CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 07813/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 22011-2016 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.439, presse lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA], in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n.12, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - controrícorrente - avverso la sentenza n. 237/2016 della CORDE D'APPELLO di SALERNO, depositata il 11/03/2016 R.G.N. 348/2014; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 24/11/2021 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. PROC. nr. 22011/2016 [OSCURATO:PERSONA] 1.Con sentenza dell'Il marzo 2016 la Corte d'Appello di Salerno, in riforma della sentenza del Tribunale della stessa sede, rigettava la domanda proposta da [OSCURATO:PERSONA] nei confronti della PROVINCIA di SALERNO (in prosieguo: la Provincia) per l'accertamento del proprio diritto alla assunzione come funzionario del servizio di vigilanza-categoria Dl. 2.La Corte territoriale esponeva che la pretesa della MONACO era fondata sullo scorrimento della graduatoria del concorso bandito dalla Provincia nell'anno 2009, nella quale ella era collocata al terzo posto, in ragione del fatto che il vincitore del concorso dopo la assunzione era stato trasferito per mobilità volontaria e che il secondo classificato era stato assunto da altro ente. 3. Riteneva tale assunto infondato, osservando che il diritto alla assunzione presupponeva l'obbligo della amministrazione, per previsione del bando o per specifica deliberazione, di coprire il posto vacante mediante lo scorrimento della graduatoria di concorso laddove nella fattispecie non vi era una disposizione in tal senso. 4.Risultava, invece, che la Provincia aveva ottemperato ai divieti dpi assunzione intervenuti ex lege. 5.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza [OSCURATO:PERSONA], articolato in un unico motivo di censura, cui la [OSCURATO:PERSONA] ha resistito con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] i.Con l'unico motivo di ricorso la parte ricorrente ha denunciato— ai sensi dell'articolo 360 nr. 5 cod.proc.civ. — l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti, dolendosi della mancata considerazione: della vacanza del posto e della sua disponibilità; della validità ed efficacia della graduatoria di concorso ( la cui vigenza era stata prorogata per un secondo triennio); delle delibere nr. 50/2012 e nr. 123/2012, con le quali la PROVINCIA si era obbligata a coprire i posti vacanti e disponibili mediante lo scorrimento della graduatoria dei concorsi indetti in data 24.3.2009.PROC. nr. 22011/2016 RG 2.Si assume essere incontroverso che nel luglio 2012 erano avvenute assunzioni di funzionari per scorrimento delle graduatorie del concorso dell'anno 2009; si evidenzia, altresì, che la PROVINCIA, nel costituirsi nel primo grado, aveva richiamato la delibera nr. 176/2013, nella quale si leggeva che il programma delle assunzioni prevedeva la copertura della vacanza tramite scorrimento della graduatoria. 3.Nell'assunto di parte ricorrente, con le suddette delibere la Provincia avrebbe assunto l'obbligo di scorrere la graduatoria di concorso per il posto richiesto. 4.Si deduce, da ultimo, la irrilevanza del divieto ex lege di assunzioni, sia perché non più vigente al momento della decisione sia perché, in ogni caso, nella fattispecie non verrebbe in questione una nuova assunzione ma la copertura di un posto resosi vacante. 5.11 ricorso è inammissibile. 6.Esso è diretto a contestare l'accertamento, compiuto dal giudice del merito, della mancanza di una delibera che impegnasse la amministrazione a coprire il posto vacante mediante lo scorrimento della graduatoria. Il fatto della vacanza del posto nella pianta organica, così come la validità ed efficacia della graduatoria di cui parte ricorrente pretende lo scorrimento, sono invece pacifici in causa . 7.La parte, pur deducendo un vizio di motivazione in ordine all'accertamento del fatto controverso, non allega alcun fatto non esaminato nella decisione impugnata e di rilevanza decisiva; piuttosto, propone a questa Corte, in via diretta, una diversa interpretazione di delibere — la nr. 50/2012, la nr. 123/2012, la nr. 176/2013— che il giudice dell'appello ha esaminato nella formazione del suo convincimento. Sul punto si rinvia alla esposizione dei contenuti delle delibere ed alla loro interpretazione compiute alla pagina quattro della sentenza. 8. Avendo escluso che la PROVINCIA avesse assunto l'obbligo di scorrere la graduatoria di concorso, la Corte territoriale, in coerenza con la giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU 22 agosto 2019 n. 21607; Cass.2 PROC. nr. 22011/2016 RG .1 Sez. Un. 20/10/2017, n. 24878) ha escluso il diritto della odierna parte ricorrente alla assunzione. 9. In sostanza, la censura si risolve in una critica ad un accertamento di merito. 10. Le spese di causa, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. 11. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto- ai sensi dell'art.1 co 17 L. 228/2012 (che ha aggiunto il comma 1 quater all'art. 13 DPR 115/2002) - della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto (Cass. SU 20 febbraio 2020 n. 4315). PQM La Corte dichiara la inammissibilità del ricorso. Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in C 200 per spese ed C 5.000 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13 co. 1 quater del DPR 115 del 2002 dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così decis