CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 8 ottobre 2024
Cassazione n. 40918/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], ritenuto che il motivo di ricorso che contesta la violazione di legge in relazione in relazione agli artt. 189 e 192 cod. proc. pen., 3 Cost. e 6 C.E.D.U., il vizio di motivazione e il travisamento della prova in ordine all'individuazione fotografica è generico perché fondato su argomenti che ripropongono le stesse ragioni già discusse e disattese con corretti argomenti giuridici dal giudice del gravame e, pertanto, non specifiche; che, invero, la mancanza di specificità del motivo, dalla quale, a mente dell'art. 591 comma 1 lett. c), cod. proc. pen., deriva l'inammissibilità, si desume dalla mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata, con la quale il ricorrente omette di confrontarsi, e le ragioni poste a fondamento dell'impugnazione; che, la Corte d'appello facendo corretta applicazione del principio di diritto a mente del quale "l'appello al pari del ricorso per cassazione, è inammissibile per difetto di specificità dei motivi quando non risultano esplicitamente enunciati e argomentati i rilievi critici rispetto alle ragioni di fatto o di diritto poste a fondamento della decisione impugnata, fermo restando che tale onere di specificità, a carico dell'impugnante, è direttamente proporzionale alla specificità con cui le predette ragioni sono state esposte nel provvedimento impugnato"(Sez. U, n. 8825 del 27/10/2016 dep. 2017, Galtelli, Rv. 268822 - 01) ha dichiarato l'inammissibilità del gravame; rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, 1'8 ottobre 2024 [OSCURATO:PERSONA] stensore DFPC'' [OSCURATO:PERSONA]