CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 15 febbraio 2024
Cassazione n. 25512/2024
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul conflitto di competenza sollevato da: [OSCURATO:PERSONA] nei confronti di: [OSCURATO:PERSONA] EMILIAcon l'ordinanza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di REGGIO EMILIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo attribuirsi la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 15 febbraio 2024 il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena ha sollevato conflitto negativo di competenza territoriale con il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], in relazione al procedimento penale n. 954/24 R.G. (già n. 778/24 R.G.N.R. della Procura della Repubblica di [OSCURATO:PERSONA]) e n. 647/24 R.G.GIP. a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], indagati per i reati di cui agli artt. 73, comma 1 e 4, 80, d.P.R. n. 309/1990, ed altri, commessi in Sassuolo (MO) e in Baiso (RE). Il g.i.p. del Tribunale di Modena ha rilevato che il procedimento è iniziato davanti al g.i.p. del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], essendo stati i tre indagati arrestati in quel circondario nella flagranza del delitto indicato, ma quel giudice, ritenuto che anche tale delitto, come gli altri contestati, fosse stato commesso in Sassuolo, territorio di competenza del Tribunale di Modena, ha dichiarato la propria incompetenza territoriale ed ha restituito gli atti al pubblico ministero, per la trasmissione al pubblico ministero presso il Tribunale di Modena. Secondo il g.i.p. del Tribunale di Modena è errato l'assunto su cui è fondata la dichiarazione di incompetenza, potendo ritenersi dimostrata la commissione in territorio di [OSCURATO:PERSONA] del reato più grave, quello di detenzione di una ingente quantità di hashish e di cocaina. 2. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA] ha inviato le proprie osservazioni, ai sensi dell'art. 31, comma 2, cod.proc.pen., affermando che non vi sono elementi per sostenere la propria competenza, essendo presumibile che la detenzione di tutte le sostanze stupefacenti sia iniziata in territorio di competenza del g.i.p. del Tribunale di Modena, essendosi verificato nel territorio della provincia di [OSCURATO:PERSONA] solo il loro trasporto, e non essendo l'individuazione di una base operativa in luogo diverso un elemento sufficiente per spostare tale competenza. 3. Il Procuratore generale, con requisitoria scritta, ha chiesto l'attribuzione della competenza al g.i.p. del Tribunale di Modena. 4. Il conflitto risulta essere stato risolto da questa Corte, nell'ambito del procedimento n. 5992/2024 R.G., con la sentenza emessa in data 09 aprile 2024, che ha attribuito la competenza al giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Modena.Le ragioni del conflitto erano le stesse evidenziate nella presente procedura. Deve, pertanto, dichiararsi che non vi è luogo a provvedere sulla questione, essendo stata la stessa già risolta, con pronuncia definitiva. P.Q.M. Dichiara non luogo a provvedere per essere stato già risolto il conflitto. Così deciso il 16 aprile 2024 Il Consigliere estens