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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 31 ottobre 2024

Cassazione n. 47417/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, dotata di concretezza solo con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte in termini di equivalenza ( giacchè la pena irrogata è stata applicata nel minimo edittale s che sul punto le ulteriori indicazioni di principio non possono che ritenersi inconferenti), è manifestamente infondato', giacchè, alla rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva ex ad 99 comma 4 cp contestata e riconosciuta, osta il disposto di cui all'art 69 comma 4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in data 31 ottobre 2024.

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/06/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; 7 letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché la censura proposta, dotata di concretezza solo con riguardo al giudizio di bilanciamento tra circostanze opposte in termini di equivalenza ( giacchè la pena irrogata è stata applicata nel minimo edittale s che sul punto le ulteriori indicazioni di principio non possono che ritenersi inconferenti), è manifestamente infondato', giacchè, alla rivendicata prevalenza delle generiche sulla recidiva ex ad 99 comma 4 cp contestata e riconosciuta, osta il disposto di cui all'art 69 comma 4 cp rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 31 ottobre 2024.
Sentenza Cassazione n. 47417/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris