CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 28 settembre 2021
Cassazione n. 45034/2021
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 22/09/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA](, per mezzo del proprio difensore, ricorre avverso la sentenza in data 22/09/2020 della Corte di appello di Genova che ha confermato la sentenza in data 18/10/2017 del Tribunale di Genova che lo aveva condannato per i reati di ricettazione e vendita di prodotti con marchi contraffatti. La Corte dì merito ha altresì revocato la sospensione condizionale concessa con la sentenza impugnata. 1.1. Con un unico motivo deduce la violazione dell'art. 168, cod.pen. e il vizio di motivazione per la disposta revoca della sospensione condizionale della pena, pur in assenza di un'impugnazione del Pubblico ministero e omettendo i motivi della decisione. 2. Ciò premesso, il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato alla luce del principio di diritto secondo il quale non viola il divieto di "reformatio in peius" il giudice di rinvio che revochi il beneficio della sospensione condizionale, nelle ipotesi previste dai commi primo e terzo dell'art. 168 cod. pen., ín quanto, in entrambi i casi, si tratta di provvedimenti dichiarativi, riguardanti effetti che si producono "ope legis" e presuppongono non un'attività discrezionale o valutativa, bensì puramente ricognitiva, con cui si accerta il venir meno delle preesistenti condizioni legittimanti. (In motivazione, la Corte ha precisato che il suddetto principio è applicabile anche in caso di giudizio di rinvio a seguito di annullamento disposto dalla cassazione, in quanto la natura dichiarativa della deciAlla declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione segue, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento nonché, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa dì inammissibilità, al pagamento in favore della cassa delle ammende della somma di euro tremila, così equitativamente fissata in ragione dei motivi dedotti. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 28/09/2021 Il Consigliere est. [OSCURATO:PERSONA] Mari ( V; e Santis í - ---,. DEPQ-[OSCURATO:PERSONA] thl