CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 febbraio 2023
Cassazione n. 17075/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2022 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] La Corte di appello di Roma, con sentenza del 27 maggio 2022, ha confermato la sentenza del Tribunale di Roma, pronunciata in data 11 dicembre 2021, che aveva condannato [OSCURATO:PERSONA] alla pena ritenuta di giustizia per il reato di rapina. Ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con il quale si censura il vizio della motivazione in ordine all'attendibilità delle dichiarazioni rese dalla persona offesa ai fini della qualificazione giuridica del fatto come delitto di rapina, tende a prefigurare una alternativa rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e, peraltro, ha ad oggetto profili di censura già adeguatamente vagliati dal giudice del merito che, con motivazione esente da criticità giustificative, ha sottolineato come la ricostruzione dei fatti resa dalla vittima nella denuncia querela risultasse precisa e coerente, avendo questa espressamente dichiarato di essere stata colpita alla spalla dall'imputato, proprio al fine di vincerne la resistenza e sottrarle la borsa a tracolla; rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 7 febbraio 2023 [OSCURATO:PERSONA]