CassazionesentenzaSezione 4
Cassazione n. 29480/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/10/2025 del TRIBUNALE di [OSCURATO:PERSONA] visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio del provvedimento gravato. E' presente l'avvocato [OSCURATO:PERSONA] del foro di [OSCURATO:PERSONA] in difesa di [OSCURATO:PERSONA] il quaie chiede che il ricorso del pubblico ministero sia dichiarato inammissibile o in subordine rigettato con conferma della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza in data 17 ottobre 2025, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi quale giudice del rinvio a seguito della sentenza di questa Corte di legittimità Sez. 3, n. 264 del 13.2.2025, ha assolto [OSCURATO:PERSONA] dal reato di occupazione non autorizzata di suolo demaniale perché il fatto non sussiste elvisto l'art. 530, comma 2 cod.pen.t ha assolto l'imputata dal reato di innovazioni non autorizzate per non aver commesso il fatto. 2. Al fine di una migliore comprensione della vicenda processuale occorre premettere che : con sentenza del 19 settembre 2024, il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] assolveva [OSCURATO:PERSONA], titolare dello stabilimento balneare "[OSCURATO:PERSONA] s.a.s. di [OSCURATO:PERSONA] C." sul lungomare [OSCURATO:PERSONA] n. 2, dal reato di occupazione non autorizzata di suolo demaniale marittimo perché il fatto non sussiste e da quello di innovazioni in difformità dal titolo demaniale per non aver commesso il fatto, reati commessi secondo le modalità esecutive e spazio-temporali meglio descritte nel capo di imputazione; proposto ricorso per cassazione avverso detta sentenza da parte del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], questa Corte di legittimità, Sez. 3, con sentenza n. 264 del 13.2.2025, premesso che il ricorso proposto riguardava unicamente la pronuncia assolutoria relativa al reato di innovazioni non autorizzate e che l'illecito de quo ha natura istantanea, rilevava che la tesi del giudice a quo era stata quella dell'estinzione del reato per prescrizione e non già quella dell'estraneità dell'imputata alla vicenda ed inoltre che il detto reato si prescrive nel termine massimo di anni cinque con dies a quo dal 14.10.2021 che ha ripreso a decorrere dalla data della sentenza di annullamento disponeva l'annullamento della sentenza, limitatamente al reato di innovazioni non autorizzate, con rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] in diversa composizione personale; con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] riteneva che le presunte innovazioni risalissero ad epoca antecedente al 2019, ragion per cui non vi era certezza su chi le avesse realizzate, avendo la [OSCURATO:PERSONA] rilevato la gestione dello stabilimento da tale [OSCURATO:PERSONA] e quindi, non rinvenendosi la prova oltre ogni ragionevole dubbio che il reato contestato fosse alla stessa addebitabile, la mandava assolta con la formula per non aver commesso il fatto. 3. Avverso detta sentenza proponeva ricorso per cassazione la Procura della Repubblica presso il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], formulando un unico, articolato motivo di ricorso. 2Con detto motivo deduce la violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. sotto il profilo dell'osservanza o comunque dell'erronea applicazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. laddove la Corte Suprema, in fase rescindente,i1 13 febbraio 20251 ha annullato la sentenza impugnata dal P.M. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] del 19 settembre 2024 limitatamente al reato di innovazioni non autorizzateecon rinvio al Tribunale di [OSCURATO:PERSONA]. Deduce inoltre la violazione di legge ex art. 606 lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'applicazione degli artt. 54 e 1161 cod.nav. limitatamente al reato di innovazioni non autorizzate. Si assume che il giudice del rinvio non si sia conformato ai principi di diritto formulati dal giudice rescindente ex art. 627 cod.proc.pen., essendo stato nella specie l'annullamento pronunciato per vizio di violazione di legge. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso, i cui motivi vanno scrutinati congiuntamente, é inammissibile. Va premesso che il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], pronunciandosi in sede di rinvio a seguito della sentenza di questa Corte, Sez. Terza n. 264 del 2025, basandosi sulla testimonianza dell'Ing. Presenza, secondo cui le opere de quibus sarebbero collocabili in epoca anteriore al 2019, ha ritenuto che non vi fosse la prova oltre ogni ragionevole dubbio che il reato contestato di innovazioni non autorizzate potesse essere addebitato alla [OSCURATO:PERSONA] e di conseguenza ha nuovamente assolto l'imputata dal reato a lei contestato per non aver commesso il fatto. 2. A fronte di tale compiuto apparato argomentativo il ricorrente, pur invocando a sostegno del ricorso il vizio di violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) cod.proc.pen. con riferimento all'applicazione dell'art. 627, comma 3, cod.proc.pen. e degli artt. 54 e 1161 cod. nav., non ha individuato, come era suo P\ i/ o btjAr.A ti onere, quali sarebbero le specifichfstattiizT5iW della sentenIa impugnata che integrerebbero tali violazioni. Di contro, le doglianze articolate si sono concretate in una generica critica della decisione impugnata riportando ampi stralci della sentenza rescindente nonché precedenti di legittimità ritenuti rilevanti in ordine ai principi cui deve conformarsi il giudice del rinvio. Ma per di più H ricorso conclude, in modo altrettanto generico, che "vi é il vizio di violazione di legge per le innovazioni contestate, é acclarato dalla Suprema Corte con le valutazioni asimmetriche, distaccate, disformi del Giudice del rinvio che ha rinnovato i vizi e gli errori già giudicati e già sanzionati dalla Suprema Corte" ancor più sviluppando argomentazioni che non si misurano con la trama motivazionale del provvedimento impugnato. 33. In conclusione il ricorso in quanto generico e privo del necessario confronto con la sentenza impugnata va dichiarato inammissibile. P P.Q.M