CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 48569/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette/,erriftt le conclusioni del PG Letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale dott. [OSCURATO:PERSONA], che chiede la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con l'ordinanza in epigrafe la Corte di appello di Milano, quale giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione avverso l'ordinanza in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con cui era dichiarata manifestamente infondata l'istanza presentata dal difensore di [OSCURATO:PERSONA] di rideterminazione del cumulo. Opposizione, in cui si censura il provvedimento di cumulo della Procura generale presso la Corte di appello di Milano nella parte in cui applica la limitazione ex art. 78 cod. pen. solo alle pene cumulate relative ai reati commessi precedentemente rispetto all'esecuzione della prima custodia cautelare in carcere, escludendo, invece, da tale calcolo la pena comminata per il reato commesso in data 21.04.2018 (reato di cui al gruppo 2), ossia in un momento successivo rispetto al primo periodo dii custodia cautelare; e si censura, quindi, l'ordinanza opposta che ha ritenuto corretto il calcolo effettuato dalla Procura generale, rilevando che l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della•detenzione ha riguardo all'esecuzione definitiva di una pena e non alla mera ipotesi di custodia cautelare. 2. Avverso l'ordinanza di rigetto dell'opposizione propone ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], tramite il proprio difensore, lamentando, con un unico motivo, la violazione dell'art. 78 cod. pen. in relazione all'art. 80 cod. pen. Si insiste sul fatto che, diversamente da quanto ritenuto dalla Corte di appello nel provvedimento impugnato, non possono essere inclusi nel cumulo ex art. 78 cod. pen. soltanto i reati commessi dopo l'inizio dell'espiazione di pena e non anche i reati commessi dopo un periodo sofferto dal condannato in custodia cautelare in carcere. Si rileva che aderendo all'orientamento proposto dalla Corte di appello si determinerebbe un'ingiustificata diversità di trattamento punitivo tra chi per il medesimo reato non abbia patito la custodia cautelare e chi, invece, come [OSCURATO:PERSONA], l'abbia subita. La difesa conclude per l'annullamento dell'ordinanza impugnata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato e va, pertanto, rigettato. Invero, è giurisprudenza costante di questa Corte quella secondo cui il principio dell'unità del rapporto esecutivo è riferibile alle pene comminate per reati commessi prima dell'inizio della detenzione (si veda per tutte Sez. 1, n. 47678 del 03/07/2019, Pilati, Rv. 277459, secondo cui in presenza di cumuli parziali di pene detentive per reati commessi in tempi diversi e con periodi di carcerazione parimenti sofferti in tempi diversi, il limite del quintuplo della più \50." grave fra le pene concorrenti va commisurato autonomamente in riferimento a ciascun cumulo) dovendosi intendere, come sottolineato dall'ordinanza impugnata, per detenzione/carcerazione anche i periodi di detenzione/carcerazione dovuti all'esecuzione di una misura di custodia cautelare in carcere. Ciò trova, invero, conferma in Sez. 1, n. 4135 del 27/01/2015, dep. 2016, Bassora, Rv. 267302, secondo cui, in tema di esecuzione di pene concorrenti, il criterio moderatore previsto dall'art. 78 cod. pen. non opera nel caso disciplinato dal successivo art. 80 di concorso di pene inflitte con sentenze o decreti diversi, se diversi sono anche i tempi di commissione dei reati e delle custodie cautelari, e, imponendosi in tal caso la formazione di cumuli differenti, il predetto criterio è applicabile, nell'ambito di ciascuna operazione di cumulo parziale, solo nel caso in cui la pena derivante dal cumulo parziale sia superiore ai limiti di pena fissati dalla norma predetta. L'ordinanza in esame osserva che: - [OSCURATO:PERSONA] veniva sottoposto ad un primo periodo di detenzione dall'[OSCURATO:DATA_NASCITA] all'[OSCURATO:DATA_NASCITA] in relazione alla sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Genova n. 4242/2015; - in un momento successivo a tale carcerazione il condannato commetteva poi un nuovo reato, in data 21.4.2018, per cui veniva sottoposto alla misura cautelare della custodia in carcere dal 21.4.2018 al 3.12.2018; - trattandosi di reati per cui sono diversi i tempi di commissione e delle custodie cautelari le pene comminate non pòssono includersi in un cumulo unitario e globale." A fronte di tali argomentazioni scevre da vizi logici e giuridici, anzi conformi alla suddetta consolidata giurisprudenza, si rivelano infondate le dòglianze difensive. 2. Al rigetto del ricorso consegue, ai sensi deWart. 616 cod. proc. pen., la condanna di [OSCURATO:PERSONA] al pagamento delle spese processuali. P. Q. 114. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso