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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 2 aprile 2026

Cassazione n. 08253/2026

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niela, rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti AndreaNicatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova depositata il30/04/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno promosso azione davanti alTribunale di Genova per chiedere l’accertamento della comproprietà delpiazzale adiacente all’edificio di via Garibaldi n.86 in [OSCURATO:PERSONA], nelNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026quale è collocata la loro unità immobiliare in proprietà esclusiva,sull’assunto che quell’area scoperta sia bene comune ex art.1117 c.c.[OSCURATO:PERSONA], Claudia e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese contestando ladomanda e sostenendo, tra l’altro, che in un precedente giudizio tra lemedesime parti era stata riconosciuta agli attori la sola servitù dipassaggio pedonale e carraio sul piazzale, laddove gli stessi attori avevanoin quella sede negato di essere comproprietari.Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori.Proposto appello dalle convenute, la Corte d’appello di Genova lo harigettato, confermando la natura necessariamente condominiale exart.1117 c.c. del piazzale oggetto di lite, in virtù delle sue caratteristichefisiche e degli elementi ricavabili dall’atto di divisione dell’unica originariaproprietà.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], Claudia e [OSCURATO:PERSONA] tempestivo ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso, con ilquale chiedono il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1.

Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., violazione dell’art.102 c.p.c.: i ricorrenti affermano che la Corted’appello ha errato nel ritenere che non vi fosse litisconsorzio necessariocon tutti i condòmini.Essi affermano che gli attori hanno richiesto al tribunale di accertare laloro comproprietà sulla piazzetta in quanto “parte dei beni comuni dellostabile di [OSCURATO:PERSONA] 36”, sicché l’azione era volta adaccertare con efficacia di giudicato la posizione anche degli altricomproprietari, che dovevano perciò essere convenuti in giudizio.Il motivo è infondato.Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026Come chiaramente esposto nella motivazione della sentenzaimpugnata, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte ilprincipio per cui in tema di condominio negli edifici, qualora un condòminoagisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, nonoccorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condòmini, se ilconvenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia,un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere indiscussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere unapronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altrisoggetti (v.

Sez.

U, n. 25454 del 13/11/2013, Sez. 6 -2, n. 6649 del 15/03/2017).Questo è esattamente quanto avvenuto nel giudizio promosso daiGotelli-Figone, i quali hanno chiesto accertarsi la comproprietà in virtùdell’art.1117 c.c. sulla piazzetta adiacente all’edificio di loro proprietàesclusiva, senza che i convenuti, odierni ricorrenti, abbiano mai svoltodomanda riconvenzionale.2.

Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte d’appelloapprezzato il giudicato formatosi sull’inesistenza della comproprietà degliTribunale di Chiavari (n. 490/2000), resa nell’ambito dell’actio negatoriaservitutis esperita dalle odierne ricorrenti proprio verso i [OSCURATO:PERSONA]-Figone.[OSCURATO:PERSONA], Claudia e [OSCURATO:PERSONA] affermano che il rigetto dellaloro domanda in quella sede era fondato sull’accertata inesistenza di undiritto di comproprietà dei convenuti sul piazzale e, di conseguenza, che ècalato il giudicato su questo tema, essendo divenuta definitiva quelladecisione a seguito della conferma nel successivo giudizio d’appello.Il motivo è infondato.Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026Nello specifico, il giudicato invocato avrebbe natura implicita, essendopacifico ed evidente che non v’è un’aperta decisione della pronunciainvocata dai ricorrenti sul tema della condominialità del piazzale per cui ècausa.La Corte d’appello nella pronuncia gravata (pag. 8) afferma che ilgiudicato consequenziale alla sentenza del Tribunale di Chiavari “si èformato sul rigetto della negatoria, e quindi sul diritto di passaggio cheveniva negato dalle originarie attrici ai convenuti, affermandone percontro la sussistenza, mentre le difese di questi ultimi – odierni appellanti– sono state fatte valere unicamente in via di eccezione, con conseguenteassenza di giudicato sulla proprietà della piazzetta”.A fronte di tale affermazione, i ricorrenti deducono, riportando altresìgran parte della motivazione della sentenza del Tribunale di Chiavari, chein quel giudizio sulla domanda negatoria servitutis in danno degli odiernicontroricorrenti, oggetto del decisum è stato il tema della inesistenza dellaproprietà della piazzetta in capo ai [OSCURATO:PERSONA]-Figone, i quali avrebberoapertamente riconosciuto di non essere comproprietari dell’area eavrebbero piuttosto invocato il diritto di servitù di passaggio sull’areaaltrui, vedendo poi accolta la loro domanda.Orbene, dall’esame della sentenza invocata a fondamento del giudicatoemerge che il Tribunale di Chiavari, nel riportare testualmente leconclusioni delle parti, descrive la domanda riconvenzionale proposta daiconvenuti come volta a far dichiarare il “diritto di passo pedonale e carraioper accedere” all’appartamento di loro proprietà esclusiva nell’edificio,oltre al “diritto di mantenimento in loco dell’impianto per l’adduzionedell’acqua potabile”; quindi, era stato riconosciuto in parte motiva il dirittodi passaggio espressamente “a titolo di servitù”.

Infine, anche il dispositivodella sentenza contiene l’accertamento del diritto di servitù, riconosciutosulla base dell’interclusione del bene di proprietà esclusiva dei [OSCURATO:PERSONA]-Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026Emerge quindi con certezza che in quel processo i convenuti [OSCURATO:PERSONA]-servitù in loro favore quali proprietari esclusivi dell’appartamento postonell’edificio di via Garibaldi 86 in [OSCURATO:PERSONA], senza formulare eccezioneo domanda riconvenzionale per l’accertamento della loro comproprietà invirtù di una comunione necessaria ex art.1117 c.c. sul piazzale, che èappunto quanto da essi richiesto successivamente nel giudizio dinanzi alTribunale di Genova.Ciò posto, però, ai fini della valutazione del giudicato, deve affrontarsila questione se l’avere pronunciato l’accertamento di un diritto di servitùdi passaggio, oltre che di acquedotto, sul bene in contesa comportil’implicito accertamento che il titolare della servitù non è comproprietarioex art.1117 c.c. di quel bene.Si deve osservare che, se è pur vero che la disciplina del condominio diedifici è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi,armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della reciprocità,che escludono in linea di principio la possibilità di fare ricorso alladisciplina in tema di servitù, presupponendo, invece, fondi appartenenti aproprietari diversi, nettamente separati e posti uno al servizio dell'altro(cfr. Sez. 2, n. 884 del 16/01/2018), tuttavia, quest’affermazione nonimplica che la costituzione di una servitù a carico di parti comuni ed avantaggio di una o più proprietà esclusive sia di per sé negazione dellacontitolarità condominiale ex art.1117 c.c.: all’ammissibilità di una servitùgravante su un bene condominiale e a favore di una proprietà individualecompresa nell’edificio non ostano, invero, né il principio nemini res suaservit, sussistendo sia la diversità dei fondi (dominante e servente), sia la(parziale) non coincidenza soggettiva dei titolari di tali fondi; né l’assuntodifetto di utilità, sul presupposto che il vantaggio attribuito dalla servitùrientrerebbe già nel contenuto del diritto di condominio (v. in tal senso,Sez. 2, n. 28268 del 4/11/2024), perché il godimento delle cose, deiNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026servizi e degli impianti comuni, a vantaggio delle unità immobiliari inproprietà esclusiva, può attuarsi mediante l’ampliamento delle relativefacoltà, altrimenti commisurate al valore della rispettiva proprietà, conriconoscimento, ad esempio, di maggiori diritti ex art. 1118, primocomma, c.c.Escluso, quindi, che vi sia un ostacolo concettuale alla coesistenzadella servitù su bene comune ex art.1117 c.c. a beneficio di una proprietàesclusiva nell’ambito del condominio, deve concludersi nel caso di specieche nessun giudicato si è formato su tale questione: alla meraaffermazione incidentale del Tribunale di Chiavari circa il non esserecomproprietari gli attori di quel giudizio ([OSCURATO:PERSONA]-Figone) non può esserepresupposto giuridico univoco e indefettibile nell’inesistenza dellacondominialità di quel bene, essendo la sentenza fondata sul diverso e piùlimitato accertamento circa l’essere la proprietà esclusiva dei [OSCURATO:PERSONA]-d’altronde è evidente come aver affermato che gli allora convenuti di quelgiudizio erano comproprietari della piazzetta aveva il solo valore di chiarirela loro legittimazione attiva ai fini della domanda di negatoria servitutis.3.

Con il terzo motivo, si deduce in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. laviolazione degli artt. 948 c.c. e 2697 c.c.: la Corte d’appello avrebbeerrato nella qualificazione della domanda quale accertamento meroanziché rivendicazione e, in ogni caso, avrebbe errato nel sostenere chenell’accertamento mero non sia richiesta la stessa prova dellarivendicazione, che non era stata data dagli attori.Il motivo è inammissibile.La censura, infatti, rivela la sua genericità nella misura in cui non siconfronta con la motivazione della Corte d’appello che ha argomentato sultema, evidenziando che trattavasi di domanda di accertamento della cd.comunione necessaria ex art. 1117 c.c., in relazione alla quale la sentenzaNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026impugnata ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte per cui “lapresunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliarein condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune dellares, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa dallacosiddetta probatio diabolica” (cfr. Sez. 2, n. 3852 del 17/02/2020).In altri termini, la censura non considera che la motivazione resa dallacorte di merito è fondata su altro argomento, quello della prova dellacondominialità necessaria ex art. 1117 c.c., in ordine al quale la sentenzafa aperto e corretto richiamo a princìpi interpretativi consolidati.4.

Il quarto motivo verte sul vizio ex art.360 n.3 c.p.c. per violazionedegli artt.1117 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamenteritenuto che l’art. 1117 c.c. preveda una presunzione di condominialità suibeni ivi elencati e, in ogni caso, per averla ritenuta sussistente sull’area inquestione, erroneamente valutando che la piazzetta avesse destinazione alservizio del fabbricato condominiale, senza considerare che sulla stessaarea affacciano anche altri edifici e le proprietà esclusive dei Pezzi.La censura è insieme inammissibile e infondata.Inammissibile nella misura in cui è volta ad una diretta rivalutazionedel merito della decisione, che non spetta alla Corte di legittimità: iricorrenti si limitano a chiedere che si rivalutino gli accertamenti di fattosvolti dalla Corte d’appello sulle caratteristiche fisiche e oggettive dell’areain contesa, peraltro senza che il motivo di ricorso si confronti con lamotivazione della Corte di merito, che ha valorizzato una serie di elementioggettivi quanto alla situazione dei luoghi (es. adiacenza dell’area alfabbricato condominiale, funzionalità di arieggiamento e luminositàrispetto alle proprietà esclusive dei condòmini), facendo così applicazione,anche in questo caso, dell’orientamento della Corte di cassazione in tema(cfr. Sez. 2, n. 3852 del 17/02/2020).Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026La censura è poi infondata allorché sostiene che l’art. 1117 c.c. nonconterrebbe una presunzione di condominialità rispetto ai beni ivi elencati,dovendosi al riguardo fare richiamo del costante orientamentointerpretativo di questa Corte (cfr.Sez. 2, n. 27363 del 08/10/2021,Sez. 2, n. 30791 del 02/12/2024).5.

Il quinto motivo di ricorso deduce il vizio ex art. 360 n.3 c.p.c. perviolazione degli artt. 1117 e 1362 c.c.I ricorrenti affermano che non è stato correttamente interpretato l’attodi divisione dell’originaria unica proprietà nella parte in cui prevedel’espressa esclusione della piazzetta dall’oggetto della divisione, perché ciòdoveva indurre a interpretare la clausola come volta a riservare allaproprietà esclusiva delle parti di quell’atto la piazzetta.6.

Con il sesto motivo, infine, si lamenta il vizio ex art. 360 n.4 c.p.c.per violazione dell’art. 1117 c.c. e dell’art.132 c.p.c. perché la decisionedella Corte d’appello non sarebbe fondata su una motivazione “logica e/ocomprensibile” nella parte in cui afferma che con quell’atto di divisione èstata attribuita natura comune alla piazzetta.I motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, sonoinammissibili.In primo luogo, posto che l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti nonpotendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizioneNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (cfr. Sez. 1, n. 9461 del 09/04/2021).Ciò detto, anche ritenendo che i ricorrenti abbiano inteso censurare laviolazione del canone ermeneutico letterale ex art. 1362, comma 1, c.c.,essi non spiegano come il giudice di merito lo avrebbe violato, allorché hatratto elemento di prova della comproprietà “necessaria” della piazzetta incapo ai condòmini, una volta che gli originari proprietari, in sede didivisione dei beni e di costituzione del condominio, avevanoespressamente stabilito che quell’area scoperta sarebbe rimasta “incomune”, constatando così la sua funzionalità di bene comune.

Quindi, ilmotivo si traduce nella inammissibile proposta di una diversa alternativainterpretazione (senza peraltro tenere in alcun conto che a quella il giudicedi merito è pervenuto con applicazione congiunta e ragionata degli altricanoni ermeneutici codicistici).D’altronde, quanto al sesto motivo, è sufficiente osservare che, allaluce di quanto già detto circa la articolata motivazione della Corted’appello, fondata su plurimi elementi di prova (e non solo sul testodell’atto di divisione dal quale è originato il condominio), non emergealcuna illogicità o incomprensibilità della motivazione, che, peraltro, vaincontro al vizio ex art. 360, n.4, c.p.c. solo allorché sia totalmentecontraddittoria o apparente (cfr. Sez. 6 - 5, n. 9105 del 07/04/2017 ,Sez. 1, n. 1986 del 28/01/2025).7.

Il ricorso va quindi rigettato, con il gravame delle spese liquidate indispositivo secondo d.m.55/2014 nei parametri medi, in base al valoreindeterminato della causa.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 deve darsi attodel sussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit.

P.Q.MNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDaniela Pezzi, in solido fra loro, alla refusione in favore deicontroricorrenti, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 200,00 peresborsi e € 3.500,00 per compensi, oltre iva e cpa, se e come dovute, espese generali al 15%.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico delle ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile, in data 25/3/2026.Il PresidenteMauro Mocci

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
niela, rappresentate e difese dall’Avv.[OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-ricorrenti-[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], rappresentati e difesi dagli Avv.ti AndreaNicatore, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], giusta procura in atti-controricorrenti-avverso la sentenza della Corte d’appello di Genova depositata il30/04/2021;udita la relazione sulla causa svolta nella camera di consiglio del 25 marzo2026 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno promosso azione davanti alTribunale di Genova per chiedere l’accertamento della comproprietà delpiazzale adiacente all’edificio di via Garibaldi n.86 in [OSCURATO:PERSONA], nelNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026quale è collocata la loro unità immobiliare in proprietà esclusiva,sull’assunto che quell’area scoperta sia bene comune ex art.1117 c.c.[OSCURATO:PERSONA], Claudia e [OSCURATO:PERSONA] si sono difese contestando ladomanda e sostenendo, tra l’altro, che in un precedente giudizio tra lemedesime parti era stata riconosciuta agli attori la sola servitù dipassaggio pedonale e carraio sul piazzale, laddove gli stessi attori avevanoin quella sede negato di essere comproprietari.Il Tribunale ha accolto la domanda degli attori.Proposto appello dalle convenute, la Corte d’appello di Genova lo harigettato, confermando la natura necessariamente condominiale exart.1117 c.c. del piazzale oggetto di lite, in virtù delle sue caratteristichefisiche e degli elementi ricavabili dall’atto di divisione dell’unica originariaproprietà.Avverso questa sentenza [OSCURATO:PERSONA], Claudia e [OSCURATO:PERSONA] tempestivo ricorso per cassazione.[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] hanno depositato controricorso, con ilquale chiedono il rigetto del ricorso.Le parti hanno depositato memorie ex art. 380 bis 1 c.p.c.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo di ricorso si deduce, in relazione all’art. 360 n.4 c.p.c., violazione dell’art.102 c.p.c.: i ricorrenti affermano che la Corted’appello ha errato nel ritenere che non vi fosse litisconsorzio necessariocon tutti i condòmini.Essi affermano che gli attori hanno richiesto al tribunale di accertare laloro comproprietà sulla piazzetta in quanto “parte dei beni comuni dellostabile di [OSCURATO:PERSONA] 36”, sicché l’azione era volta adaccertare con efficacia di giudicato la posizione anche degli altricomproprietari, che dovevano perciò essere convenuti in giudizio.Il motivo è infondato.Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026Come chiaramente esposto nella motivazione della sentenzaimpugnata, è consolidato nella giurisprudenza della Suprema Corte ilprincipio per cui in tema di condominio negli edifici, qualora un condòminoagisca per l'accertamento della natura condominiale di un bene, nonoccorre integrare il contraddittorio nei riguardi degli altri condòmini, se ilconvenuto eccepisca la proprietà esclusiva, senza formulare, tuttavia,un'apposita domanda riconvenzionale e, quindi, senza mettere indiscussione - con finalità di ampliare il tema del decidere ed ottenere unapronuncia avente efficacia di giudicato - la comproprietà degli altrisoggetti (v. Sez. U, n. 25454 del 13/11/2013, Sez. 6 -2, n. 6649 del 15/03/2017).Questo è esattamente quanto avvenuto nel giudizio promosso daiGotelli-Figone, i quali hanno chiesto accertarsi la comproprietà in virtùdell’art.1117 c.c. sulla piazzetta adiacente all’edificio di loro proprietàesclusiva, senza che i convenuti, odierni ricorrenti, abbiano mai svoltodomanda riconvenzionale.2. Con il secondo motivo si denuncia, in relazione all’art. 360 n. 3c.p.c., violazione dell’art. 2909 c.c. per non avere la Corte d’appelloapprezzato il giudicato formatosi sull’inesistenza della comproprietà degliTribunale di Chiavari (n. 490/2000), resa nell’ambito dell’actio negatoriaservitutis esperita dalle odierne ricorrenti proprio verso i [OSCURATO:PERSONA]-Figone.[OSCURATO:PERSONA], Claudia e [OSCURATO:PERSONA] affermano che il rigetto dellaloro domanda in quella sede era fondato sull’accertata inesistenza di undiritto di comproprietà dei convenuti sul piazzale e, di conseguenza, che ècalato il giudicato su questo tema, essendo divenuta definitiva quelladecisione a seguito della conferma nel successivo giudizio d’appello.Il motivo è infondato.Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026Nello specifico, il giudicato invocato avrebbe natura implicita, essendopacifico ed evidente che non v’è un’aperta decisione della pronunciainvocata dai ricorrenti sul tema della condominialità del piazzale per cui ècausa.La Corte d’appello nella pronuncia gravata (pag. 8) afferma che ilgiudicato consequenziale alla sentenza del Tribunale di Chiavari “si èformato sul rigetto della negatoria, e quindi sul diritto di passaggio cheveniva negato dalle originarie attrici ai convenuti, affermandone percontro la sussistenza, mentre le difese di questi ultimi – odierni appellanti– sono state fatte valere unicamente in via di eccezione, con conseguenteassenza di giudicato sulla proprietà della piazzetta”.A fronte di tale affermazione, i ricorrenti deducono, riportando altresìgran parte della motivazione della sentenza del Tribunale di Chiavari, chein quel giudizio sulla domanda negatoria servitutis in danno degli odiernicontroricorrenti, oggetto del decisum è stato il tema della inesistenza dellaproprietà della piazzetta in capo ai [OSCURATO:PERSONA]-Figone, i quali avrebberoapertamente riconosciuto di non essere comproprietari dell’area eavrebbero piuttosto invocato il diritto di servitù di passaggio sull’areaaltrui, vedendo poi accolta la loro domanda.Orbene, dall’esame della sentenza invocata a fondamento del giudicatoemerge che il Tribunale di Chiavari, nel riportare testualmente leconclusioni delle parti, descrive la domanda riconvenzionale proposta daiconvenuti come volta a far dichiarare il “diritto di passo pedonale e carraioper accedere” all’appartamento di loro proprietà esclusiva nell’edificio,oltre al “diritto di mantenimento in loco dell’impianto per l’adduzionedell’acqua potabile”; quindi, era stato riconosciuto in parte motiva il dirittodi passaggio espressamente “a titolo di servitù”. Infine, anche il dispositivodella sentenza contiene l’accertamento del diritto di servitù, riconosciutosulla base dell’interclusione del bene di proprietà esclusiva dei [OSCURATO:PERSONA]-Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026Emerge quindi con certezza che in quel processo i convenuti [OSCURATO:PERSONA]-servitù in loro favore quali proprietari esclusivi dell’appartamento postonell’edificio di via Garibaldi 86 in [OSCURATO:PERSONA], senza formulare eccezioneo domanda riconvenzionale per l’accertamento della loro comproprietà invirtù di una comunione necessaria ex art.1117 c.c. sul piazzale, che èappunto quanto da essi richiesto successivamente nel giudizio dinanzi alTribunale di Genova.Ciò posto, però, ai fini della valutazione del giudicato, deve affrontarsila questione se l’avere pronunciato l’accertamento di un diritto di servitùdi passaggio, oltre che di acquedotto, sul bene in contesa comportil’implicito accertamento che il titolare della servitù non è comproprietarioex art.1117 c.c. di quel bene.Si deve osservare che, se è pur vero che la disciplina del condominio diedifici è costruita sulla base di un insieme di diritti e obblighi,armonicamente coordinati, contrassegnati dal carattere della reciprocità,che escludono in linea di principio la possibilità di fare ricorso alladisciplina in tema di servitù, presupponendo, invece, fondi appartenenti aproprietari diversi, nettamente separati e posti uno al servizio dell'altro(cfr. Sez. 2, n. 884 del 16/01/2018), tuttavia, quest’affermazione nonimplica che la costituzione di una servitù a carico di parti comuni ed avantaggio di una o più proprietà esclusive sia di per sé negazione dellacontitolarità condominiale ex art.1117 c.c.: all’ammissibilità di una servitùgravante su un bene condominiale e a favore di una proprietà individualecompresa nell’edificio non ostano, invero, né il principio nemini res suaservit, sussistendo sia la diversità dei fondi (dominante e servente), sia la(parziale) non coincidenza soggettiva dei titolari di tali fondi; né l’assuntodifetto di utilità, sul presupposto che il vantaggio attribuito dalla servitùrientrerebbe già nel contenuto del diritto di condominio (v. in tal senso,Sez. 2, n. 28268 del 4/11/2024), perché il godimento delle cose, deiNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026servizi e degli impianti comuni, a vantaggio delle unità immobiliari inproprietà esclusiva, può attuarsi mediante l’ampliamento delle relativefacoltà, altrimenti commisurate al valore della rispettiva proprietà, conriconoscimento, ad esempio, di maggiori diritti ex art. 1118, primocomma, c.c.Escluso, quindi, che vi sia un ostacolo concettuale alla coesistenzadella servitù su bene comune ex art.1117 c.c. a beneficio di una proprietàesclusiva nell’ambito del condominio, deve concludersi nel caso di specieche nessun giudicato si è formato su tale questione: alla meraaffermazione incidentale del Tribunale di Chiavari circa il non esserecomproprietari gli attori di quel giudizio ([OSCURATO:PERSONA]-Figone) non può esserepresupposto giuridico univoco e indefettibile nell’inesistenza dellacondominialità di quel bene, essendo la sentenza fondata sul diverso e piùlimitato accertamento circa l’essere la proprietà esclusiva dei [OSCURATO:PERSONA]-d’altronde è evidente come aver affermato che gli allora convenuti di quelgiudizio erano comproprietari della piazzetta aveva il solo valore di chiarirela loro legittimazione attiva ai fini della domanda di negatoria servitutis.3. Con il terzo motivo, si deduce in relazione all’art. 360 n.3 c.p.c. laviolazione degli artt. 948 c.c. e 2697 c.c.: la Corte d’appello avrebbeerrato nella qualificazione della domanda quale accertamento meroanziché rivendicazione e, in ogni caso, avrebbe errato nel sostenere chenell’accertamento mero non sia richiesta la stessa prova dellarivendicazione, che non era stata data dagli attori.Il motivo è inammissibile.La censura, infatti, rivela la sua genericità nella misura in cui non siconfronta con la motivazione della Corte d’appello che ha argomentato sultema, evidenziando che trattavasi di domanda di accertamento della cd.comunione necessaria ex art. 1117 c.c., in relazione alla quale la sentenzaNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026impugnata ha richiamato l’orientamento della Suprema Corte per cui “lapresunzione legale di proprietà comune di parti del complesso immobiliarein condominio, che si sostanzia sia nella destinazione all'uso comune dellares, sia nell'attitudine oggettiva al godimento collettivo, dispensa dallacosiddetta probatio diabolica” (cfr. Sez. 2, n. 3852 del 17/02/2020).In altri termini, la censura non considera che la motivazione resa dallacorte di merito è fondata su altro argomento, quello della prova dellacondominialità necessaria ex art. 1117 c.c., in ordine al quale la sentenzafa aperto e corretto richiamo a princìpi interpretativi consolidati.4. Il quarto motivo verte sul vizio ex art.360 n.3 c.p.c. per violazionedegli artt.1117 e 2729 c.c. per avere la Corte d’appello erroneamenteritenuto che l’art. 1117 c.c. preveda una presunzione di condominialità suibeni ivi elencati e, in ogni caso, per averla ritenuta sussistente sull’area inquestione, erroneamente valutando che la piazzetta avesse destinazione alservizio del fabbricato condominiale, senza considerare che sulla stessaarea affacciano anche altri edifici e le proprietà esclusive dei Pezzi.La censura è insieme inammissibile e infondata.Inammissibile nella misura in cui è volta ad una diretta rivalutazionedel merito della decisione, che non spetta alla Corte di legittimità: iricorrenti si limitano a chiedere che si rivalutino gli accertamenti di fattosvolti dalla Corte d’appello sulle caratteristiche fisiche e oggettive dell’areain contesa, peraltro senza che il motivo di ricorso si confronti con lamotivazione della Corte di merito, che ha valorizzato una serie di elementioggettivi quanto alla situazione dei luoghi (es. adiacenza dell’area alfabbricato condominiale, funzionalità di arieggiamento e luminositàrispetto alle proprietà esclusive dei condòmini), facendo così applicazione,anche in questo caso, dell’orientamento della Corte di cassazione in tema(cfr. Sez. 2, n. 3852 del 17/02/2020).Numero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026La censura è poi infondata allorché sostiene che l’art. 1117 c.c. nonconterrebbe una presunzione di condominialità rispetto ai beni ivi elencati,dovendosi al riguardo fare richiamo del costante orientamentointerpretativo di questa Corte (cfr.Sez. 2, n. 27363 del 08/10/2021,Sez. 2, n. 30791 del 02/12/2024).5. Il quinto motivo di ricorso deduce il vizio ex art. 360 n.3 c.p.c. perviolazione degli artt. 1117 e 1362 c.c.I ricorrenti affermano che non è stato correttamente interpretato l’attodi divisione dell’originaria unica proprietà nella parte in cui prevedel’espressa esclusione della piazzetta dall’oggetto della divisione, perché ciòdoveva indurre a interpretare la clausola come volta a riservare allaproprietà esclusiva delle parti di quell’atto la piazzetta.6. Con il sesto motivo, infine, si lamenta il vizio ex art. 360 n.4 c.p.c.per violazione dell’art. 1117 c.c. e dell’art.132 c.p.c. perché la decisionedella Corte d’appello non sarebbe fondata su una motivazione “logica e/ocomprensibile” nella parte in cui afferma che con quell’atto di divisione èstata attribuita natura comune alla piazzetta.I motivi, che si prestano a una trattazione congiunta, sonoinammissibili.In primo luogo, posto che l'accertamento della volontà delle parti inrelazione al contenuto di un negozio giuridico si traduce in una indagine difatto affidata al giudice di merito, il ricorrente per cassazione, al fine di farvalere la violazione dei canoni legali di interpretazione contrattuale di cuiagli artt. 1362 e ss. c.c., non solo deve fare esplicito riferimento alleregole legali di interpretazione, mediante specifica indicazione delle normeasseritamente violate ed ai principi in esse contenuti, ma è tenuto, altresì,a precisare in quale modo e con quali considerazioni il giudice del merito sisia discostato dai canoni legali assunti come violati o se lo stesso li abbiaapplicati sulla base di argomentazioni illogiche od insufficienti nonpotendo, invece, la censura risolversi nella mera contrapposizioneNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026dell'interpretazione del ricorrente e quella accolta nella sentenzaimpugnata (cfr. Sez. 1, n. 9461 del 09/04/2021).Ciò detto, anche ritenendo che i ricorrenti abbiano inteso censurare laviolazione del canone ermeneutico letterale ex art. 1362, comma 1, c.c.,essi non spiegano come il giudice di merito lo avrebbe violato, allorché hatratto elemento di prova della comproprietà “necessaria” della piazzetta incapo ai condòmini, una volta che gli originari proprietari, in sede didivisione dei beni e di costituzione del condominio, avevanoespressamente stabilito che quell’area scoperta sarebbe rimasta “incomune”, constatando così la sua funzionalità di bene comune. Quindi, ilmotivo si traduce nella inammissibile proposta di una diversa alternativainterpretazione (senza peraltro tenere in alcun conto che a quella il giudicedi merito è pervenuto con applicazione congiunta e ragionata degli altricanoni ermeneutici codicistici).D’altronde, quanto al sesto motivo, è sufficiente osservare che, allaluce di quanto già detto circa la articolata motivazione della Corted’appello, fondata su plurimi elementi di prova (e non solo sul testodell’atto di divisione dal quale è originato il condominio), non emergealcuna illogicità o incomprensibilità della motivazione, che, peraltro, vaincontro al vizio ex art. 360, n.4, c.p.c. solo allorché sia totalmentecontraddittoria o apparente (cfr. Sez. 6 - 5, n. 9105 del 07/04/2017 ,Sez. 1, n. 1986 del 28/01/2025).7. Il ricorso va quindi rigettato, con il gravame delle spese liquidate indispositivo secondo d.m.55/2014 nei parametri medi, in base al valoreindeterminato della causa.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 deve darsi attodel sussistere dei presupposti per il versamento a carico dei ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit. P.Q.MNumero registro generale 28410/2021Numero sezionale 751/2026Numero di raccolta generale 8253/2026Data pubblicazione 02/04/2026la Corte rigetta il ricorso e condanna [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] eDaniela Pezzi, in solido fra loro, alla refusione in favore deicontroricorrenti, in solido, delle spese di lite, che liquida in € 200,00 peresborsi e € 3.500,00 per compensi, oltre iva e cpa, se e come dovute, espese generali al 15%.Ai sensi dell'art. 13 co. 1-quater d.p.r. n. 115 del 2002 si dà atto delsussistere dei presupposti per il versamento a carico delle ricorrentidell'ulteriore importo pari al contributo unificato dovuto per il ricorso anorma del co. 1-bis dell'art. 13 cit., se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della seconda sezionecivile, in data 25/3/2026.Il PresidenteMauro Mocci