi: vizio chepuò essere fatto valere non da tutte le parti in causa, ma solo da quellainteressata, ossia la curatela fallimentare (per tutte: Cass., sez.

III, 13aprile 2025 n° 9649, con menzione di altri precedenti): evenienza che,qui, non si è verificata.Numero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/20266.- Col secondo motivo, formulato (in subordine) in base all'art. 360n° 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta l'omesso esame dell'ulterioreeccezione, proposta in primo grado e ribadita in sede di appello, di supe-ramento del budget previsto per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013.Col terzo mezzo, parimenti formulato (in via ulteriormente subordina-ta) in base all'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole dell'o-messo esame dell'ulteriore eccezione di riduzione dell'importo ex adversorichiesto, a fronte dell'avvenuto superamento del budget previsto, quan-tomeno, per le annualità 2012 e 2013.7.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità ditali motivi sollevata dalla Curatela (controricorso pagina 14) sul rilievo del-la mancata integrale trascrizione degli atti processuali posti a fondamentodei motivi.L'eccezione non può essere condivisa, posto che l'onere di trascrizionedegli atti va coordinato con i principi di chiarezza e sinteticità dei fatti dicausa e dei motivi di ricorso (art. 366 n° 3 e 4 cod. proc. civ.), evitandoformalismi eccessivi non giustificati rispetto alla finalità propria del princi-pio di autosufficienza (CEDU 28 ottobre 2021 – Succi contro Italia – § 92).Sicché, se in taluni casi (quando ad es. il ricorrente censuri l'erroneainterpretazione dei motivi di appello da parte del giudice di secondo gra-do) può essere necessaria l'integrale trascrizione dell'atto processuale sulquale il mezzo si fonda, in altri (quali ad es. la censura di omesso esamedi una eccezione: caso che qui ricorre) ai fini dell'ammissibilità del motivodi gravame può bastare che il ricorrente descriva l'eccezione formulata edindichi specificamente l'atto nel quale essa venne proposta (sul che si ve-da Cass., sez.

T, 26 maggio 2026 n° 16336; Cass., sez.

I, 28 maggio2026 n° 16788, con menzione di altri precedenti, citate dalla stessa ricor-rente).A ben vedere, inoltre, anche nelle decisioni menzionate alla pagina 14del controricorso il principio di autosufficienza appare adeguatamente mo-Numero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026dulato a seconda dei casi concreti, non richiedendosi sempre l'integraletrascrizione degli atti (requisito che, per vero, non è espressamente enun-ciato nemmeno dall'art. 366 cod. proc. civ., tantomeno nel testo vigenteanteriormente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n° 149).8.- Nel merito i motivi sono fondati, previa loro riconduzione all'art.360 n° 3 cod. proc. civ. e loro riqualificazione come violazione dell'art. 112dello stesso codice.Va, infatti, rammentato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso percassazione, non è necessaria la specificazione dell'ipotesi (ex art. 360) cuis'intende fare riferimento, purché si faccia valere un vizio della decisionechiaramente identificabile sulla base delle censure proposte e astratta-mente riconducibile ad una delle categorie tassativamente individuatedall'art. 360 cod. proc. civ. (ex multis: Cass., Sez.

Un., 9 aprile 2024, n°9448).Ora, i vizi denunciati nei motivi sono chiaramente riconducibili alla vio-lazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sussumibile nel caso previsto dall'art.360 n° 3 cod. proc. civ.Infatti, ricorre la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. quando manchidel tutto la pronuncia del giudice del merito sulla domanda (o su un capodi essa) o su un'eccezione ritualmente proposta, mentre ricorre la viola-zione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ., quando il giudi-ce, pur avendo esaminato la domanda o l'eccezione, l'ha accolta o respintacon una motivazione apparente o contraddittoria (per tutte: Cass., sez.

T,23 ottobre 2024, n° 27551).La ricorrente ha, poi, brevemente riassunto il contenuto delle eccezioniformulate (contenute nei due mezzi sopra riassunti) ed ha indicato gli attiprocessuali nei quali esse sono state tempestivamente formulate.Nel presente caso ricorre l'ipotesi dell'omessa pronuncia, mentre il me-rito del motivo di gravame (ossia il superamento del tetto ed il ripartodell'onere probatorio: questioni segnalate dal resistente nel controricorsoNumero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026e nella memoria illustrativa) è ovviamente rimesso al prudente apprezza-mento del materiale istruttorio cui dovrà procedere la Corte territoriale.In conclusione, nessun cenno alle eccezioni tempestivamente formula-te dall'Asl nelle comparse di risposta del primo e del secondo grado di giu-dizio è contenuto nella sentenza gravata, che va pertanto cassata per vio-lazione dell'art. 112 cod. proc. civ.9.- Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa allaCorte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà an-che a regolare le spese della presente fase processuale.

P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo,cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ità SanitariaLocale Roma E”), in persona del Direttore Generale e legale rappresentan-te pro tempore Dott. [OSCURATO:PERSONA], con sede legale in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 3 (c.a.p. 00193), C.F. e [OSCURATO:PARTITA_IVA], rappresentata edifesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:PERSONA] 74C53 H501X) e dall'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. CLA GRG80M06 Z604I), anche disgiuntamente tra loro, ed elettivamente domicilia-ta presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, [OSCURATO:PERSONA] n. 78 (c.a.p.00198), i quali dichiarano di voler ricevere gli avvisi e/o le comunicazionial numero di fax 99.33.48.84 e/o ai seguenti indirizzi PEC: [OSCURATO:EMAIL] e [OSCURATO:EMAIL] Avv. [OSCURATO:PERSONA], con sede in Roma, [OSCURATO:PERSONA] VII, n.10 in Roma, [OSCURATO:CODICE_FISCALE_SOCIETA] e P.I. 01140791003, giusta autorizzazioneNumero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026del [OSCURATO:PERSONA] in data 27.4.21, rappresentato e difeso dall'Avv.[OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:PERSONA] 55H02 H501H, pec: [OSCURATO:EMAIL], [OSCURATO:TELEFONO]) ed elettivamente domicilia-to presso il suo studio in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 4, giusta procuraallegata alla notifica in via telematica, da considerare in calce al controri-corso.Controricorrenteavverso la sentenza della Corte d'appello di Roma n° 4908 depositata il 13ottobre 2020.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 25 giugno 2026dal consigliere [OSCURATO:PERSONA].1.- Con la sentenza indicata in intestazione la Corte d'appello di Romaaccoglieva l'impugnazione proposta dalla attrice in primo grado, [OSCURATO:SOCIETA]., avverso l'ordinanza del Tribunale di Roma (emessaex art. 702-ter cod. proc. civ.) che aveva rigettato la domanda di condan-na della convenuta, [OSCURATO:PERSONA] 1, al pagamento di euro 36.828,91 a titolodi corrispettivo per prestazioni di diagnostica di laboratorio svolte tra gen-naio 2010 ed agosto 2013.2.- Osservava la Corte che lo sconto tariffario di cui all'art. 1, comma796, lettera o), della legge 27 dicembre 2006 n° 296 era valido solo per iltriennio 2007-2009, come previsto dalla norma, con la conseguenza cheesso non poteva essere applicato a prestazioni rese in anni diversi.In riforma della prima decisione, condannava, quindi, l'Asl a pagareall'erogatore privato l'importo sopra indicato, oltre interessi al tasso legaledalla domanda.3.- Ricorre per cassazione l'Asl, affidando il gravame a tre motivi illu-strati da memoria.Numero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026Resiste il fallimento della T. [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. con controricorsoillustrato da memoria, concludendo per l'inammissibilità e, comunque, perl'infondatezza dell'impugnazione.La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale aisensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.RAGIONI DELLA DECISIONE4.- Col primo motivo, formulato in base all'art. 360 n° 4 cod. proc.civ., la ricorrente deduce la nullità della sentenza per violazione degli artt.298, 300 e 304 del codice di rito e 43, terzo comma, del r.d. 16 marzo1942 n° 267.Il Tribunale di Roma aveva dichiarato il fallimento della [OSCURATO:SOCIETA]. con sentenza n° 157 del 20 febbraio 2019, dunque nel corsodel giudizio di appello.Tuttavia, il giudizio – interrotto iure in base all'art. 43 della legge falli-mentare – era proseguito sino al 4 giugno 2020, udienza cartolare in cui lacausa venne trattenuta a decisione.La prosecuzione del giudizio avrebbe, quindi, determinato la nullità ditutti gli atti del processo, sentenza compresa.5.- Il motivo è manifestamente infondato.In disparte la questione della mancata decorrenza del termine per lariassunzione del processo interrotto (posta dal resistente nel controricorsoe nella memoria illustrativa), è noto, infatti, che la prosecuzione del giudi-zio civile nonostante l'intervenuta dichiarazione di fallimento di una delleparti produce la nullità relativa degli atti processuali successivi: vizio chepuò essere fatto valere non da tutte le parti in causa, ma solo da quellainteressata, ossia la curatela fallimentare (per tutte: Cass., sez. III, 13aprile 2025 n° 9649, con menzione di altri precedenti): evenienza che,qui, non si è verificata.Numero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/20266.- Col secondo motivo, formulato (in subordine) in base all'art. 360n° 5 cod. proc. civ., la ricorrente lamenta l'omesso esame dell'ulterioreeccezione, proposta in primo grado e ribadita in sede di appello, di supe-ramento del budget previsto per le annualità 2010, 2011, 2012 e 2013.Col terzo mezzo, parimenti formulato (in via ulteriormente subordina-ta) in base all'art. 360 n° 5 cod. proc. civ., la ricorrente si duole dell'o-messo esame dell'ulteriore eccezione di riduzione dell'importo ex adversorichiesto, a fronte dell'avvenuto superamento del budget previsto, quan-tomeno, per le annualità 2012 e 2013.7.- Preliminarmente va esaminata l'eccezione di inammissibilità ditali motivi sollevata dalla Curatela (controricorso pagina 14) sul rilievo del-la mancata integrale trascrizione degli atti processuali posti a fondamentodei motivi.L'eccezione non può essere condivisa, posto che l'onere di trascrizionedegli atti va coordinato con i principi di chiarezza e sinteticità dei fatti dicausa e dei motivi di ricorso (art. 366 n° 3 e 4 cod. proc. civ.), evitandoformalismi eccessivi non giustificati rispetto alla finalità propria del princi-pio di autosufficienza (CEDU 28 ottobre 2021 – Succi contro Italia – § 92).Sicché, se in taluni casi (quando ad es. il ricorrente censuri l'erroneainterpretazione dei motivi di appello da parte del giudice di secondo gra-do) può essere necessaria l'integrale trascrizione dell'atto processuale sulquale il mezzo si fonda, in altri (quali ad es. la censura di omesso esamedi una eccezione: caso che qui ricorre) ai fini dell'ammissibilità del motivodi gravame può bastare che il ricorrente descriva l'eccezione formulata edindichi specificamente l'atto nel quale essa venne proposta (sul che si ve-da Cass., sez. T, 26 maggio 2026 n° 16336; Cass., sez. I, 28 maggio2026 n° 16788, con menzione di altri precedenti, citate dalla stessa ricor-rente).A ben vedere, inoltre, anche nelle decisioni menzionate alla pagina 14del controricorso il principio di autosufficienza appare adeguatamente mo-Numero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026dulato a seconda dei casi concreti, non richiedendosi sempre l'integraletrascrizione degli atti (requisito che, per vero, non è espressamente enun-ciato nemmeno dall'art. 366 cod. proc. civ., tantomeno nel testo vigenteanteriormente al d.lgs. 10 ottobre 2022 n° 149).8.- Nel merito i motivi sono fondati, previa loro riconduzione all'art.360 n° 3 cod. proc. civ. e loro riqualificazione come violazione dell'art. 112dello stesso codice.Va, infatti, rammentato che, ai fini dell'ammissibilità del ricorso percassazione, non è necessaria la specificazione dell'ipotesi (ex art. 360) cuis'intende fare riferimento, purché si faccia valere un vizio della decisionechiaramente identificabile sulla base delle censure proposte e astratta-mente riconducibile ad una delle categorie tassativamente individuatedall'art. 360 cod. proc. civ. (ex multis: Cass., Sez. Un., 9 aprile 2024, n°9448).Ora, i vizi denunciati nei motivi sono chiaramente riconducibili alla vio-lazione dell'art. 112 cod. proc. civ., sussumibile nel caso previsto dall'art.360 n° 3 cod. proc. civ.Infatti, ricorre la violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. quando manchidel tutto la pronuncia del giudice del merito sulla domanda (o su un capodi essa) o su un'eccezione ritualmente proposta, mentre ricorre la viola-zione dell'art. 132, secondo comma, n° 4, cod. proc. civ., quando il giudi-ce, pur avendo esaminato la domanda o l'eccezione, l'ha accolta o respintacon una motivazione apparente o contraddittoria (per tutte: Cass., sez. T,23 ottobre 2024, n° 27551).La ricorrente ha, poi, brevemente riassunto il contenuto delle eccezioniformulate (contenute nei due mezzi sopra riassunti) ed ha indicato gli attiprocessuali nei quali esse sono state tempestivamente formulate.Nel presente caso ricorre l'ipotesi dell'omessa pronuncia, mentre il me-rito del motivo di gravame (ossia il superamento del tetto ed il ripartodell'onere probatorio: questioni segnalate dal resistente nel controricorsoNumero registro generale 10158/2021Numero sezionale 2890/2026Numero di raccolta generale 23004/2026Data pubblicazione 10/07/2026e nella memoria illustrativa) è ovviamente rimesso al prudente apprezza-mento del materiale istruttorio cui dovrà procedere la Corte territoriale.In conclusione, nessun cenno alle eccezioni tempestivamente formula-te dall'Asl nelle comparse di risposta del primo e del secondo grado di giu-dizio è contenuto nella sentenza gravata, che va pertanto cassata per vio-lazione dell'art. 112 cod. proc. civ.9.- Alla cassazione della sentenza segue la rimessione della causa allaCorte d'appello di Roma, in diversa composizione, la quale provvederà an-che a regolare le spese della presente fase processuale. P.Q.Mla Corte rigetta il primo motivo di ricorso, accoglie il secondo ed il terzo,cassa la sentenza impugnata, in relazione ai motivi accolti, e rinvia allaCorte d'appello di Roma, in diversa composizione, anche per le spese delpresente giudizio.Così deciso in Roma il 25 giugno 2026, nell'adunanza camerale dellaprima sezione.Il presidenteGuido Mercolino
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