Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 1 febbraio 2022

Cassazione n. 19255/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Boiano (CB) avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte di appello di Campobasso.

Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso.

Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte e nota spese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, Regione Molise, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 10 gennaio 2018, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma e 314 cod. pen.

Si contesta a Gentile, quale consigliere regionale del Molise e capogruppo del gruppo politico "[OSCURATO:PERSONA]", di essersi appropriato di parte delle somme ricevute per il funzionamento del gruppo utilizzandole per fini diversi e non riconducibili alla specifica destinazione per esse prevista.

In particolare, egli si appropriava, negli anni dal 2007 al 2011, di una somma complessiva pari ad euro 90.719,01.

Il compendio probatorio si fonda, in principalità, sulle indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in merito alle quali ha riferito in dibattimento il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito di esposto anonimo relativo alle "spese folli della politica molisana" era stato delegato ad indagare e aveva, quindi acquisito i rendiconti presentati da tutti i gruppi consiliari per gli anni 2007 - 2011, rendiconti risultati privi dei documenti giustificativi delle spese.

2. Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione Gentile, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi:

2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di peculato.

La legge regionale del Molise, n. 20/1991 prevedeva che i fondi destinati a ciascun gruppo fossero spendibili senza vincolo di destinazione.

In ogni caso, buona parte delle spese contestate a Gentile appaiono riconducibili alla finalità istituzionale del gruppo consiliare già sulla base della loro natura e, comunque, all'attività politica di Gentile (spese di telefonia, cancelleria, trasferte a Roma, riviste e giornali, ristorazione ed alberghi, caffè, acqua e generi alimentari); per altre, nel corso dell' istruttoria, sono state fornite ampie e convincenti spiegazioni del tutto disattese dal Tribunale; per altre, ancora, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato.

Il Pubblico ministero non ha, comunque, fornito la prova che le spese non fossero riconducibili a finalità istituzionali.

La sola genericità della documentazione giustificativa non può dimostrare la finalità privatistica delle spese in un contesto in cui non vi era neppure l'obbligo di conservare la documentazione comprovante le modalità di impiego dei fondi.2.2.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di peculato, posto che i rendiconti sono sempre stati approvati. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per le ragioni di seguito indicate.

2. Deve premettersi che è irrilevante quanto sostenuto dalla difesa, a proposito del fatto che la normativa regionale vigente al momento dei fatti non prevedeva vincoli di destinazione né, conseguentemente, oneri giustificativi in relazione alle spese sostenute dai gruppi consiliari utilizzando i contributi spettanti a ciascun gruppo.

Come già evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021 -dep. 01/02/2022, Mucilli, Rv. 282879; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279418), i principi dettati dalla Costituzione nella materia in questione (artt. 3, 81, 97, 100 e 103) consentono di ritenere sussistente un generale e ineliminabile dovere di giustificazione della spesa secondo le finalità istituzionali, anche in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso.

La Corte costituzionale ha, in particolare, chiarito che esiste un intrinseco dovere per i gruppi consigliari di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari; si tratta di un dovere che costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale (Corte cost., n. 39 del 2014).

2.1. Occorre osservare che, se è vero che la citata disciplina regionale, per i contributi destinati ai gruppi consiliari, lasciava alla discrezionalità dei soggetti legittimati alla spesa la scelta sul come impegnare i fondi in tal senso erogati (secondo il primo comma dell'art. 4 i contributi di cui all'art. 3 venivano erogati "in rate quadrimestrali anticipate" ed erano "spendibili senza vincoli di destinazione"), tale discrezionalità di spesa non poteva prescindere dall'ineludibile riferimento alla causale di fondo, quella del funzionamento dei gruppi consiliari, espressamente sancita dal citato art. 3, che ne legittimava l'erogazione, tale da imporre il rispetto di oneri giustificativi, peraltro confermati dall'obbligo di rendicontazione sussistente in capo al Presidente di ciascun gruppo: ai sensi del comma 3 dell'allora vigente art. 4 della citata legge regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari erano infatti tenuti a presentare "all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente" che , se non utilizzati, andavano restituiti; documento questo che, "approvato dall'Ufficio di Presidenza" finiva per confluire nella rendicontazione generale della Regione ai sensi dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, e che, al contempo, costituiva condizione per la continuativa erogazione dei relativi contributi, i quali, in mancanza del rendiconto, andavano sospesi (comma 4 del citato art. 4).

2.2. Incontroversa la qualifica pubblicistica da ascrivere ai gruppi consiliari (in quanto organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri) secondo un canone valutativo, che il ricorso neppure contrasta, costantemente ribadito da questa Corte, ne deriva che al Presidente del gruppo, nella veste di pubblico ufficiale, la stessa disciplina regionale finiva per ascrivere una funzione di vigilanza, che trovava la sua ragione nel vincolo di destinazione pubblica del denaro e nel dovere di predisporre la nota riepilogativa di fine anno, da comporre in modo articolato e dunque declinando le diverse causali di spesa per forza di cose ricavabili dai giustificativi allegati dai singoli soggetti componenti il gruppo.

2.3. Sulla base della ricostruzione normativa compiuta e dei principi richiamati, discende in negativo che: a) non potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consigliari le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri erano espressione, che non fossero connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo; b) non potevano essere imputate al fondo le spese che i singoli consiglieri sostenevano per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare, nel senso indicato; c) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri avevano in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione. d) non potevano chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279418-08).

3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nella parte in cui la Corte territoriale non ha dato corretta applicazione al principio di diritto secondo il quale, in tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, ai fini della prova del reato di peculato, non può darsi di per sé rilievo alla mancanza di coeva giustificazione, nel senso che non può intendersi come intrinsecamente illecita la spesa per il solo profilo formale, salva la sua concreta verifica, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme (pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro).

Grava, pertanto, sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale (Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 28274-02; Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067 - 01).

3.1. Deve osservarsi che, in talune circostanze, la documentazione prodotta è, di per sé, rivelatrice dell'utilizzo dei fondi pubblici per finalità incompatibili con quelle istituzionali (si pensi, alle spese sostenute per regali a politici o per l'acquisto di beni ad uso personale): in questi casi la prova è, appunto, "documentale" e, pertanto, è sufficiente per ricondurre la condotta dell'imputato alla fattispecie del peculato.

In altre circostanze, le fatture o gli scontrini originariamente prodotti sono causalmente "neutri" (uno mero scontrino relativo ad una consumazione tra due o più persone, un acquisto da un dato negozio, una mera ricevuta di ristorazione, un documento contabile per una consumazione ad un bar) ovvero sono indicativi di una causale astrattamente compatibile con quelle giustificanti la spesa, ma tuttavia generici (es.

"spese di rappresentanza" "spese di ristorazione"): il tema della prova della condotta appropriativa assume, allora, una valenza indiziaria e si sposta all'interno dell'accertamento processuale.

Ciò significa che le indagini del Pubblico ministero possono effettivamente consentire di attribuire alla documentazione sopra definita causalmente "neutra" un significato penalmente rilevante (si pensi ai casi in cui venga accertato che il consigliere si trovava in un posto diverso da quello in cui risulta emesso il documento contabile per il quale era chiesto il rimborso; ai casi in cui, nel corso dello stesso giorno, risultavano emessi più scontrini in luoghi diversi e distanti tra loro; ai casi in cui la documentazione contabile riguardi spese avvenute in luoghi ovvero in giorni che solitamente si frequentano in periodi di vacanza, quando l'attività istituzionale dei gruppi consigliari è sospesa).

Si tratta di situazioni, "altamente significative" sul piano probatorio, in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione "neutra" e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione della spesa si manifesta in modo chiaro e stringente.Non ci si riferisce ai casi in cui, a fronte di situazioni come quelle indicate e a una richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole dubbio che quella spesa possa essere stata comunque sostenuta per il conseguimento delle finalità istituzionali.

Assumono, invece, rilievo i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione - ad esempio del perché sia stato chiesto il rimborso di una spesa sostenuta in un luogo ed in un tempo in cui egli era altrove - ovvero adduca spiegazioni o produca documenti che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermino, anche solo implicitamente, la causale esterna della spesa rispetto alle finalità attributive del potere e finiscono per provare l'interversione del possesso.

4. Rileva il Collegio che, nel processo in esame, come meglio si dirà, a fronte di situazioni di per sé "neutre", la Corte di appello, invertendo l'onere della prova, ha ritenuto sussistente il peculato, solo perché, originariamente, non era stata fornita giustificazione alcuna in merito alla causale.

4.1. E' opportuno osservare preliminarmente che, nel procedimento in questione, non si è proceduto sulla scorta di una effettiva notizia di reato, bensì per una scelta di verifica generale delle spese dei gruppi consiliari, attività sostanzialmente sovrapponibile all'attività di verifica contabile, a seguito della ricezione di un esposto anonimo da parte della Procura.

La sentenza impugnata richiama ripetutamente le dichiarazioni dell'operante della Guardia di Finanza dalle quali si desume chiaramente la assenza di indagini precipuamente finalizzate ad accertare la avvenuta appropriazione delle somme di denaro contestate. [OSCURATO:PERSONA] di finanza si limitò, infatti, ad acquisire presso gli uffici di Ragioneria del Consiglio Regionale del Molise tutti i rendiconti presentati dai gruppi consiliari per gli anni dal 2007 al 2011, rendiconti, spesso, privi dei documenti giustificativi delle spese sostenute dai vari gruppi.

Gentile diede, poi, seguito alla richiesta di consegna di tutta la documentazione attestante tali spese.

L'operante ha sottolineato che, con riferimento agli scontrini relativi a pranzi, cene, aperitivi, pasticceria, cialde di caffè consegnate presso la sede del gruppo (e, quindi, spese astrattamente "neutre" che, come si è detto sopra, al fine di provare l'appropriazione, dovevano essere necessariamente "colorate" da specifiche indagini sul punto), si accertò che le somme indicate nel capo di imputazione non erano in diretta relazione con il funzionamento del gruppo consiliare unicamente sulla base della mancata giustificazione da parte di Gentile di tale collegamento.

Lo stesso dicasi in relazione alle spese per ricariche telefoniche e acquisto di cellullari. 6 i Quanto agli abbonamenti a testate locali, il criterio utilizzato ai fini probatori fu una mera valutazione affidata agli operanti ed avente ad oggetto la apparente sproporzione tra il numero degli stessi e le esigenze del gruppo.

A pagina 12 della sentenza, la Corte territoriale, nel porre a fondamento della propria decisione le indagini della Guardia di Finanza, chiarisce definitivamente sulla base di quali elementi, per le spese che, a differenza di altre, non apparivano immediatamente incompatibili con il fine istituzionale, è stato ritenuto provato il reato di peculato: il criterio di selezionamento delle spese è sempre stato lo stesso, e, in particolare, la assenza di collegamenti documentali in relazione agli scontrini rinvenuti.

Il che ha finito per condizionare la decisione fondata su valutazioni non sempre compatibili con questa sede penale sia quanto alle regole probatorie che al ritenere integrare il reato l'ottenimento di rimborsi per spese non del tutto eccentriche ma "solo" eccessive o di dubbia inerenza.

4.2. Occorre, inoltre, rilevare che la sentenza impugnata, per sostenere la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti come peculato, si fonda su un precedente della giurisprudenza di legittimità, in cui vi era la prova positiva delle finalità private dell'incameramento delle somme; in particolare, Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654, trattava di un caso nel quale gli imputati, nel corso delle intercettazioni, affermavano di essere ben consapevoli di avere richiesto rimborsi non dovuti perché "personali" (quali canoni di locazione e acquisto di autovetture) e, del resto, li avevano occultati con pezze di appoggio (scontrini e altro) irregolari, finalizzati a non fare comprendere quale fosse la spesa.

Infatti, alcuni documenti erano prodotti due volte, alcuni resi illeggibili, le ricevute erano prive di data e firma, non vi era mai riferimento ai beni acquistati.

Alla "confessione" nelle conversazioni intercettate si aggiungevano gli accertamenti mirati (quindi riferiti a concrete notizie di reato) che dimostravano l'uso privatistico dei fondi ed anche la loro diretta appropriazione per essere alcuni acquisti solo simulati e per essere stati pagati dei canoni di locazione per immobili in uso personale.

5. La decisione della Corte di appello di Campobasso si rivela, quindi, erronea perché doveva essere applicato, senza alcuna deroga, il principio dell'onere della prova a carico dell'accusa nei termini sopra riportati.

5.1. Il restante motivo deve ritenersi assorbito.

6. La sentenza impugnata deve, pert

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] a Boiano (CB) avverso la sentenza del 14/12/2020 della Corte di appello di Campobasso. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Lette le conclusioni scritte dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], che ha insistito per l'accoglimento del ricorso; lette le conclusioni scritte e nota spese dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], nell'interesse della parte civile, Regione Molise, che ha chiesto il rigetto del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Campobasso ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Campobasso il 10 gennaio 2018, che condannava [OSCURATO:PERSONA] alla pena di anni due e mesi nove di reclusione per il reato di cui agli artt. 81, secondo comma e 314 cod. pen. Si contesta a Gentile, quale consigliere regionale del Molise e capogruppo del gruppo politico "[OSCURATO:PERSONA]", di essersi appropriato di parte delle somme ricevute per il funzionamento del gruppo utilizzandole per fini diversi e non riconducibili alla specifica destinazione per esse prevista. In particolare, egli si appropriava, negli anni dal 2007 al 2011, di una somma complessiva pari ad euro 90.719,01. Il compendio probatorio si fonda, in principalità, sulle indagini del Nucleo di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza, in merito alle quali ha riferito in dibattimento il teste [OSCURATO:PERSONA], il quale, a seguito di esposto anonimo relativo alle "spese folli della politica molisana" era stato delegato ad indagare e aveva, quindi acquisito i rendiconti presentati da tutti i gruppi consiliari per gli anni 2007 - 2011, rendiconti risultati privi dei documenti giustificativi delle spese. 2. Avverso la sentenza, ricorre per Cassazione Gentile, a mezzo del difensore di fiducia, deducendo i seguenti motivi: 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione al reato di peculato. La legge regionale del Molise, n. 20/1991 prevedeva che i fondi destinati a ciascun gruppo fossero spendibili senza vincolo di destinazione. In ogni caso, buona parte delle spese contestate a Gentile appaiono riconducibili alla finalità istituzionale del gruppo consiliare già sulla base della loro natura e, comunque, all'attività politica di Gentile (spese di telefonia, cancelleria, trasferte a Roma, riviste e giornali, ristorazione ed alberghi, caffè, acqua e generi alimentari); per altre, nel corso dell' istruttoria, sono state fornite ampie e convincenti spiegazioni del tutto disattese dal Tribunale; per altre, ancora, non risulta provato l'elemento soggettivo del reato. Il Pubblico ministero non ha, comunque, fornito la prova che le spese non fossero riconducibili a finalità istituzionali. La sola genericità della documentazione giustificativa non può dimostrare la finalità privatistica delle spese in un contesto in cui non vi era neppure l'obbligo di conservare la documentazione comprovante le modalità di impiego dei fondi.2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione in relazione all'elemento soggettivo del reato di peculato, posto che i rendiconti sono sempre stati approvati. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è fondato e la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte di appello di Salerno per le ragioni di seguito indicate. 2. Deve premettersi che è irrilevante quanto sostenuto dalla difesa, a proposito del fatto che la normativa regionale vigente al momento dei fatti non prevedeva vincoli di destinazione né, conseguentemente, oneri giustificativi in relazione alle spese sostenute dai gruppi consiliari utilizzando i contributi spettanti a ciascun gruppo. Come già evidenziato da questa Corte (Sez. 6, n. 3664 del 26/11/2021 -dep. 01/02/2022, Mucilli, Rv. 282879; Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279418), i principi dettati dalla Costituzione nella materia in questione (artt. 3, 81, 97, 100 e 103) consentono di ritenere sussistente un generale e ineliminabile dovere di giustificazione della spesa secondo le finalità istituzionali, anche in mancanza di una specifica previsione normativa in tal senso. La Corte costituzionale ha, in particolare, chiarito che esiste un intrinseco dovere per i gruppi consigliari di dare conto delle modalità di impiego del denaro pubblico in conformità alle regole di gestione dei fondi e alla loro attinenza alle funzioni istituzionali svolte dai gruppi consiliari; si tratta di un dovere che costituisce parte necessaria del rendiconto regionale, nella misura in cui le somme da tali gruppi acquisite e quelle restituite devono essere conciliate con le risultanze del bilancio regionale (Corte cost., n. 39 del 2014). 2.1. Occorre osservare che, se è vero che la citata disciplina regionale, per i contributi destinati ai gruppi consiliari, lasciava alla discrezionalità dei soggetti legittimati alla spesa la scelta sul come impegnare i fondi in tal senso erogati (secondo il primo comma dell'art. 4 i contributi di cui all'art. 3 venivano erogati "in rate quadrimestrali anticipate" ed erano "spendibili senza vincoli di destinazione"), tale discrezionalità di spesa non poteva prescindere dall'ineludibile riferimento alla causale di fondo, quella del funzionamento dei gruppi consiliari, espressamente sancita dal citato art. 3, che ne legittimava l'erogazione, tale da imporre il rispetto di oneri giustificativi, peraltro confermati dall'obbligo di rendicontazione sussistente in capo al Presidente di ciascun gruppo: ai sensi del comma 3 dell'allora vigente art. 4 della citata legge regionale, entro il 31 gennaio di ogni anno i Presidenti dei gruppi consiliari erano infatti tenuti a presentare "all'Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale un rendiconto articolato circa l'utilizzazione dei fondi loro erogati nell'anno precedente" che , se non utilizzati, andavano restituiti; documento questo che, "approvato dall'Ufficio di Presidenza" finiva per confluire nella rendicontazione generale della Regione ai sensi dall'art. 5 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, e che, al contempo, costituiva condizione per la continuativa erogazione dei relativi contributi, i quali, in mancanza del rendiconto, andavano sospesi (comma 4 del citato art. 4). 2.2. Incontroversa la qualifica pubblicistica da ascrivere ai gruppi consiliari (in quanto organi strumentali al funzionamento dell'assemblea regionale e non appendici dei partiti politici a cui appartengono i singoli consiglieri) secondo un canone valutativo, che il ricorso neppure contrasta, costantemente ribadito da questa Corte, ne deriva che al Presidente del gruppo, nella veste di pubblico ufficiale, la stessa disciplina regionale finiva per ascrivere una funzione di vigilanza, che trovava la sua ragione nel vincolo di destinazione pubblica del denaro e nel dovere di predisporre la nota riepilogativa di fine anno, da comporre in modo articolato e dunque declinando le diverse causali di spesa per forza di cose ricavabili dai giustificativi allegati dai singoli soggetti componenti il gruppo. 2.3. Sulla base della ricostruzione normativa compiuta e dei principi richiamati, discende in negativo che: a) non potevano essere imputate al fondo per il funzionamento dei Gruppi consigliari le spese connesse all'attività politica dei partiti, di cui i consiglieri erano espressione, che non fossero connesse ad iniziative del gruppo, decise dal gruppo, volte al funzionamento del gruppo; b) non potevano essere imputate al fondo le spese che i singoli consiglieri sostenevano per la loro personale attività politica, spese volte alla cura del proprio consenso politico, delle relazioni personali sul territorio con esponenti della società civile, con l'informazione, con gli elettori; rapporti finalizzati alla conservazione o all'incremento del consenso politico soggettivo, della visibilità personale del consigliere, ma del tutto scissi da iniziative del gruppo consigliare, nel senso indicato; c) non potevano essere imputate al fondo le spese che i consiglieri avevano in ragione dei rapporti personali tra essi, ovvero per l'organizzazione di iniziative politiche che non trovassero nel gruppo consigliare la fonte di riferimento e di legittimazione. d) non potevano chiaramente essere imputate le spese connesse alle esigenze private del consigliere (Sez. 6, n. 16765 del 18/11/2019, dep. 2020, [OSCURATO:PERSONA]. 279418-08). 3. Ciò premesso, il primo motivo di ricorso è, invece, fondato nella parte in cui la Corte territoriale non ha dato corretta applicazione al principio di diritto secondo il quale, in tema di indebito utilizzo di contributi erogati ai gruppi consiliari regionali, ai fini della prova del reato di peculato, non può darsi di per sé rilievo alla mancanza di coeva giustificazione, nel senso che non può intendersi come intrinsecamente illecita la spesa per il solo profilo formale, salva la sua concreta verifica, essendo necessario l'accertamento dell'illecita appropriazione delle somme (pur potendo l'assoluta inadeguatezza giustificativa del supporto contabile acquisire una valenza altamente significativa dell'utilizzo indebito del denaro). Grava, pertanto, sulla pubblica accusa l'onere di provare il carattere indebito di spese pubbliche non riferibili ai fini istituzionali dell'ente, di cui sia stato richiesto il rimborso, non potendosi confondere i piani, tra loro distinti, della responsabilità contabile per danno erariale e della responsabilità penale (Sez. 6, n. 40595 del 02/03/2021, Bernardini, Rv. 28274-02; Sez. 6, n. 21166 del 09/04/2019, Marino, Rv. 276067 - 01). 3.1. Deve osservarsi che, in talune circostanze, la documentazione prodotta è, di per sé, rivelatrice dell'utilizzo dei fondi pubblici per finalità incompatibili con quelle istituzionali (si pensi, alle spese sostenute per regali a politici o per l'acquisto di beni ad uso personale): in questi casi la prova è, appunto, "documentale" e, pertanto, è sufficiente per ricondurre la condotta dell'imputato alla fattispecie del peculato. In altre circostanze, le fatture o gli scontrini originariamente prodotti sono causalmente "neutri" (uno mero scontrino relativo ad una consumazione tra due o più persone, un acquisto da un dato negozio, una mera ricevuta di ristorazione, un documento contabile per una consumazione ad un bar) ovvero sono indicativi di una causale astrattamente compatibile con quelle giustificanti la spesa, ma tuttavia generici (es. "spese di rappresentanza" "spese di ristorazione"): il tema della prova della condotta appropriativa assume, allora, una valenza indiziaria e si sposta all'interno dell'accertamento processuale. Ciò significa che le indagini del Pubblico ministero possono effettivamente consentire di attribuire alla documentazione sopra definita causalmente "neutra" un significato penalmente rilevante (si pensi ai casi in cui venga accertato che il consigliere si trovava in un posto diverso da quello in cui risulta emesso il documento contabile per il quale era chiesto il rimborso; ai casi in cui, nel corso dello stesso giorno, risultavano emessi più scontrini in luoghi diversi e distanti tra loro; ai casi in cui la documentazione contabile riguardi spese avvenute in luoghi ovvero in giorni che solitamente si frequentano in periodi di vacanza, quando l'attività istituzionale dei gruppi consigliari è sospesa). Si tratta di situazioni, "altamente significative" sul piano probatorio, in cui le risultanze investigative si sviluppano sulla base di una documentazione "neutra" e portano a far emergere una situazione in cui il difetto di giustificazione della spesa si manifesta in modo chiaro e stringente.Non ci si riferisce ai casi in cui, a fronte di situazioni come quelle indicate e a una richiesta di spiegazioni a seguito delle risultanze di indagini, il soggetto interessato produca documenti o alleghi circostanze che, pur incomplete, pur non decisive, lascino il fondato, ragionevole dubbio che quella spesa possa essere stata comunque sostenuta per il conseguimento delle finalità istituzionali. Assumono, invece, rilievo i casi in cui l'interessato, in situazioni come quelle descritte, non fornisca nessuna spiegazione - ad esempio del perché sia stato chiesto il rimborso di una spesa sostenuta in un luogo ed in un tempo in cui egli era altrove - ovvero adduca spiegazioni o produca documenti che, al di là dei convincimenti soggettivi, confermino, anche solo implicitamente, la causale esterna della spesa rispetto alle finalità attributive del potere e finiscono per provare l'interversione del possesso. 4. Rileva il Collegio che, nel processo in esame, come meglio si dirà, a fronte di situazioni di per sé "neutre", la Corte di appello, invertendo l'onere della prova, ha ritenuto sussistente il peculato, solo perché, originariamente, non era stata fornita giustificazione alcuna in merito alla causale. 4.1. E' opportuno osservare preliminarmente che, nel procedimento in questione, non si è proceduto sulla scorta di una effettiva notizia di reato, bensì per una scelta di verifica generale delle spese dei gruppi consiliari, attività sostanzialmente sovrapponibile all'attività di verifica contabile, a seguito della ricezione di un esposto anonimo da parte della Procura. La sentenza impugnata richiama ripetutamente le dichiarazioni dell'operante della Guardia di Finanza dalle quali si desume chiaramente la assenza di indagini precipuamente finalizzate ad accertare la avvenuta appropriazione delle somme di denaro contestate. [OSCURATO:PERSONA] di finanza si limitò, infatti, ad acquisire presso gli uffici di Ragioneria del Consiglio Regionale del Molise tutti i rendiconti presentati dai gruppi consiliari per gli anni dal 2007 al 2011, rendiconti, spesso, privi dei documenti giustificativi delle spese sostenute dai vari gruppi. Gentile diede, poi, seguito alla richiesta di consegna di tutta la documentazione attestante tali spese. L'operante ha sottolineato che, con riferimento agli scontrini relativi a pranzi, cene, aperitivi, pasticceria, cialde di caffè consegnate presso la sede del gruppo (e, quindi, spese astrattamente "neutre" che, come si è detto sopra, al fine di provare l'appropriazione, dovevano essere necessariamente "colorate" da specifiche indagini sul punto), si accertò che le somme indicate nel capo di imputazione non erano in diretta relazione con il funzionamento del gruppo consiliare unicamente sulla base della mancata giustificazione da parte di Gentile di tale collegamento. Lo stesso dicasi in relazione alle spese per ricariche telefoniche e acquisto di cellullari. 6 i Quanto agli abbonamenti a testate locali, il criterio utilizzato ai fini probatori fu una mera valutazione affidata agli operanti ed avente ad oggetto la apparente sproporzione tra il numero degli stessi e le esigenze del gruppo. A pagina 12 della sentenza, la Corte territoriale, nel porre a fondamento della propria decisione le indagini della Guardia di Finanza, chiarisce definitivamente sulla base di quali elementi, per le spese che, a differenza di altre, non apparivano immediatamente incompatibili con il fine istituzionale, è stato ritenuto provato il reato di peculato: il criterio di selezionamento delle spese è sempre stato lo stesso, e, in particolare, la assenza di collegamenti documentali in relazione agli scontrini rinvenuti. Il che ha finito per condizionare la decisione fondata su valutazioni non sempre compatibili con questa sede penale sia quanto alle regole probatorie che al ritenere integrare il reato l'ottenimento di rimborsi per spese non del tutto eccentriche ma "solo" eccessive o di dubbia inerenza. 4.2. Occorre, inoltre, rilevare che la sentenza impugnata, per sostenere la correttezza della qualificazione giuridica dei fatti come peculato, si fonda su un precedente della giurisprudenza di legittimità, in cui vi era la prova positiva delle finalità private dell'incameramento delle somme; in particolare, Sez. 6, n. 53331 del 19/09/2017, Piredda, Rv. 271654, trattava di un caso nel quale gli imputati, nel corso delle intercettazioni, affermavano di essere ben consapevoli di avere richiesto rimborsi non dovuti perché "personali" (quali canoni di locazione e acquisto di autovetture) e, del resto, li avevano occultati con pezze di appoggio (scontrini e altro) irregolari, finalizzati a non fare comprendere quale fosse la spesa. Infatti, alcuni documenti erano prodotti due volte, alcuni resi illeggibili, le ricevute erano prive di data e firma, non vi era mai riferimento ai beni acquistati. Alla "confessione" nelle conversazioni intercettate si aggiungevano gli accertamenti mirati (quindi riferiti a concrete notizie di reato) che dimostravano l'uso privatistico dei fondi ed anche la loro diretta appropriazione per essere alcuni acquisti solo simulati e per essere stati pagati dei canoni di locazione per immobili in uso personale. 5. La decisione della Corte di appello di Campobasso si rivela, quindi, erronea perché doveva essere applicato, senza alcuna deroga, il principio dell'onere della prova a carico dell'accusa nei termini sopra riportati. 5.1. Il restante motivo deve ritenersi assorbito. 6. La sentenza impugnata deve, pert
Sentenza Cassazione n. 19255/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris