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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 26 ottobre 2021

Cassazione n. 43660/2021

Testo disponibile della fonte

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seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Perù il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2555/2020 del 21/07/2020 della Corte di appello di Milano prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 15876/2020 del 10/12/2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Milano in data 04/02/2019, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, nella misura di anni nove di reclusione ed euro 40.000 di multa, con conferma nel resto.

2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. -Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/1990 e 81 cod. pen.

Il giudice del rinvio ha commesso un duplice errore in quanto, da un lato, pur in presenza dei nuovi parametri dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, non riduceva la pena detentiva (come espressamente disposto dalla Suprema Corte in sede di annullamento), contravvenendo all'obbligo di adeguarsi alla decisione che rilevava l'illegalità della pena e, dall'altro, diminuiva la pena pecuniaria (da euro 66.000 ad euro 40.000) che, invero, a seguito della sentenza n. 40/19 della Corte costituzionale era stata nel minimo addirittura ritoccata verso l'alto. -Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 627, comma 3 cod. proc. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 81 cod. pen.

La Corte territoriale ha giustificato l'operato nuovo trattamento sanzionatorio, richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen., con il richiamo ad un'affermazione, oltre che manifestamente illogica, priva di rilevanza giuridica, atteso che la pena stabilita nei precedenti giudizi è inevitabilmente il frutto sia dei dettami dell'art. 133 cod. pen. che della cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice.

3. Il ricorso è fondato nei suoi due collegati motivi di doglianza.

4. L'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte in cui non ha ridotto la pena detentiva disapplicando l'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e, conseguentemente, violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non uniformandosi alle statuizioni assunte dal giudice di legittimità in sede di annullamento, appare evidente: così operando, la Corte territoriale, da un lato, ha fatto venir meno la funzione nomofilattica della Suprema Corte e, dall'altro, ha eluso il raccordo tra il giudizio rescindente e quello rescissorio.

Essendo chiaro l'oggetto della modificazione apportata dalla decisione della Corte costituzionale, il giudice di legittimità aveva fornito una chiara ed espressa indicazione circa la necessità di diminuire la sola pena detentiva, stigmatizzando il comportamento della Corte d'appello (la cui decisione era stata oggetto del primo annullamento) che aveva finito, di fatto, per aumentare d'ufficio la pena in ragione del distacco - oggi evidente - dalla pena irrogata in concreto e quella minima edittalmente prevista, rendendo evidente un sostanziale ed inaccettabile effetto peggiorativo della pena.

5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio che, nel rideterminare la pena, dovrà tener conto dei nuovi limiti edittali previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (da anni sei ad anni venti di reclusione e da 26.000 euro a 260.000,00 euro di multa) e della circostanza che la pena detentiva base, già prima dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 40/2019), era stata indicata in termini di poco superiori (anni nove di reclusione) rispetto a quelli minimi (anni otto di reclusione) all'epoca previsti P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio.

Sentenza a motivazione semplificata.

Così deciso in Roma il 26/10/2021.

Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], n. in Perù il [OSCURATO:DATA_NASCITA], rappresentata ed assistita dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], di fiducia avverso la sentenza n. 2555/2020 del 21/07/2020 della Corte di appello di Milano prima sezione penale; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; preso atto della tempestiva richiesta difensiva di discussione in presenza; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale, [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata per la rideterminazione della pena; udito il difensore, avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], la Corte di appello di Milano, giudicando in sede di rinvio a seguito di annullamento della Corte di Cassazione, sesta sezione penale, sentenza n. 15876/2020 del 10/12/2019, in parziale riforma della pronuncia di primo grado resa dal Tribunale di Milano in data 04/02/2019, rideterminava la pena nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al reato di cui all'art. 73, commi 1 e 6, d.P.R. 309/1990, nella misura di anni nove di reclusione ed euro 40.000 di multa, con conferma nel resto. 2. Avverso detta sentenza, nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], viene proposto ricorso per cassazione per lamentare quanto segue. -Primo motivo: inosservanza ed erronea applicazione della legge penale in relazione agli artt. 627, comma 3, cod. proc. pen., 73 comma 1, d.P.R. 309/1990 e 81 cod. pen. Il giudice del rinvio ha commesso un duplice errore in quanto, da un lato, pur in presenza dei nuovi parametri dell'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990, non riduceva la pena detentiva (come espressamente disposto dalla Suprema Corte in sede di annullamento), contravvenendo all'obbligo di adeguarsi alla decisione che rilevava l'illegalità della pena e, dall'altro, diminuiva la pena pecuniaria (da euro 66.000 ad euro 40.000) che, invero, a seguito della sentenza n. 40/19 della Corte costituzionale era stata nel minimo addirittura ritoccata verso l'alto. -Secondo motivo: mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione agli artt. 627, comma 3 cod. proc. pen., 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 e 81 cod. pen. La Corte territoriale ha giustificato l'operato nuovo trattamento sanzionatorio, richiamando i parametri dell'art. 133 cod. pen., con il richiamo ad un'affermazione, oltre che manifestamente illogica, priva di rilevanza giuridica, atteso che la pena stabilita nei precedenti giudizi è inevitabilmente il frutto sia dei dettami dell'art. 133 cod. pen. che della cornice edittale prevista dalla norma incriminatrice. 3. Il ricorso è fondato nei suoi due collegati motivi di doglianza. 4. L'errore in cui è incorsa la Corte territoriale nella parte in cui non ha ridotto la pena detentiva disapplicando l'art. 73, comma 1 d.P.R. 309/1990 e, conseguentemente, violando l'art. 627, comma 3, cod. proc. pen., non uniformandosi alle statuizioni assunte dal giudice di legittimità in sede di annullamento, appare evidente: così operando, la Corte territoriale, da un lato, ha fatto venir meno la funzione nomofilattica della Suprema Corte e, dall'altro, ha eluso il raccordo tra il giudizio rescindente e quello rescissorio. Essendo chiaro l'oggetto della modificazione apportata dalla decisione della Corte costituzionale, il giudice di legittimità aveva fornito una chiara ed espressa indicazione circa la necessità di diminuire la sola pena detentiva, stigmatizzando il comportamento della Corte d'appello (la cui decisione era stata oggetto del primo annullamento) che aveva finito, di fatto, per aumentare d'ufficio la pena in ragione del distacco - oggi evidente - dalla pena irrogata in concreto e quella minima edittalmente prevista, rendendo evidente un sostanziale ed inaccettabile effetto peggiorativo della pena. 5. Da qui l'annullamento della sentenza impugnata, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio che, nel rideterminare la pena, dovrà tener conto dei nuovi limiti edittali previsti dall'art. 73, comma 1, d.P.R. 309/1990 (da anni sei ad anni venti di reclusione e da 26.000 euro a 260.000,00 euro di multa) e della circostanza che la pena detentiva base, già prima dell'intervento della Corte costituzionale (sent. n. 40/2019), era stata indicata in termini di poco superiori (anni nove di reclusione) rispetto a quelli minimi (anni otto di reclusione) all'epoca previsti P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Milano per nuovo giudizio. Sentenza a motivazione semplificata. Così deciso in Roma il 26/10/2021. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
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