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CassazionesentenzaSezione 4

Cassazione n. 24641/2023

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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c , [OSCURATO:PERSONA]

1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città, che - ritenuto l'imputato colpevole di innumerevoli reati di furto consumato e tentato in abitazione, commessi da solo o in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati, in varie località del Trentino, tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] delinquente abituale e gli applicava la misura di sicurezza della colonia agricola per anni due.

2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato per i seguenti motivi:

2.1. Con il primo motivo, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 1, n. 1, cod. pen., con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., in ordine all'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza della colonia agricola in caso di dichiarazione di delinquenza abituale senza possibilità di valutare misure di sicurezza meno afflittive.

Le statuizioni della Corte costituzionale in materia di misure cautelari - in particolare laddove stigmatizzano la violazione del principio del minor sacrificio necessario - devono ritenersi senz'altro riferibili anche alle misure di sicurezza detentive, non rinvenendosi alcuna differenza qualitativa tra l'una e l'altra tipologia di privazione della libertà personale.

2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 103 e 216 cod. pen, nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione della pericolosità sociale al fine della dichiarazione di delinquenza abituale e della conseguente applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola.

Già nell'atto di appello, si è evidenziata l'insussistenza di una attuale concreta pericolosità sociale dell'imputato, specificandosi che non può ritenersi sufficiente, al fine del giudizio sulla pericolosità sociale del reo, il richiamo alle modalità di commissione del reato e ai precedenti penali del condannato.

Non risultano sufficienti a fondare l'anzidetta valutazione di pericolosità gli elementi considerati dalla Corte di appello.

2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione della pericolosità sociale al fine della applicazione della recidiva specifica e reiterata.

3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 2.

La questione sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata.

Va preliminarmente ricordato che attiene alle prerogative del legislatore stabilire l'obbligatorietà dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 216 cod. pen.), conseguente alla dichiarazione di abitualità formulata dal giudice sulla base di elementi (art. 103 cod. pen.) tali da far ritenere che il colpevole sia dedito al delitto.

Investita della questione di legittimità costituzionale tra gli altri anche dell'art. 126 cod. pen., sia pur sollevata sotto un profilo parzialmente diverso da quello prospettato nell'odierno ricorso (il riferimento era, in particolare, agli artt. 25 e 27 Cost.), la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 0019 del 1974, con riguardo al sistema di automatica irrogazione della misura di sicurezza (dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro), per effetto della dichiarazione di professionalita' o di abitualita' nel reato, ha affermato che il fatto che la qualificazione soggettiva (di delinquente abituale o professionale) e la correlata applicazione della misura di sicurezza (dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro) conseguano automaticamente alla condanna sulla base della sola valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato e non anche dell'oggettiva gravità di questo, non determina, invero, alcuna disparità di trattamento tra soggetti.

Nell'ambito della discrezionalità consentitagli, ha ritenuto, infatti, il legislatore di attribuire generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale - agli elementi, appunto, dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato.

Sono questi, pertanto, i dati da apprezzare: i quali, ove tra loro si combinino in modo uniforme, sono suscettibili ex se (indipendentemente dalla valutazione di ogni altro dato od elemento, che resta, perciò, assorbita) di individuare (sotto il profilo della pericolosità, che qui interessa) una obiettiva uniformità di situazioni.

Analoga valutazione di inammissibilità spetta al secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la valutazione di pericolosità, operata dai Giudici di merito in riferimento alla dichiarazione di abitualità.

La doglianza è aspecifica giacché reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276970 - 01).

Sul punto, infatti, la Corte territoriale osserva che il giudizio di pericolosità sociale dell'odierno imputato, espresso dal primo Giudice, deve essere condiviso, trattandosi, all'evidenza, di soggetto dedito al delitto e la cui dedizione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, come attestano le numerose condanne definitive, anche e soprattutto per i reati contro il patrimonio, a far data dal 26/07/2013 fino al 04/03/2021, in un arco temporale comprendente altre cinque condanne per fatti commessi tra il 2010 e il 2015 (plurimi furti in abitazione, ricettazioni, rapine, evasione, resistenza e lesione, nonché associazione per delinquere), come attesta il certificato del casellario.

Coerentemente, pertanto, ne ha tratto la conclusione secondo cui, alla luce della nuova condanna per i numerosi furti, prevalentemente consumati e in parte tentati, oggetto del presente procedimento, non può non ricavarsi un giudizio di pericolosità sociale, intesa, secondo l'accezione dell'art. 203 cod. pen., come probabilità che il soggetto, il quale abbia già commesso reati, ne commetta altri in futuro, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen.

La Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso di specie, le modalità delle azioni criminose, tali da dimostrare una consumata abilità nell'accedere alle dimore altrui, la gravità del danno spesso cagionato (impossessamento di orologi, gioielli ed altro, anche per importi notevoli), l'indubbia intensità del dolo (rivelata dall'aver agito anche in tempo di notte, forzando finestre o porte, nonché dalla reiterazione delle condotte criminose anche nel corso della stessa notte), i già rilevati precedenti penali, le condizioni di vita sociale del soggetto (nullafacente), gli evidenti motivi a delinquere sono tutti elementi fondanti, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., una prognosi di pericolosità sociale dell'odierno imputato.

La sentenza impugnata ricorda, peraltro, che i tentativi di reinserimento dell'imputato non hanno sortito alcun esito positivo (p. 13).

Parimenti si dica con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva, ampiamente illustrata dalla Corte di appello laddove ha osservato che la commissione di tanti nuovi reati, quali sono quelli del presente processo, della stessa indole e a breve distanza dai precedenti, di gravità non certo contenuta e in un limitato arco temporale, è indice di una più intensa colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale.

Così anche le modalità violente dimostrate in occasione del reato contestato al capo 12) e, in generale, la professionalità delinquenziale dimostrata nell'esecuzione dei vari illeciti costituiscono elementi rivelatori della presenza degli indici che giustificano l'applicazione dell'aumento di pena.

3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

C

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 21/01/2022 della CORTE APPELLO di TRENTOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo c , [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di appello di Trento, parzialmente riformando in punto di pena, ha confermato la pronuncia, resa in esito a giudizio abbreviato, dal Tribunale della stessa città, che - ritenuto l'imputato colpevole di innumerevoli reati di furto consumato e tentato in abitazione, commessi da solo o in concorso con altri soggetti, separatamente giudicati, in varie località del Trentino, tra il dicembre 2016 e il marzo 2017 - dichiarava [OSCURATO:PERSONA] delinquente abituale e gli applicava la misura di sicurezza della colonia agricola per anni due. 2. Avverso la prefata sentenza propone ricorso il difensore dell'imputato per i seguenti motivi: 2.1. Con il primo motivo, prospetta questione di legittimità costituzionale dell'art. 216, comma 1, n. 1, cod. pen., con riferimento agli artt. 3 e 13 Cost., in ordine all'applicazione obbligatoria della misura di sicurezza della colonia agricola in caso di dichiarazione di delinquenza abituale senza possibilità di valutare misure di sicurezza meno afflittive. Le statuizioni della Corte costituzionale in materia di misure cautelari - in particolare laddove stigmatizzano la violazione del principio del minor sacrificio necessario - devono ritenersi senz'altro riferibili anche alle misure di sicurezza detentive, non rinvenendosi alcuna differenza qualitativa tra l'una e l'altra tipologia di privazione della libertà personale. 2.2. Con il secondo motivo, deduce violazione degli artt. 103 e 216 cod. pen, nonché vizio di motivazione in relazione alla valutazione della pericolosità sociale al fine della dichiarazione di delinquenza abituale e della conseguente applicazione della misura di sicurezza della colonia agricola. Già nell'atto di appello, si è evidenziata l'insussistenza di una attuale concreta pericolosità sociale dell'imputato, specificandosi che non può ritenersi sufficiente, al fine del giudizio sulla pericolosità sociale del reo, il richiamo alle modalità di commissione del reato e ai precedenti penali del condannato. Non risultano sufficienti a fondare l'anzidetta valutazione di pericolosità gli elementi considerati dalla Corte di appello. 2.3. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge e vizio di motivazione in merito alla valutazione della pericolosità sociale al fine della applicazione della recidiva specifica e reiterata. 3. Con requisitoria scritta, il Procuratore generale chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato e generico. 2. La questione sollevata con il primo motivo è manifestamente infondata. Va preliminarmente ricordato che attiene alle prerogative del legislatore stabilire l'obbligatorietà dell'assegnazione ad una colonia agricola o ad una casa di lavoro (art. 216 cod. pen.), conseguente alla dichiarazione di abitualità formulata dal giudice sulla base di elementi (art. 103 cod. pen.) tali da far ritenere che il colpevole sia dedito al delitto. Investita della questione di legittimità costituzionale tra gli altri anche dell'art. 126 cod. pen., sia pur sollevata sotto un profilo parzialmente diverso da quello prospettato nell'odierno ricorso (il riferimento era, in particolare, agli artt. 25 e 27 Cost.), la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 0019 del 1974, con riguardo al sistema di automatica irrogazione della misura di sicurezza (dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro), per effetto della dichiarazione di professionalita' o di abitualita' nel reato, ha affermato che il fatto che la qualificazione soggettiva (di delinquente abituale o professionale) e la correlata applicazione della misura di sicurezza (dell'assegnazione a colonia agricola o casa di lavoro) conseguano automaticamente alla condanna sulla base della sola valutazione dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato e non anche dell'oggettiva gravità di questo, non determina, invero, alcuna disparità di trattamento tra soggetti. Nell'ambito della discrezionalità consentitagli, ha ritenuto, infatti, il legislatore di attribuire generalizzata significazione - al fine della prevenzione criminale - agli elementi, appunto, dei precedenti penali e dell'indole del nuovo reato. Sono questi, pertanto, i dati da apprezzare: i quali, ove tra loro si combinino in modo uniforme, sono suscettibili ex se (indipendentemente dalla valutazione di ogni altro dato od elemento, che resta, perciò, assorbita) di individuare (sotto il profilo della pericolosità, che qui interessa) una obiettiva uniformità di situazioni. Analoga valutazione di inammissibilità spetta al secondo motivo con cui il ricorrente lamenta la valutazione di pericolosità, operata dai Giudici di merito in riferimento alla dichiarazione di abitualità. La doglianza è aspecifica giacché reitera gli stessi motivi prospettati con l'atto di appello e motivatamente respinti in secondo grado, senza confrontarsi criticamente con gli argomenti utilizzati nel provvedimento impugnato ma limitandosi, in maniera generica, a lamentare una presunta carenza o illogicità della motivazione (ex multis, Sez. 2, n. 27816 del 22/03/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276970 - 01). Sul punto, infatti, la Corte territoriale osserva che il giudizio di pericolosità sociale dell'odierno imputato, espresso dal primo Giudice, deve essere condiviso, trattandosi, all'evidenza, di soggetto dedito al delitto e la cui dedizione presenta i caratteri della concretezza e dell'attualità, come attestano le numerose condanne definitive, anche e soprattutto per i reati contro il patrimonio, a far data dal 26/07/2013 fino al 04/03/2021, in un arco temporale comprendente altre cinque condanne per fatti commessi tra il 2010 e il 2015 (plurimi furti in abitazione, ricettazioni, rapine, evasione, resistenza e lesione, nonché associazione per delinquere), come attesta il certificato del casellario. Coerentemente, pertanto, ne ha tratto la conclusione secondo cui, alla luce della nuova condanna per i numerosi furti, prevalentemente consumati e in parte tentati, oggetto del presente procedimento, non può non ricavarsi un giudizio di pericolosità sociale, intesa, secondo l'accezione dell'art. 203 cod. pen., come probabilità che il soggetto, il quale abbia già commesso reati, ne commetta altri in futuro, avuto riguardo alle circostanze indicate nell'art. 133 cod. pen. La Corte territoriale ha evidenziato che, nel caso di specie, le modalità delle azioni criminose, tali da dimostrare una consumata abilità nell'accedere alle dimore altrui, la gravità del danno spesso cagionato (impossessamento di orologi, gioielli ed altro, anche per importi notevoli), l'indubbia intensità del dolo (rivelata dall'aver agito anche in tempo di notte, forzando finestre o porte, nonché dalla reiterazione delle condotte criminose anche nel corso della stessa notte), i già rilevati precedenti penali, le condizioni di vita sociale del soggetto (nullafacente), gli evidenti motivi a delinquere sono tutti elementi fondanti, secondo i parametri dell'art. 133 cod. pen., una prognosi di pericolosità sociale dell'odierno imputato. La sentenza impugnata ricorda, peraltro, che i tentativi di reinserimento dell'imputato non hanno sortito alcun esito positivo (p. 13). Parimenti si dica con riguardo alla ritenuta sussistenza della recidiva, ampiamente illustrata dalla Corte di appello laddove ha osservato che la commissione di tanti nuovi reati, quali sono quelli del presente processo, della stessa indole e a breve distanza dai precedenti, di gravità non certo contenuta e in un limitato arco temporale, è indice di una più intensa colpevolezza e di una maggiore pericolosità sociale. Così anche le modalità violente dimostrate in occasione del reato contestato al capo 12) e, in generale, la professionalità delinquenziale dimostrata nell'esecuzione dei vari illeciti costituiscono elementi rivelatori della presenza degli indici che giustificano l'applicazione dell'aumento di pena. 3. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. C
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