Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione LDecisione del 18 maggio 2025

Cassazione n. 13165/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rel. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31852/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B.

VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 144/2019 pubblicata il 18/04/2019.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con l’I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto - per quanto ancora in questa sede rileva - l’accertamento della erronea applicazione del massimale contributivo nella liquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dall’I.N.P.S. (Fondo volo), in violazione dell’art.1 quater comma 1 legge n.291/2004; il Tribunale di Savona rigettava la domanda proposta dal Rizzo; per la cassazione della sentenza ricorre il Rizzo, con ricorso affidato a due motivi, I.N.P.S. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore alle liti del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente; sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, perché nonostante la parte controricorrente non abbia aderito alla rinuncia deve darsi atto che l’orientamento contrario alla tesi del ricorrente si è formato dopo il deposito del ricorso per cassazione; non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n. 19560/2015); P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio di legittimità.

Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025 Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: [OSCURATO:PERSONA] CASSAZIONESEZIONE LAVOROComposta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: [OSCURATO:PERSONA] Presidente [OSCURATO:PERSONA] Rel. - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Consigliere [OSCURATO:PERSONA]: [OSCURATO:PERSONA] Ud.[OSCURATO:DATA_NASCITA] CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 31852/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in [OSCURATO:PERSONA] G.B. VICO 1, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] -ricorrente- contro I.N.P.S. - [OSCURATO:PERSONA], in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato presso l’avvocatura centrale dell’istituto, in [OSCURATO:PERSONA] 29, rappresentato e difeso dall’avvocato [OSCURATO:PERSONA] unitamente agli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] -controricorrente- Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025 avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO GENOVA n. 144/2019 pubblicata il 18/04/2019. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/05/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] la Corte d’appello di Genova ha rigettato il gravame proposto da [OSCURATO:PERSONA] nella controversia con l’I.N.P.S.; la controversia ha per oggetto - per quanto ancora in questa sede rileva - l’accertamento della erronea applicazione del massimale contributivo nella liquidazione della pensione di vecchiaia erogatagli dall’I.N.P.S. (Fondo volo), in violazione dell’art.1 quater comma 1 legge n.291/2004; il Tribunale di Savona rigettava la domanda proposta dal Rizzo; per la cassazione della sentenza ricorre il Rizzo, con ricorso affidato a due motivi, I.N.P.S. resiste con controricorso; [OSCURATO:PERSONA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] il procuratore alle liti del ricorrente ha depositato atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dalla parte personalmente; sussistono i presupposti per pronunciare l’estinzione del processo, con la compensazione delle spese del giudizio di legittimità, perché nonostante la parte controricorrente non abbia aderito alla rinuncia deve darsi atto che l’orientamento contrario alla tesi del ricorrente si è formato dopo il deposito del ricorso per cassazione; non sussistono le condizioni processuali di cui all'art. 13 c. 1 quater d.P.R. n. 115 del 2002, non applicabile in caso di pronuncia di estinzione, non di rigetto o di inammissibilità o improponibilità (Cass.n. 19560/2015); P.Q.M La Corte dichiara estinto il processo e compensa le spese del giudizio di legittimità. Numero registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025 Così deciso in Roma, il 15 maggio 2025. [OSCURATO:PERSONA] registro generale 31852/2019 Numero sezionale 2493/2025 Numero di raccolta generale 13165/2025 Data pubblicazione 18/05/2025
Sentenza Cassazione n. 13165/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris