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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 9 marzo 2022

Cassazione n. 32430/2022

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onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 14226/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA]

11. -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Roma, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi

12. -Controricorrente - avverso la sentenza n. 7615/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 02.12.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza-ingiunzione emessa in data 28.6.2002 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma ingiunse al dott. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 25.823, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’ art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993, in materia di limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla suddetta ordinanza-ingiunzione, sostanzialmente deducendo di non aver avuto notizia, per caso fortuito, nè della diffida ex art. 15 l. 515/1993 del 16 novembre 2001 (con cui gli era stato richiesto di depositare la dichiarazione di rendicontazione delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, della stessa legge n. 515/1993), né del provvedimento sanzionatorio del 28 giugno 2002 conseguito alla sua inottemperanza a detta diffida; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18376/2003, accolse l’opposizione e annullò il provvedimento sanzionatorio.

La suddetta sentenza del Tribunale di Roma n. 18376/2003 fu impugnata per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma e questa Corte la annullò, con rinvio ad altra sezione del medesimo Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10645 del 2007.

In sede di rinvio il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 688/2011, rigettò l’opposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza- ingiunzione.

Il dott. [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in sede di rinvio e la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 7615/2017, accolse il gravame solo per la parte in cui veniva censurata la quantificazione delle spese liquidate in primo grado a favore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rigettando i motivi di appello concernenti la statuizione di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione Avverso detta sentenza della Corte di appello di Roma n. 7615/2017 il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi.

Col primo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.) il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei canoni ermeneutici per l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione dei principi di diritto cui deve attenersi il giudice di rinvio nella ricostruzione dei motivi rimasti assorbiti nella decisione cassata ed ergo ancora da decidere e, così, lamenta l’errata unificazione del primo e secondo motivo d'opposizione, concernenti, il primo, la dedotta «invalidità, nullità e/o inesistenza» delle notifiche della diffida ex art. 15 l. 515/1993 e del provvedimento sanzionatorio e, il secondo, la dedotta violazione degli articoli 650 c.p. e 5 c.p. (quest’ultimo nell’interpretazione offertane da C. cost. n. 364 del 1988); denuncia altresì il vizio di motivazione contraddittoria, apparente e perplessa.

Col secondo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), si lamenta l’omessa pronuncia sul secondo motivo di opposizione (relativo alla prova della conoscenza, da parte dell’opponente, della diffida ex art. 15 l. 515/1993) e si contesta l’assunto della corte territoriale secondo cui tale motivo sarebbe stato coperto dal giudicato.

Col terzo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), si lamenta motivazione insufficiente sul terzo motivo di opposizione e si ripropone la tesi, già sviluppata in sede di merito, dell'applicabilità dell'articolo 14 della legge 689 del 1981 al procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 515 del 1993.

Col quarto motivo (riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'articolo 3 Cost., degli articoli 7, commi 6 e 7, e 15 della legge n. 515/1993.

Col quinto motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente lamenta la mancata astenzione della Presidente del collegio della Corte d'appello che ha emesso la sentenza impugnata, perché la stessa faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione opposta.

Col sesto motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente denuncia la violazione dei requisiti di terzietà di imparzialità del collegio della Corte d'appello che ha emesso la sentenza impugnata e lamenta l'irritualità della trasmissione alla Corte d'appello di una relazione, contenente valutazioni sul merito della causa, da parte del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA].

Col settimo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 l. 689/81, nella parte in cui non prevede che l'appello avverso le sentenze che si siano pronunciate sui provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] debba essere conosciuto da una Corte d'appello diversa da quella presso la quale è costituito il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sanzione opposta.

Con l'ottavo motivo (riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente censura la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello tanto con riferimento al primo grado (giudizio del 2003) quanto con riferimento allo stesso giudizio di appello.

Al ricorso per cassazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, a ministero dell’Avvocatura dello Stato.

La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare - ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso - il Collegio deve rilevare che, come già sopra esposto nella descizione del processo, la sentenza qui impugnata è stata resa dalla Corte d'appello di Roma, nel 2017, sull'appello proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in sede di rinvio, nel 2011.

Il rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10645 del 2007, che aveva cassato una sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma nel 2003.

L'originaria competenza del Tribunale a conoscere della opposizione all’ordinanza ingiunzione introdotta dall’odierno ricorrente discendeva dall’art. 22 bis, secondo comma, lettera a), l. 689/81, giacché la violazione amministrativa contestata era punita con una sanzione da 50 a 200 milioni di lire (art. 15, quinto comma, della legge 515/1993).

La sentenza di primo grado del tribunale non era appellabile, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, essendo stata emessa sotto la vigenza dell'articolo 23 l. 689/81 nel testo anteriore alle modifiche recate dal decreto legislativo n. 40/2006 e, infatti, venne correttamente impugnata con il ricorso per cassazione.

Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza 10645 del 2007 è da qualificare come rinvio prosecutorio e non restitutorio, giacchè non deriva da una declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Roma del 2003, ma dall’accoglimento di una censura con cui si denunciava un vizio di violazione di legge; ossia, in definitiva, dall’accertamento di un error in judicando contenuto in tale sentenza.

A tale rilievo consegue che la sentenza emessa nel 2011 dal Trinunale in sede di rinvio non era appellabile.

Le Sezioni Unite di questa Corte infatti, superando taluni difformi precedenti (tra i quali, proprio in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass. n. 7781/11 e Cass. n. 20984/13) hanno affermato, con la sentenza n. 11844/16, che, nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario.

Tale principio è poi stato ribadito da questa Sezione, nella specifica materia delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, con la sentenza n. 773/17, ove si è affermato che, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione per sanzione amministrativa, proposta, ai sensi della legge n. 689 del 1981, anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza pronunciata dal tribunale quale giudice di primo ed unico grado, individuato a seguito di cassazione con rinvio (cd. prosecutorio), seppur pubblicata dopo il 2 marzo 2006 - e, cioè, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. citato - non è soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione, senza che rilevi (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) l'intervenuta modifica, nel corso del giudizio di rinvio, del regime di impugnabilità della decisione cassata.

Alla stregua di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, si deve dunque rilevare ufficiosamente l’inammissibilità dell’appello definito con la sentenza qui inpugnata e, conseguentemente, cassare tale sentenza senza rinivio perchè l'appello non poteva essere proposto; è fermo principo di questa Corte, infatti, che essa può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. n. 16863/2017, Cass. n. 26525/2018, Cass. n. 20839/2021).

Né il rilievo ufficioso dell’inammissibilità dell’appello impone la sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 384 c.p.c., giacchè, come pure questa Corte ha già precisato, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quandosi tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016).

In defintiva la sentenza gravata va cassata senza rinvio , in ragione dell'inammissibilità dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 2011 in sede di rinvio.

Le spese del giudizio di cassazione e di appello si compensano.

L’accertamento, in questa sede, dell’inammissibilità dell’appello non implica la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] a l raddoppio del contributo unificato dovuto per l’appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché il suo appello risale al 28 febbraio 2012 (pag. 4, rigo 1, della sentenza qui impugnata), data anteriore a quella, del 31.1.2013, in cui la menzionata disposizione è entrata in vigore.

P.Q.M.

La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata.

Compensa le spese dei giudizi di

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente SENTENZA sul ricorso n. 14226/2018 proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]), con domicilio eletto in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 11. -Ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di Appello di Roma, in persona del suo rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall’Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio in Roma, via dei Portoghesi 12. -Controricorrente - avverso la sentenza n. 7615/2017 della Corte d’Appello di Roma, depositata il 02.12.2017; Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09.03.2022 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Udito il P.M in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale dott. [OSCURATO:PERSONA]Erba che chiede respingersi il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] Con ordinanza-ingiunzione emessa in data 28.6.2002 il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma ingiunse al dott. [OSCURATO:PERSONA] il pagamento di € 25.823, a titolo di sanzione amministrativa per la violazione dell’ art. 7, commi 6 e 7, della legge n. 515 del 1993, in materia di limiti e pubblicità delle spese elettorali dei candidati. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] si oppose alla suddetta ordinanza-ingiunzione, sostanzialmente deducendo di non aver avuto notizia, per caso fortuito, nè della diffida ex art. 15 l. 515/1993 del 16 novembre 2001 (con cui gli era stato richiesto di depositare la dichiarazione di rendicontazione delle spese elettorali di cui all'articolo 7, comma 6, della stessa legge n. 515/1993), né del provvedimento sanzionatorio del 28 giugno 2002 conseguito alla sua inottemperanza a detta diffida; il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 18376/2003, accolse l’opposizione e annullò il provvedimento sanzionatorio. La suddetta sentenza del Tribunale di Roma n. 18376/2003 fu impugnata per cassazione dal [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] presso la Corte di appello di Roma e questa Corte la annullò, con rinvio ad altra sezione del medesimo Tribunale di Roma, con la sentenza n. 10645 del 2007. In sede di rinvio il Tribunale di Roma, con la sentenza n. 688/2011, rigettò l’opposizione del dott. [OSCURATO:PERSONA] all’ordinanza- ingiunzione. Il dott. [OSCURATO:PERSONA] appellò la sentenza emessa dal Tribunale di Roma in sede di rinvio e la Corte di appello di Roma, con la sentenza n. 7615/2017, accolse il gravame solo per la parte in cui veniva censurata la quantificazione delle spese liquidate in primo grado a favore del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA], rigettando i motivi di appello concernenti la statuizione di rigetto dell’opposizione all’ordinanza-ingiunzione Avverso detta sentenza della Corte di appello di Roma n. 7615/2017 il dott. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione, articolato in otto motivi. Col primo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.) il ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione delle norme e dei canoni ermeneutici per l'individuazione, l'interpretazione e l'applicazione dei principi di diritto cui deve attenersi il giudice di rinvio nella ricostruzione dei motivi rimasti assorbiti nella decisione cassata ed ergo ancora da decidere e, così, lamenta l’errata unificazione del primo e secondo motivo d'opposizione, concernenti, il primo, la dedotta «invalidità, nullità e/o inesistenza» delle notifiche della diffida ex art. 15 l. 515/1993 e del provvedimento sanzionatorio e, il secondo, la dedotta violazione degli articoli 650 c.p. e 5 c.p. (quest’ultimo nell’interpretazione offertane da C. cost. n. 364 del 1988); denuncia altresì il vizio di motivazione contraddittoria, apparente e perplessa. Col secondo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), si lamenta l’omessa pronuncia sul secondo motivo di opposizione (relativo alla prova della conoscenza, da parte dell’opponente, della diffida ex art. 15 l. 515/1993) e si contesta l’assunto della corte territoriale secondo cui tale motivo sarebbe stato coperto dal giudicato. Col terzo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), si lamenta motivazione insufficiente sul terzo motivo di opposizione e si ripropone la tesi, già sviluppata in sede di merito, dell'applicabilità dell'articolo 14 della legge 689 del 1981 al procedimento sanzionatorio previsto dalla legge 515 del 1993. Col quarto motivo (riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), si chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale, in relazione all'articolo 3 Cost., degli articoli 7, commi 6 e 7, e 15 della legge n. 515/1993. Col quinto motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente lamenta la mancata astenzione della Presidente del collegio della Corte d'appello che ha emesso la sentenza impugnata, perché la stessa faceva parte del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] all'epoca dell'emissione dell'ordinanza- ingiunzione opposta. Col sesto motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente denuncia la violazione dei requisiti di terzietà di imparzialità del collegio della Corte d'appello che ha emesso la sentenza impugnata e lamenta l'irritualità della trasmissione alla Corte d'appello di una relazione, contenente valutazioni sul merito della causa, da parte del Presidente del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Col settimo motivo (riferito ai nn. 3 e 4 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente chiede di sollevare la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 23 l. 689/81, nella parte in cui non prevede che l'appello avverso le sentenze che si siano pronunciate sui provvedimenti del [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] debba essere conosciuto da una Corte d'appello diversa da quella presso la quale è costituito il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] che ha emesso la sanzione opposta. Con l'ottavo motivo (riferito al n. 3 dell’art. 360 c.p.c.), il ricorrente censura la liquidazione delle spese operata dalla Corte d'appello tanto con riferimento al primo grado (giudizio del 2003) quanto con riferimento allo stesso giudizio di appello. Al ricorso per cassazione del dott. [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso, a ministero dell’Avvocatura dello Stato. La causa è stata chiamata alla pubblica udienza del 9 marzo 2022, per la quale il ricorrente ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c. e nella quale il Procuratore Generale ha concluso come in epigrafe. [OSCURATO:PERSONA] In via preliminare - ed assorbente rispetto all’esame dei motivi di ricorso - il Collegio deve rilevare che, come già sopra esposto nella descizione del processo, la sentenza qui impugnata è stata resa dalla Corte d'appello di Roma, nel 2017, sull'appello proposto dal dott. [OSCURATO:PERSONA] avverso una sentenza emessa dal Tribunale di Roma, in sede di rinvio, nel 2011. Il rinvio era stato disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza n. 10645 del 2007, che aveva cassato una sentenza emessa in primo grado dal Tribunale di Roma nel 2003. L'originaria competenza del Tribunale a conoscere della opposizione all’ordinanza ingiunzione introdotta dall’odierno ricorrente discendeva dall’art. 22 bis, secondo comma, lettera a), l. 689/81, giacché la violazione amministrativa contestata era punita con una sanzione da 50 a 200 milioni di lire (art. 15, quinto comma, della legge 515/1993). La sentenza di primo grado del tribunale non era appellabile, secondo la disciplina applicabile ratione temporis, essendo stata emessa sotto la vigenza dell'articolo 23 l. 689/81 nel testo anteriore alle modifiche recate dal decreto legislativo n. 40/2006 e, infatti, venne correttamente impugnata con il ricorso per cassazione. Il rinvio disposto dalla Corte di cassazione con la sentenza 10645 del 2007 è da qualificare come rinvio prosecutorio e non restitutorio, giacchè non deriva da una declaratoria di nullità della sentenza del Tribunale di Roma del 2003, ma dall’accoglimento di una censura con cui si denunciava un vizio di violazione di legge; ossia, in definitiva, dall’accertamento di un error in judicando contenuto in tale sentenza. A tale rilievo consegue che la sentenza emessa nel 2011 dal Trinunale in sede di rinvio non era appellabile. Le Sezioni Unite di questa Corte infatti, superando taluni difformi precedenti (tra i quali, proprio in materia di opposizione ad ordinanza-ingiunzione, Cass. n. 7781/11 e Cass. n. 20984/13) hanno affermato, con la sentenza n. 11844/16, che, nell'ipotesi di cassazione con rinvio innanzi al giudice di primo ed unico grado, la sentenza del giudice di rinvio (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) è impugnabile in via ordinaria solo con ricorso per cassazione, senza che rilevi l'intervenuta modifica, sopravvenuta nelle more, del regime di impugnabilità della decisione cassata, atteso che il giudizio di rinvio conseguente a cassazione, pur dotato di autonomia, non dà luogo ad un nuovo procedimento, ma rappresenta una fase ulteriore di quello originario. Tale principio è poi stato ribadito da questa Sezione, nella specifica materia delle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione, con la sentenza n. 773/17, ove si è affermato che, in tema di opposizione ad ordinanza- ingiunzione per sanzione amministrativa, proposta, ai sensi della legge n. 689 del 1981, anteriormente al d.lgs. n. 40 del 2006, la sentenza pronunciata dal tribunale quale giudice di primo ed unico grado, individuato a seguito di cassazione con rinvio (cd. prosecutorio), seppur pubblicata dopo il 2 marzo 2006 - e, cioè, dopo l'entrata in vigore dell'art. 26 del d.lgs. citato - non è soggetta ad appello, ma a ricorso per cassazione, senza che rilevi (salvo il caso di rinvio cd. restitutorio) l'intervenuta modifica, nel corso del giudizio di rinvio, del regime di impugnabilità della decisione cassata. Alla stregua di tali principi, dai quali non vi è ragione di discostarsi, si deve dunque rilevare ufficiosamente l’inammissibilità dell’appello definito con la sentenza qui inpugnata e, conseguentemente, cassare tale sentenza senza rinivio perchè l'appello non poteva essere proposto; è fermo principo di questa Corte, infatti, che essa può rilevare d'ufficio una causa di inammissibilità dell'appello che il giudice di merito non abbia riscontrato, con conseguente cassazione senza rinvio della sentenza di secondo grado, non potendosi riconoscere al gravame inammissibilmente spiegato alcuna efficacia conservativa del processo di impugnazione (Cass. n. 16863/2017, Cass. n. 26525/2018, Cass. n. 20839/2021). Né il rilievo ufficioso dell’inammissibilità dell’appello impone la sottoposizione della questione alle parti ai sensi dell’ultimo comma dell’articolo 384 c.p.c., giacchè, come pure questa Corte ha già precisato, il divieto della decisione sulla base di argomenti non sottoposti al previo contraddittorio delle parti non si applica alle questioni di rito relative a requisiti di ammissibilità della domanda previsti da norme la cui violazione è rilevabile in ogni stato e grado del processo, senza che tale esito processuale integri una violazione dell'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione Europea dei Diritti dell'[OSCURATO:PERSONA], il quale - nell'interpretazione data dalla Corte Europea - ammette che il contraddittorio non venga previamente suscitato quandosi tratti di questioni di rito che la parte, dotata di una minima diligenza processuale, avrebbe potuto e dovuto attendersi o prefigurarsi (Cass. n. 15019/2016). In defintiva la sentenza gravata va cassata senza rinvio , in ragione dell'inammissibilità dell'appello e del correlativo passaggio in giudicato della sentenza emessa dal Tribunale di Roma del 2011 in sede di rinvio. Le spese del giudizio di cassazione e di appello si compensano. L’accertamento, in questa sede, dell’inammissibilità dell’appello non implica la condanna del sig. [OSCURATO:PERSONA] a l raddoppio del contributo unificato dovuto per l’appello, ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002, perché il suo appello risale al 28 febbraio 2012 (pag. 4, rigo 1, della sentenza qui impugnata), data anteriore a quella, del 31.1.2013, in cui la menzionata disposizione è entrata in vigore. P.Q.M. La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio la sentenza impugnata. Compensa le spese dei giudizi di
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