Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 20 settembre 2023

Cassazione n. 45573/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032QL9E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOt_lato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.

Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per pronunciare sentenza di proscioglimento.

2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito.

La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza.

La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3.

All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. .

Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere e

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] (CUI 032QL9E) nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 23/03/2022 del TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIOt_lato avviso alle parti;i udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 23 marzo 2022 il Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha applicato, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., a [OSCURATO:PERSONA] la pena di anni due di reclusione ed euro 2.000,00 di multa in ordine al reato di cui all'art. 73, comma 5, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309. Avverso l'indicata pronuncia ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, a mezzo del suo difensore, deducendo, con un unico motivo, violazione di legge per inosservanza degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., per omessa motivazione in ordine all'insussistenza delle condizioni previste dall'art. 129 cod. proc. pen. per pronunciare sentenza di proscioglimento. 2. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, in quanto proposto con motivo non consentito. La dedotta censura non rientra, infatti, tra quelle indicate dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (come introdotto dalla legge 23 giugno 2017, n. 103, in vigore dal 3 agosto 2017), in quanto non riguardante motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza. La declaratoria di inammissibilità dell'impugnazione deve, pertanto, essere pronunciata «senza formalità», ai sensi di quanto disposto dall'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. 3. All'inammissibilità del ricorso segue, per legge, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ed al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che, avuto riguardo all'elevato coefficiente di colpa connotante la rilevata causa di inammissibilità, appare conforme a giustizia stabilire nella somma di euro 4.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 4.000,00 in favore della Cassa delle ammende. . Così deciso in Roma il 20 settembre 2023 Il Consigliere e
Sentenza Cassazione n. 45573/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris