CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 17 marzo 2022
Cassazione n. 21330/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
teria [OSCURATO:PERSONA] Consortile, rappresentato edifeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:SOCIETA]., rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] la sentenza della Corte d'Appello di Brescia n. 355/2022depositata il 17/03/2022, notificata in data 23/03/2022.Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/06/2026 dalConsigliere [OSCURATO:PERSONA]Aquino.Numero registro generale 14096/2022Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 21330/2026Data pubblicazione 23/06/20261. [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. ha convenuto davanti al Tribunale diMantova [OSCURATO:PERSONA] Soc. Agr. Coop. e l’[OSCURATO:PERSONA] S.S., chiedendol'accertamento giudiziale della legittimità delle escussioni da parte diLatteria Padana delle fideiussioni n. 051-250036528, n. 051-250036529,n. 051-250036525, rilasciate in favore dell’[OSCURATO:PERSONA] BenatteOppioli, a loro volta controgarantite da pegni rilasciati da terzi in favoredell’attore. Le fideiussioni erano state rilasciate per il pagamento disanzioni amministrative applicate nel settore del latte (cd. quote-latte).2. Il garantito [OSCURATO:PERSONA], nel dedurre l’avvenutaescussione delle garanzie e la natura di contratto autonomo di garanzia,ha eccepito l’illegittima escussione delle garanzie, non essendo ancoraesigibili i crediti per le relative sanzioni relative alle quote-latte perintervenuta richiesta di rateizzazione degli importi dovuti e ha chiesto losvincolo dei pegni.3. Il Tribunale di Mantova ha dichiarato legittima l’escussione dellefideiussioni, accertando il diritto dell’attore di soddisfarsi sui titoli conferitiin pegno nei limiti di quanto corrisposto a [OSCURATO:PERSONA].4. La Corte di Appello di Brescia, con la sentenza qui impugnata, harigettato l’appello principale di [OSCURATO:PERSONA] e hadichiarato assorbito l’appello incidentale di [OSCURATO:PERSONA]. Ha ritenuto ilgiudice di appello che oggetto del giudizio è l’accertamento del diritto diregresso del fideiussore [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. nei confronti del creditoregarantito. Ha escluso, pertanto, il litisconsorzio necessario con i terzidatori di pegno, che sarebbero potuti intervenire in grado di appello exartt. 344 e 404 cod. proc. civ. Nel merito, ha confermato la legittimitàdell’escussione delle fideiussioni e ha ritenuto formatosi il giudicato inprimo grado in relazione all’esistenza del debito sottostante derivantedalle sanzioni amministrative («il Tribunale, ha ritenuto il debiton. 14096/2022 R.G.Numero registro generale 14096/2022Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 21330/2026Data pubblicazione 23/06/2026dell’appellante come circostanza incontestata, e tale statuizione non puòritenersi essere stata efficacemente impugnata») e ha ritenuto che non vifosse prova del regolare pagamento della rateizzazione allegatadall’appellante, con conseguente esigibilità del credito.5. Propone ricorso per cassazione l’[OSCURATO:PERSONA] appellante,affidato a tre motivi, cui resistono con controricorso [OSCURATO:PERSONA] EmilianoS.p.A. (che deposita memoria) e [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA]. Agr.Coop.RAGIONI DELLA DECISIONE1. Con il primo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto e contraddittoria ed illogica motivazione circa un fattodecisivo per il giudizio», nella parte in cui la sentenza impugnata harigettato la richiesta di estensione del contraddittorio ai terzi datori dipegno [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]. La posizione di partiprocessuali dei terzi suindicati sarebbe avallata dalla modifica deldispositivo della sentenza di primo grado ottenuta ex art. 287 cod. proc.civ., nonché dalle motivazioni della sentenza del primo giudice; si osservache la sentenza non potrebbe essere azionata nei confronti dei terzi e che,in ogni caso, essendo il ricorrente società semplice, vi sarebbelitisconsorzio necessario in re ipsa.2. Con il secondo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio», nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto legittima l’escussione delle fideiussioni, ritenendo tardival’escussione delle stesse, avvenuta in data 8 gennaio 2015, alla quale hafatto seguito la rinuncia all’escussione.3. Con il terzo motivo si deduce «violazione e/o falsa applicazione dinorme di diritto ed insufficiente e contraddittoria motivazione circa unfatto decisivo per il giudizio», nella parte in cui la sentenza impugnata haritenuto sussistente ed esigibile il debito sottostante del ricorrente pern. 14096/2022 R.G.Numero registro generale 14096/2022Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 21330/2026Data pubblicazione 23/06/2026sanzioni amministrative, deducendosi che non è ancora pervenuto ilcontratto di rateizzazione degli importi dovuti.4. I controricorrenti hanno preliminarmente eccepito l’improcedibilità einammissibilità del ricorso per omessa produzione della copia dellasentenza notificata, nonché per mancanza di procura speciale, avendo ilricorrente prodotto telematicamente (senza indicazione di numerazionenel ricorso), la «procura a margine dell’atto introduttivo della presentecontroversia», costituita dalla procura rilasciata in data 21 dicembre 2015per il giudizio di primo grado.5. Il ricorso è improcedibile sotto entrambi i profili denunciati, sia permancata produzione in sede di costituzione nel giudizio di legittimità dicopia notificata della sentenza impugnata a termini dell’art. 369, secondocomma, n. 2, cod. proc. civ., sia per mancata produzione della procuraspeciale (art. 369, secondo comma, n. 3, cit.). Ove il ricorrente dichiari(anche implicitamente) che la sentenza è stata notificata, egli ha l’onere didepositare a pena di improcedibilità del ricorso sia copia autentica delprovvedimento impugnato, sia la relazione di notificazione (Cass., Sez. U.,n. 21349/2022), divenendo il ricorso inammissibile solo ove l'avvenutanotifica sia stata affermata dal controricorso e da questi comprovata(Cass., n. 11319/2025). Si tratta di un presupposto processuale delgiudizio di legittimità - ai fini del corretto incardinamento dello stesso -tale da non poter essere sanato dal deposito dei documenti relativiall'ammissibilità del ricorso come indicato dall'art. 372 cod. proc. civ.(Cass., n. 1389/2026), al pari dell’assenza di procura speciale al momentodel deposito del ricorso. Procura speciale che fa difetto, essendo stataprodotta in giudizio l’originaria procura alle liti conferita in data 21dicembre 2015 per il giudizio di merito di primo grado.6. Ne consegue l’improcedibilità del ricorso. Le spese sono regolatedalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, oltre al raddoppio delcontributo unificato.n. 14096/2022 R.G.Numero registro generale 14096/2022Numero sezionale 2700/2026Numero di raccolta generale 21330/2026Data pubblicazione 23/06/2026 P.Q.MDichiara improcedibile il ricorso; condanna la ricorrente al pagamentodelle spese processuali in favore dei controricorrenti, che liquida percompensi in € 6.000,00 per [OSCURATO:PERSONA] S.p.A. e in € 5.000,00 perLatteria Padana di [OSCURATO:PERSONA]. Agr. Coop., oltre € 200,00 per esborsi,15% per rimborso forfetario e accessori di legge; ai sensi dell’art. 13comma 1-quater d.P.R. n. 115/2002, inserito dall’art. 1, comma 17 l. n.228/2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, daparte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificatopari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis, dello stessoarticolo 13, se dovuto.Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 16/06/2026.Il PresidenteMauro [OSCURATO:PERSONA]. 14096/2022 R.G.