CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 37697/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 1980, avverso l'ordinanza emessa il 15 maggio 2023 dal Tribunale di Genova; visti gli atti, l'ordinanza impugnata e il ricorso; udita nell'udienza camerale del 12 luglio 2023 la relazione fatta dal [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; letta la memoria depositata nell'interesse del ricorrente, che ha chiesto, in via principale, di sollevare incidente di legittimità costituzionale e, in subordine, ai sensi dell'art. 618 cod. proc. pen., di rimettere la questione alle Sezioni Unite per la composizione del contrasto. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 15 maggio 2023 il Tribunale di Genova - Sezione per il riesame delle misure cautelari ha confermato il provvedimento emesso il 28 aprile 2023 dal Giudice per le indagini preliminari della stessa città, con cui a [OSCURATO:PERSONA] è stata applicata la misura cautelare degli arresti domiciliari in relazione al reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 2. Avverso l'ordinanza del Tribunale ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato, che ha dedotto i seguenti motivi: 2.1 - A) erronea applicazione degli artt. 274, comma 1 lettera c), e 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., per avere il Tribunale ritenuto applicabile la misura cautelare degli arresti domiciliari nel caso di contestazione del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; B) apparenza e, dunque, mancanza della motivazione per violazione dell'art. 125 cod. proc. pen., non essendo state chiarite in modo comprensibile le ragioni della ritenuta non violazione del principio di eguaglianza e di ragionevolezza; C) erronea applicazione degli artt. 274, comma 1 lettera c), e 275, comma 2 bis, cod. proc. pen.: sarebbe in contrasto con il principio di eguaglianza e di ragionevolezza, trattando in modo diverso situazioni uguali, l'interpretazione secondo cui non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive il divieto, sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni; D) erronea applicazione degli artt. 274, comma 1, e 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., posto che la pretesa distinzione tra arresti domiciliari e custodia cautelare in carcere si pone in contrasto con l'art. 5 CEDU nell'interpretazione conforme offerta dalla Corte europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e, dunque, con l'art. 117 Cost., laddove impone allo Stato, nell'esercizio della potestà legislativa, di operare nel rispetto degli obblighi internazionali. Questione di legittimità costituzionale dell'art. 275, comma 2 bis, cod. proc. pen., per violazione dell'art.117 Cost. e dell'ad 5 CEDU nella parte in cui non prevede anche per gli arresti domiciliari il divieto di applicazione della misura de qua nel caso in cui all'esito del giudizio il giudice ritiene che sarà irrogata una pena superiore ai tre anni; E) mancanza assoluta di motivazione e, dunque, violazione del disposto di cui all'art. 125 cod. proc. pen., per avere omesso ogni argomentazione in merito alla violazione dei parametri di cui all'art. 117 Cost. e 5 CEDU, pur a fronte di precise deduzioni sul punto, avanzate dalla difesa; 2.2 mancanza di motivazione, avendo il Tribunale ritenuto adeguati gli arresti domiciliari senza operare alcun riferimento all'idoneità di misure meno gravose. 3. Il 5 luglio 2023 è pervenuto il provvedimento con cui al ricorrente è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria e di permanenza nel domicilio di Genova.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. 2. Risulta, infatti, che al ricorrente, indagato per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, è stata sostituita la misura cautelare degli arresti domiciliari con quella dell'obbligo della presentazione alla Polizia giudiziaria e di permanenza nel domicilio di Genova. 3. Nel ricorso proposto il ricorrente ha affermato che sarebbe in contrasto con il principio di uguaglianza e con l'art. 5 CEDU l'interpretazione secondo cui non si estende agli arresti domiciliari o alle altre più tenui misure coercitive il divieto, sancito dall'art. 275, comma 2-bis, cod. proc. pen., di applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, nel caso in cui il giudice ritenga che, all'esito del giudizio, la pena detentiva irrogata non sarà superiore a tre anni. A fondamento di tale conclusione il ricorrente ha posto diverse argomentazioni, sollecitando anche di rimettere la questione alla Corte costituzionale o alle Sezioni unite di questa Corte. 4. Dalla lettura dell'intero ricorso, quindi, si evince che con esso il ricorrente ha censurato la scelta della misura custodiale applicata nei suoi confronti, avendo ritenuto illegittimi gli arresti domiciliari a fronte di un reato punibile con pena detentiva non superiore a tre anni. Alla luce di tale contenuto del ricorso, tutto incentrato, come detto, sull'illegittimità della scelta della misura cautelare, operata nei confronti del ricorrente, è evidente che l'intervenuta sostituzione degli arresti domiciliari con una misura meno gravosa ha comportato il venire meno dell'interesse del medesimo ricorrente a una pronuncia nel merito del ricorso. 5. La declaratoria di inammissibilità del ricorso non comporta la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, in conformità con quanto già precisato da questa Corte (Sez. 4, n. 45618 dell'[OSCURATO:DATA_NASCITA], Pujia, Rv. 282549 01; Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 - 01), secondo cui, in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse. Così deciso in Roma, udienza c