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CassazionesentenzaSezione 6Decisione del 19 agosto 1996

Cassazione n. 00667/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente — quanto alla pena che riduceva — la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 27 ottobre 2020, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di complessivi 43 grammi di cocaina, con principio attivo di mg. 38.465), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia.

2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 La Corte di appello ha escluso di qualificare il fatto nell'ipotesi lieve, valorizzando il dato ponderale, la scaltrezza dell'imputato nel nascondere parti delle dosi in giardino e il probabile occultamento degli strumenti utili al frazionamento, ritenendo provata la dedizione del ricorrente alla vendita dello stupefacente sulla base degli sms ricevuti.

Tale valutazione è censurabile, in quanto il dato ponderale dello stupefacente non era imponente e il principio attivo dava atto di una qualità media; mentre l'occultamento in giardino risponde ad un normale escamotage e il probabile occultamento della strumentazione una mera supposizione; parimenti l'intensa attività di spaccio era in realtà una semplice e inevitabile comunicazione tra le parti ai fini dei propri accordi.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen.

La Corte di appello non ha modificato in melius il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva.

La decisione è illegittima in quanto non erano ostative la recidiva e la gravità del fatto.

3. Con pec del 24 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha revocato la istanza di trattazione orale, precedentemente presentata, chiedendo di farsi luogo a trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, lambendo anche a tratti l'inammissibilità.

2. Preliminarmente, va ribadito che la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520).

3. Il primo motivo non può essere accolto.Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez.

U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668).

Nel caso in esame, la Corte di appello, pur richiamando effettivamente talune circostanze che non appaiono colorare il fatto in termini di particolare offensività, come l'utilizzazione dei cespugli del residence per nascondere lo stupefacente, ha fondato principalmente il diniego della richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sul dato ponderale (256,4 dosi medie singole) e sull'elevato principio attivo (pari a mg. 38.465), la cui carica negativa non risultava bilanciata dalla presenza nel caso in esame di elementi indicativi della ridotta offensività del fatto.

In tale prospettiva, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez.

U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), anche l'elemento ponderale può assumere valore negativo assorbente per escludere la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990, una volta riscontrata l'incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa.

Le critiche sull'entità del quantitativo e del principio attivo si risolvono in generiche confutazioni in fatto del ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che non appare sul punto manifestamente illogico.

Si è infatti in presenza di detenzione di sostanza stupefacente, che non appare pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio", comportante cioè una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione (cfr. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, che ha rilevato come, secondo un'indagine statistica, la giurisprudenza maggioritaria riconduca la detenzione di gr. 23,66 di cocaina nella fattispecie del fatto lieve).

3. il secondo motivo è manifestamente infondato.

Stante la ritenuta recidiva qualificata, non era consentito invero un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche.

4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorren

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/11/2021 della Corte di appello di Bologna visti gli atti, il provvedimento denunziato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udite le richieste del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, la Corte di appello di Bologna riformava parzialmente — quanto alla pena che riduceva — la sentenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Rimini del 27 ottobre 2020, che all'esito di giudizio abbreviato, aveva dichiarato l'imputato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990 (detenzione illecita di complessivi 43 grammi di cocaina, con principio attivo di mg. 38.465), condannandolo alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, denunciando, a mezzo di difensore, i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 La Corte di appello ha escluso di qualificare il fatto nell'ipotesi lieve, valorizzando il dato ponderale, la scaltrezza dell'imputato nel nascondere parti delle dosi in giardino e il probabile occultamento degli strumenti utili al frazionamento, ritenendo provata la dedizione del ricorrente alla vendita dello stupefacente sulla base degli sms ricevuti. Tale valutazione è censurabile, in quanto il dato ponderale dello stupefacente non era imponente e il principio attivo dava atto di una qualità media; mentre l'occultamento in giardino risponde ad un normale escamotage e il probabile occultamento della strumentazione una mera supposizione; parimenti l'intensa attività di spaccio era in realtà una semplice e inevitabile comunicazione tra le parti ai fini dei propri accordi. 2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 62 -bis cod. pen. La Corte di appello non ha modificato in melius il giudizio di bilanciamento delle attenuanti generiche rispetto alla recidiva. La decisione è illegittima in quanto non erano ostative la recidiva e la gravità del fatto. 3. Con pec del 24 novembre 2022, il difensore del ricorrente ha revocato la istanza di trattazione orale, precedentemente presentata, chiedendo di farsi luogo a trattazione cartolare. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, lambendo anche a tratti l'inammissibilità. 2. Preliminarmente, va ribadito che la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23 d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza (Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021, Rv. 281520). 3. Il primo motivo non può essere accolto.Per consolidata giurisprudenza, il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può essere riconosciuto solo in ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato qualitativo e quantitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla disposizione (mezzi, modalità, circostanze dell'azione), con la conseguenza che, ove uno degli indici previsti dalla legge risulti negativamente assorbente, ogni altra considerazione resta priva di incidenza sul giudizio (Sez.U, n. 35737 del 24/06/2010, Rico, Rv. 247911; Sez. U, n. 17 del 21/06/2000, Primavera, Rv. 216668). Nel caso in esame, la Corte di appello, pur richiamando effettivamente talune circostanze che non appaiono colorare il fatto in termini di particolare offensività, come l'utilizzazione dei cespugli del residence per nascondere lo stupefacente, ha fondato principalmente il diniego della richiesta di qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 sul dato ponderale (256,4 dosi medie singole) e sull'elevato principio attivo (pari a mg. 38.465), la cui carica negativa non risultava bilanciata dalla presenza nel caso in esame di elementi indicativi della ridotta offensività del fatto. In tale prospettiva, come affermato dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Rv. 274076), anche l'elemento ponderale può assumere valore negativo assorbente per escludere la qualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma d.P.R. n. 309 del 1990, una volta riscontrata l'incapacità degli altri indici selezionati dal comma 5 dell'art. 73 di neutralizzarne la carica negativa. Le critiche sull'entità del quantitativo e del principio attivo si risolvono in generiche confutazioni in fatto del ragionamento giustificativo della sentenza impugnata, che non appare sul punto manifestamente illogico. Si è infatti in presenza di detenzione di sostanza stupefacente, che non appare pienamente compatibile con un'attività di "piccolo spaccio", comportante cioè una disponibilità economica limitata e introiti ridotti, nonché la possibilità di soddisfare un numero minimo di richieste di cessione (cfr. Sez. 6, n. 45061 del 03/11/2022, che ha rilevato come, secondo un'indagine statistica, la giurisprudenza maggioritaria riconduca la detenzione di gr. 23,66 di cocaina nella fattispecie del fatto lieve). 3. il secondo motivo è manifestamente infondato. Stante la ritenuta recidiva qualificata, non era consentito invero un diverso e più favorevole bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche. 4. Sulla base di quanto premesso, il ricorso deve essere rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorren
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