CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 25 ottobre 2024
Cassazione n. 43039/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/02/2024 della CORTE APPELLO di CAGLIARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che i motivi dedotti dal ricorrente sono generici, essendo evidente la infondatezza della critica alla motivazione della Corte di appello di Cagliari, che, contrariamente a quanto dedotto nel ricorso, ha congruamente motivato in ordine alle ragioni del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche rimarcando la serialità dell'attività di spaccio, il profitto conseguito e quello perseguito, la finalità utilitaristica delle ammissioni del fatto, suffragato da altri solidi elementi di prova, mentre l'applicazione del comma quinto dell'art. 73 d.P.R. 309/90 non contraddice affatto tale valutazione negativa operata dal giudice, né tanto meno la giustificazione addotta sulla consumazione del reato mentre si trovava agli arresti domiciliari; ritenuto che l'assenza di un confronto effettivo con le valutazioni del giudice di merito, per l'insindacabilità delle valutazioni adeguatamente e logicamente motivate, comporti l'inammissibilità del ricorso; ritenuto che dalla inammissibilità del ricorso consegue ex art. 616 c.p.p. la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro 3000. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il giorno il 25 ottobre 2024 Il CoL.Iiere estensore [OSCURATO:PERSONA]-