CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 16 novembre 2023
Cassazione n. 49418/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 26/04/2023 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato in fatto e considerato in diritto Ritenuto che le censure dedotte nell'unico motivo di impugnazione di [OSCURATO:PERSONA] - nel quale ci si duole del vizio di motivazione della sentenza impugnata per il mancato riconoscimento dell'esimente dello stato di necessità di cui all'art. 54 cod. pen. - avverso la sentenza della Corte di appello di Milano, con cui è stata confermata la condanna del Tribunale di Milano in data 26/05/2022 in ordine al reato di cui all'art. 13, comma 13, d. Igs. 25 luglio 1998, n. 286, sono inammissibili in quanto sono in fatto e reiterative di profili di censura già oggetto di vaglio da parte della sentenza impugnata. Invero, in essa si evidenzia che: - l'età adulta (30 anni) e la piena capacità lavorativa del ricorrente non consentono di attribuire alcuna efficacia scriminante allo stato di indigenza nel paese d'origine, dedotto ma in alcun modo documentato; - del pari irrilevante deve ritenersi la negligenza allegata a sostegno del mancato rinnovo del permesso di soggiorno; - stante l'assenza di una situazione di attuale e inevitabile pericolo idonea ad escludere la rilevanza penale della condotta delittuosa realizzata da [OSCURATO:PERSONA] l'affermazione di responsabilità deve essere confermata. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo ipotesi di esonero, al versamento di una somma alla Cassa delle ammende, determinabile in tremila euro, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 16 novembre 2023.