CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 19 marzo 2026
Cassazione n. 10551/2026
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - Sent. n. sez. 428/2026 [OSCURATO:PERSONA] - [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] R.G.N. 43275/2025 [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 09/10/2025 della Corte d'appello di [OSCURATO:PERSONA] gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Cagliari ha rigettato l’impugnazione proposta contro la sentenza con cui il locale Tribunale aveva di- chiarato non doversi procedere contro [OSCURATO:PERSONA] per prescrizione del reato di cui al capo H) relativamente alla determinazione del 2/7/2014 dell’ammi- nistratore unico di [OSCURATO:SOCIETA]. e ai verbali di assemblea in data 7/7/2014 di [OSCURATO:SOCIETA]. e in data 29/6/2015 di [OSCURATO:SOCIETA]. 2. L’imputato, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso contro la sentenza enunciando il seguente motivo, di seguito illustrato ai sensi dell’art. 173 disp. att. cod. proc. pen. Si denunciano, in particolare, erronea applicazione di legge e carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione con ri- ferimento agli artt. 129 e 530 cod. proc. pen., 24, 27 e 117 Cost., 6 CEDU e 48 e 53 della Carta di Nizza. La sentenza emessa in appello ha confermato la sentenza di primo grado che aveva escluso i presupposti per un proscioglimento nel merito ex art. 129, 2° comma cod. proc. pen. Tale valutazione secondo il ricorrente è CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUINTA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 10551/2026 Roma, lì, 19/03/2026 però errata, in quanto nell’atto di appello si erano citati espressamente i punti della memoria difensiva in data 1/9/2024 e alcuni documenti che dimostravano l’evidente innocenza dell’imputato (con particolare riferimento alla conoscenza da parte del teste d’accusa [OSCURATO:PERSONA] della liquidazione di [OSCURATO:SOCIETA]. e all’autenti- cità della deliberazione assembleare di [OSCURATO:SOCIETA]. in data 29/6/2015). Ebbene, la Corte d’Appello ha citato espressamente i dettagliati motivi di impugnazione esposti dalla difesa del [OSCURATO:PERSONA], giungendo però alla conclusione che tali motivi non erano specifici e implicavano una serie di complesse valutazioni incompatibili, come tali, con il parametro di giudizio postulato dall’art. 129, 2° comma cod. proc. pen. La documentazione prodotta dalla difesa, tuttavia, dimostrava ictu oculi che gli atti di cui si contestava la falsità erano autentici e noti al querelante [OSCURATO:PERSONA] e la Corte d’Appello ha errato nel pretendere dall’atto di impugnazione quell’imme- diata evidenza della causa di proscioglimento che, invece, doveva e poteva essere tratta dalle suddette prove documentali. Il ricorrente ha inoltre citato la giurispru- denza di legittimità che impone al giudice di appello, in caso di prescrizione del reato e in presenza di contraddittorietà della prova, di applicare la regola del ra- gionevole dubbio ai fini dell’assoluzione anziché attenersi al parametro del “più probabile che non”, attinente invece al caso in cui vi sia costituzione di parte civile (qui assente in quanto revocata ex art. 82, 2° comma cod. proc. pen.). Il ricorrente ha infine sollecitato la correzione della sentenza impugnata nella parte in cui riporta un’imputazione palesemente diversa da quella contestata. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Si tenga conto, innanzitutto, che la Corte d’Appello ha correttamente rile- vato la completa estraneità al caso di specie del noto principio sancito da SS.UU. n. 36208 del 28/03/2024, Rv. 286880 - 01 (“Nel giudizio di appello avverso la sentenza di condanna dell'imputato anche al risarcimento dei danni, il giudice, intervenuta nelle more l'estinzione del reato per prescrizione, non può limitarsi a prendere atto della causa estintiva, adottando le conseguenti statuizioni civili fon- date sui criteri enunciati dalla sentenza della Corte costituzionale n. 182 del 2021, ma è comunque tenuto, stante la presenza della parte civile, a valutare, anche a fronte di prove insufficienti o contraddittorie, la sussistenza dei presupposti per l'assoluzione nel merito”): la prescrizione del reato, infatti, non è stata dichiarata dalla Corte d’Appello bensì dal giudice di primo grado, che coerentemente neanche si era pronunciato sulle statuizioni civili (tanto più, come riconosce lo stesso ricor- rente, che l’azione civile era ormai venuta meno ex art. 82, 2° comma cod. proc. pen). Stando così le cose, la regola di giudizio cui doveva attenersi la Corte d’Ap- pello ai fini della valutazione di un proscioglimento nel merito era quella dell’evi- denza della prova di innocenza di cui all’art. 129, comma 2 cod. proc. pen. Detto questo, la sentenza impugnata ricava la non evidenza di una causa di proscioglimento nel merito sia dall’abbondanza e dal carattere articolato delle prove documentali allegate dalla difesa sia dalla produzione di una relazione di consulenza grafologica sulla quale non si era formato alcun contraddittorio e che avrebbe dovuto, semmai, giustificare un ulteriore approfondimento istruttorio sotto forma di accertamento peritale. Ebbene, si tratta di affermazioni logiche, puntuali, giuridicamente corrette e sulle quali, a ben vedere, il ricorrente non prende posizione in quanto si limita, di fatto, a ribadire pedissequamente la propria tesi circa l’esistenza delle condizioni per un proscioglimento nel merito. Quanto all’errore materiale consistente nell’indicazione in sentenza di un’imputazione diversa da quella contestata, si può solo rilevare che la Corte d’Ap- pello è già intervenuta con ordinanza di correzione del 26/11/2025 riportata in calce al provvedimento impugnato. 2. Il ricorso deve essere quindi dichiarato inammissibile per genericità e manifesta infondatezza, data la palese inconsistenza degli argomenti in diritto pro- posti dal ricorrente e preso atto, altresì, dell’assenza di un effettivo confronto con la motivazione della sentenza impugnata. Segue la condanna del ricorrente al pa- gamento sia delle spese processuali sia, tenuto conto della causa di inammissibi- lità, della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende (art. 616 cod. proc. pen.). P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 04/03/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente [OSCURATO:PERSONA]