CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 3 maggio 2022
Cassazione n. 36349/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
onunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 28356-2017 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain Roma, viale Parioli 55, presso lo studio dell'avv.[OSCURATO:PERSONA] e del l'avv . [OSCURATO:PERSONA] che la rappresenta no e difend ono come da procura in calce al ricorso; -ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] 46, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via [OSCURATO:PERSONA] 77, presso lo studio dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende con l’avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in calce al controricorso, con indicazione degli indirizzi pec; -controricorrente - Ric. 2017 n. 28356 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -2- avverso la sentenza n. 1029/2017 della CORTE D'APPELLO di TORINO, depositata il 10/05/2017e notificata in data 10 maggio 2017; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 03/05/2022 dal consigliere dr.[OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione della sentenza n. 1029/2017, depositata il 10/05/2017 con cui la CORTE D'APPELLOdi TORINO, in rigetto dell’appello da lei proposto, ha confermato il rigetto della sua impugnazione della delibera del 24/6/2013 del Condominio VITTORIA 46 , provvedendo alla notifica al Condominio in data 30/11/2017; in ricorso [OSCURATO:PERSONA] ha dichiarato che la sentenza non le era stata notificata, ma costituendosi il Condominio ha allegato al controricorso prova della notifica della sentenza avvenuta alla pec del difensore in data 10/5/2017; in conseguenza, il ricorso è evidentemente inammissibile per tardività in quanto notificato oltre il termine di sessanta giorni dalla notifica previsto dall’art. 325 cod.proc.civ.; per la dichiarazione di inammissibilitàalla ricorrente deve essere imposto l’onere di rimborso delle spese al Condominio resistente, secondo il principio di soccombenza; dall’inammissibilità del ricorso deriva altresì l'obbligo del ricorrente non vittorioso di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato come previsto dall’art. 13, comma 1- quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, della I. n. 228 del 2012; p.q.m. dichiara inammissibile il ricorso per tardività; Ric. 2017 n. 28356 sez. S2 -ud. 03-05-2022 -3- condanna la ricorrente [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese in favore del Condominio, liquidandole in Euro 2.500,00, oltre Euro 200,00 per esborsi, oltre IVA e contributi come per legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sez